CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 30 settembre 2021
Cassazione n. 41328/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/12/2020 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso avverso la sentenza in epigrafe con la quale la Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza del Tribunale di Roma in data 16.9.2015 che, all'esito di giudizio abbreviato, aveva dichiarato l'imputato colpevole del reato di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. 309/90 e. con attenuanti generiche equivalenti alla recidiva contestata e la diminuente di rito, lo aveva condannato alla pena di I anno e 4 mesi di reclusione e 4 mila euro di multa. Ne chiede l'annullamento per: I) violazione di legge, mancando la prova della destinazione alla cessione dello stupefacente; 2) violazione di legge in relazione al giudizio di bilanciamento, in quanto il giudice avrebbe dovuto riconoscere le attenuanti generiche con giudizio di prevalenza o almeno di equivalenza sulla recidiva. In data 24 settembre 2021 il difensore ha depositato conclusioni, riportandosi ai motivi di ricorso e chiedendone l'accogl intento. Rilevata la tardività della memoria, il ricorso è inammissibile per genericità dei motivi, che replicano censure dedotte in appello, disattese con motivazione congrua e corretta con la quale il ricorso non si confronta. L'affermazione di responsabilità è sorretta da esaustiva motivazione, avendo i giudici desunto la finalità di cessione da una pluralità di elementi e circostanze di fatto, attribuendo rilievo non solo all'elevato dato ponderale delle sostanze detenute, alla suddivisione e ai diversi luoghi di occultamento, ma alle circostanze e alle modalità della condotta. Del tutto infondate le censure relative al giudizio di bilanciamento già operato dal primo giudice in termini di equivalenza e non suscettibile di diversa valutazione, ostandosi la previsione dell'art. 69, comma 4, cod. proc. Va, quindi, dichiarata l'inammissibilità del ricorso con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso, il 30 settembre 2021 [OSCURATO:PERSONA] estensore [OSCURATO:PERSONA] uolo Stefa