CassazionedecretoSezione 5Decisione del 15 marzo 2022
Cassazione n. 16246/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: 1. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 2. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 04/02/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo di dichiarare inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il decreto impugnato la Corte di appello di Napoli ha confermato la misura di prevenzione patrimoniale della confisca applicata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e avente ad oggetto un immobile sito in [OSCURATO:PERSONA] (NA), via Scarlatti n. 4, intestato a [OSCURATO:PERSONA], moglie del proposto. 2. Avverso il decreto ricorrono [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con un unico atto a firma del comune difensore, proponendo un solo motivo che denuncia la inosservanza dell'art. 24 d. Igs. n. 159 del 2011 sotto il profilo della ritenuta sperequazione tra i redditi percepiti e il valore del bene confiscato. [OSCURATO:PERSONA] vengono depositate note difensive a sostegno del ricorso. 3. I ricorsi sono inammissibili. 3.1. I giudici di merito rilevano che: - l'immobile confiscato è stato acquistato da Carbone e [OSCURATO:PERSONA] il 22 giugno 2004 dietro versamento di un corrispettivo di 68mila euro derivante dalla accensione di un mutuo ipotecario; - il 18 dicembre 2008 i coniugi hanno simulato la vendita alla [OSCURATO:PERSONA] della quota del Carbone; - i redditi familiari percepiti dai coniugi negli anni in rassegna erano irrisori ed erano incompatibili con il pagamento della rata di mutuo. 3.2. I ricorrenti sostengono che: - la Corte di appello avrebbe compiuto una analisi parziale della documentazione prodotta; - la Corte di appello sarebbe incorsa in un "manifesto travisamento del fatto" in relazione alla convivenza del nucleo familiare del Carbone, composto dalla moglie e dai figli Antonio e Riccardo; - le entrate familiari "sono idonee, anche se con qualche difficoltà, a pagare l'importo dovuto all'istituto di credito". 3.3. Si tratta di censure che si risolvono in generici assunti che non rientrano nel vizio di violazione di legge, unico deducibile in questa sede. 3.4. L'esito dei ricorsi principali non viene scongiurato dalle note difensive. Si tenta di riportare il motivo proposti sui binari della violazione di legge, senza però riuscirvi, dato il vizio che inficia l'impugnazione principale si riverbera sugli atti successivi. 4. Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro 3.000,00, a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15/03/2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] a M ria [OSCURATO:PERSONA] r 'e 'Alt CORTE DI CASSAZIONE V SEZIONE PENALE DEPOSI