CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 giugno 2022
Cassazione n. 38469/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/10/2021 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. La Corte d'appello di Caltanissetta, con sentenza del 5 ottobre 2021, ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale della stessa città l'il giugno 2020, con cui [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato alla pena ritenuta di giustizia in relazione al reato di cui all'art. 640 cod. pen. 2. Ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, che ha dedotto mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità per la truffa contestata e al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche. 3. Il ricorso è inammissibile. 3.1 Le doglianze difensive reiterano censure già disattese dalla Corte territoriale con adeguata motivazione. Nella sentenza impugnata, letta congiuntamente alla conforme decisbne di primo grado, infatti, si dà conto delle ragioni per cui è stata ritenuta provata la penale responsabilità del FUDA, sulla scorta delle dichiarazioni della parte offesa e degli elementi probatori emersi a seguito delle indagini della Guardia di Finanza. Inoltre, non è stata ritenuta credibile la labile ricostruzione dei fatti fornita dall'imputato, risultando essa alquanto fantasiosa ed inverosimile (disconoscimento della truffa, cessione della propria PostePay e della disponibilità del conto ad un presunto amico, di cui non sono state fornite neppure le generalità minime). A fronte delle argomentazioni dei Giudici del merito le deduzioni del ricorrente sono volte a sollecitare una rilettura delle emergenze processuali, non consentita in questa sede (ex plurimis Sez. U, n. 47289 del 24/9/2003, Rv. 226074), e sono prive di specificità, posto che esse non si confrontano con la compiuta e lineare motivazione svolta dai Giudici della cognizione e, dunque, omettono di assolvere alla tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza, oggetto di ricorso (Sez. 6, n. 20377 dell'il/3/2009, Rv. 243838). 3.2 Quanto alla censura concernente il diniego delle attenuanti generiche, deve rilevarsi che la Corte territoriale, nel valorizzare i precedenti penali specifici (unitamente alla personalità e alla condotta insidiosa tenuta dal ricorrente) e il difetto di elementi di segno positivo, ha fatto buon governo dei principi enunciati in sede di legittimità (Sez. 3, n. 44071 del 25.9.2014, Rv 260610), secondo cui il mancato riconoscimento delle circostanze anzidette può essere legittimamente giustificato con l'assenza di elementi di segno positivo, a maggior ragione dopo la modifica dell'art. 62 bis cod. pen., disposta con il D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modifiche nella legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente lo stato di incensuratezza dell'imputato. 4. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità del ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della sanzione pecuniaria di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Roma, udienza del 14 giugno 2022 [OSCURATO:PERSONA] ente [OSCURATO:PERSONA] Paola - [OSCURATO:PERSONA]