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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 13 febbraio 2024

Cassazione n. 10226/2024

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o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di CATANZAROudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso udito il difensore avv.to Viscomi che ha chiesto l'annullamento dell'ordinanza. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Tribunale del Riesame di Catanzaro, con ordinanza in data 12 ottobre 2023, rigettava l'istanza di riesame proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del G.I.P. dello stesso tribunale datata 14-9-23 che aveva applicato al predetto la misura cautelare della custodia in carcere in ordine ai delitti di cui agli artt. 73 e 74 DPR 309/90.

2. Avverso detta ordinanza proponeva ricorso il difensore dell'imputato, avv.to Viscomi deducendo, con distinti motivi qui riassunti ex art. 173 disp.att. cod.proc.pen.: - vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza circa la partecipazione del ricorrente all'associazione di cui al capo n. 19 della rubrica nonché in relazione alle diverse ipotesi di cessione allo stesso contestate; - motivazione illogica quanto alla gravità indiziaria in ordine al delitto di coltivazione di canapa di cui al capo n.125; - violazione di legge e difetto di motivazione in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari ed alla adeguatezza della sola custodia in carcere. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è proposto per motivi manifestamente infondati e puramente reiterativi e deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile.

Ed invero, quanto ai primi due motivi, deve essere ricordato che in tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte suprema spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie (Sez.

U, n. 11 del 22/03/2000, Rv. 215828 - 01).

Nel caso di specie il tribunale del riesame, con le specifiche osservazioni svolte nell'ordinanza impugnata, ha dapprima evidenziato gii elementi sulla base dei quali affermare la sussistenza dell'associazione dedita allo spaccio capeggiata dal Rocca e poi sottolineato, alle pagine 15 e seguenti, gli elementi specifici per ritenere Esposito partecipe di detto gruppo criminale quale soggetto che in diretto contatto con il Rocca ritirava dallo stesso sostanza stupefacente destinata al successivo spaccio.

Nello stesso contesto il tribunale evidenziava anche gli specifici elementi sulla base dei quali ritenere il coinvolgimento dello stesso ricorrente anche nell'attività di coltivazione per la quale costituiva un punto di riferimento.

La valutazione della gravità indiziaria rispetto ad entrambe le fattispecie contestate appare pertanto priva dei lamentati vizi.

2. Quanto alle esigenze cautelari va ricordato come la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia cautelare in carcere, di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., è prevalente, in quanto speciale, rispetto alla norma generale stabilita dall'art. 274 cod. proc. pen.; ne consegue che se il titollo cautelare riguarda i reati previsti dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. detta presunzione fa ritenere sussistente, salvo prova contraria, non desumibile dalla sola circostanza relativa al mero decorso del tempo, i caratteri di attualità e concretezza del pericolo (Sez. 2, n. 6592 del 25/01/2022, Rv. 282766 - 02).

Nel caso in esame il tribunale dopo avere richiamato i principi di riferimento ha sottolineato come alcun elemento specifico abbia fornito la difesa per ritenere insussistente la presunzione relativa di pericolosità ed altresì sottolineato l'adeguatezza della misura imposta in cons derazione dell'avvenuta consumazione di alcuni fatti in ambito domestico che avrebbe reso non adeguata la misura meno afflittiva degli arresti domiciliari.

In conclusione, l'impugnazione deve ritenersi inammissibile a norma dell'art. 606 comma terzo cod.proc.pen.; alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 comma 1 ter disp.att. cod.proc.pen.

Roma, 13 febbraio 2024 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di CATANZAROudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso udito il difensore avv.to Viscomi che ha chiesto l'annullamento dell'ordinanza. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale del Riesame di Catanzaro, con ordinanza in data 12 ottobre 2023, rigettava l'istanza di riesame proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del G.I.P. dello stesso tribunale datata 14-9-23 che aveva applicato al predetto la misura cautelare della custodia in carcere in ordine ai delitti di cui agli artt. 73 e 74 DPR 309/90. 2. Avverso detta ordinanza proponeva ricorso il difensore dell'imputato, avv.to Viscomi deducendo, con distinti motivi qui riassunti ex art. 173 disp.att. cod.proc.pen.: - vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza circa la partecipazione del ricorrente all'associazione di cui al capo n. 19 della rubrica nonché in relazione alle diverse ipotesi di cessione allo stesso contestate; - motivazione illogica quanto alla gravità indiziaria in ordine al delitto di coltivazione di canapa di cui al capo n.125; - violazione di legge e difetto di motivazione in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari ed alla adeguatezza della sola custodia in carcere. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è proposto per motivi manifestamente infondati e puramente reiterativi e deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile. Ed invero, quanto ai primi due motivi, deve essere ricordato che in tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte suprema spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie (Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, Rv. 215828 - 01). Nel caso di specie il tribunale del riesame, con le specifiche osservazioni svolte nell'ordinanza impugnata, ha dapprima evidenziato gii elementi sulla base dei quali affermare la sussistenza dell'associazione dedita allo spaccio capeggiata dal Rocca e poi sottolineato, alle pagine 15 e seguenti, gli elementi specifici per ritenere Esposito partecipe di detto gruppo criminale quale soggetto che in diretto contatto con il Rocca ritirava dallo stesso sostanza stupefacente destinata al successivo spaccio. Nello stesso contesto il tribunale evidenziava anche gli specifici elementi sulla base dei quali ritenere il coinvolgimento dello stesso ricorrente anche nell'attività di coltivazione per la quale costituiva un punto di riferimento. La valutazione della gravità indiziaria rispetto ad entrambe le fattispecie contestate appare pertanto priva dei lamentati vizi. 2. Quanto alle esigenze cautelari va ricordato come la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia cautelare in carcere, di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., è prevalente, in quanto speciale, rispetto alla norma generale stabilita dall'art. 274 cod. proc. pen.; ne consegue che se il titollo cautelare riguarda i reati previsti dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. detta presunzione fa ritenere sussistente, salvo prova contraria, non desumibile dalla sola circostanza relativa al mero decorso del tempo, i caratteri di attualità e concretezza del pericolo (Sez. 2, n. 6592 del 25/01/2022, Rv. 282766 - 02). Nel caso in esame il tribunale dopo avere richiamato i principi di riferimento ha sottolineato come alcun elemento specifico abbia fornito la difesa per ritenere insussistente la presunzione relativa di pericolosità ed altresì sottolineato l'adeguatezza della misura imposta in cons derazione dell'avvenuta consumazione di alcuni fatti in ambito domestico che avrebbe reso non adeguata la misura meno afflittiva degli arresti domiciliari. In conclusione, l'impugnazione deve ritenersi inammissibile a norma dell'art. 606 comma terzo cod.proc.pen.; alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 comma 1 ter disp.att. cod.proc.pen. Roma, 13 febbraio 2024 [OSCURATO:PERSONA]
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