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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 6 maggio 2022

Cassazione n. 20622/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/02/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza impugnata, la Corte dr appello di Torino confermava la decisione emessa dal Tribunale di Torino e appellata dall'imputato, la quale aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di sei mesi di reclusione e 1.500 di multa in relazione al delitto di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990.

2. Avverso l'indicata sentenza, l'imputato, tramite il difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, deducendo il vizio di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio, che avrebbe dovuto essere determinato nel minimo edittale.

3. Il ricorso è inammissibile per l'assorbente ragione che la pena è stata inflitta nel minimo edittale, sicché essa non è suscettibile di ulteriore riduzione.

4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso il 06/05/2022.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] n [OSCURATO:PERSONA] A to [OSCURATO:PERSONA] oggi • 2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/02/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata, la Corte dr appello di Torino confermava la decisione emessa dal Tribunale di Torino e appellata dall'imputato, la quale aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di sei mesi di reclusione e 1.500 di multa in relazione al delitto di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990. 2. Avverso l'indicata sentenza, l'imputato, tramite il difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, deducendo il vizio di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio, che avrebbe dovuto essere determinato nel minimo edittale. 3. Il ricorso è inammissibile per l'assorbente ragione che la pena è stata inflitta nel minimo edittale, sicché essa non è suscettibile di ulteriore riduzione. 4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 06/05/2022. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] n [OSCURATO:PERSONA] A to [OSCURATO:PERSONA] oggi • 2