CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 19907/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con provvedimento del 7 ottobre 2021 la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] ha revocato l'indulto concesso a [OSCURATO:PERSONA], in relazione alle pene irrogategli con sei sentenze, con quattro distinte ordinanze. Ha, in proposito, rilevato che Badoni ha commesso, entro il quinquennio dall'entraVìin vigore della legge 31 luglio 2006, n. 241, reati che gli sono valsi la condanna definitiva alla pena di quattro anni di reclusione e 1.400 euro di multa, onde ricorre la causa di revoca di diritto del beneficio prevista dall'art. 1, comma 3, del citato testo normativo. 2. [OSCURATO:PERSONA] propone, con l'assistenza dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, con il quale deduce violazione di legge, sostanziale e processuale, e vizio di motivazione per avere la Corte di appello disposto la revoca anche dell'indulto concesso con ordinanza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del 9 dicembre 2010 sebbene, a quella data, esistesse una causa ostativa, rappresentata dalla commissione di reato per il quale era intervenuta applicazione di pena concordata con sentenza del 4 ottobre 2007, irrevocabile dal 22 aprile 2008. 3. Il Procuratore generale ha chiesto, con requisitoria scritta, il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato e, pertanto, meritevole di accoglimento. 2. La Corte di appello ha disposto la revoca dell'indulto disposto, in executivis, con ordinanza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del 9 dicembre 2010 sul rilievo che — pacifico che quel provvedimento è stato emesso pur in presenza di una causa ostativa — sarebbe spettato a Badoni, che è venuto meno a tale onere, dimostrare che il giudice dell'esecuzione lo aveva adottato trovandosi nelle condizioni di verificare, compulsando il fascicolo processuale, l'esistenza della preclusione, ciò che, divenuta tale decisione irrevocabile per omessa impugnazione, impedisce un intervento correttivo in fase esecutiva. 3. La giurisprudenza di legittimità ha da tempo chiarito che, «In materia di indulto, il giudice dell'esecuzione può revocare il beneficio sulla base della considerazione di una causa ostativa preesistente al riconoscimento del condono, a condizione che la stessa non sia stata nota al giudice concedente e non abbia costituito oggetto di valutazione, anche implicita, da parte di quest'ultimo» (Sez. 1, n. 33916 del 07/07/2015, Paesano, Rv. 264865; Sez. 1, n. 33528 del 07/07/2010, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 247975; Sez. 1, n. 11647 del 30/01/2008, Calabrò, Rv. 239712); tanto, dovendosi considerare, come chiarito proprio in tema di revoca dell'indulto,i'omessa valutazione, da parte del giudice, di un elemento decisivo risultante dagli atti sottoposti al suo esame al momento della decisione non costituisce un "novum" suscettibile di determinare il superamento della preclusione derivante dal cd. giudicato esecutivo, ma un errore, di fatto o di diritto, cui deve porsi rimedio con l'impugnazione, in difetto della quale si configura un'ipotesi di acquiescenza alla decisione» (Sez. 1, n. 47041 del 24/01/2017, Prostamo, Rv. 271453). 4. Nel contesto così delineato, compete al giudice — in ossequio al principio stabilito, per l'affine caso di revoca della sospensione condizionale della pena concessa in violazione dell'art. 164, quarto comma, cod. pen. in presenza di cause ostative (Sez. U, n. 37345 del 23/04/2015, Longo, Rv. 264381) — acquisire, per la doverosa verifica al riguardo, il fascicolo del giudizio, di cognizione o di esecuzione, avvalendosi, anche di ufficio, dei poteri istruttori previsti dall'art. 666, comma 5, cod. proc. pen., conclusione che, avente portata generale, si palesa ancor più appropriata laddove, come nel caso in esame, il procedimento di esecuzione finalizzato alla revoca dell'indulto sia stato promosso dal pubblico ministero. Ha, dunque, errato. la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] nell'orientare la decisione, limitatamente alla revoca dell'ordinanza applicativa dell'indulto del 9 dicembre 2010, sulla base del supposto — e, si è detto, inesistente — onere, per la parte raggiunta dall'istanza, di dimostrare che il giudice che ha emesso il provvedimento della cui revoca si discute sarebbe stato in grado di avvedersi, esaminando gli atti inseriti in quel fascicolo, della sussistenza della causa ostativa, da ritenersi, pertanto, conosciuta o, quantomeno, conoscibile. 5. Le superiori considerazioni impongono, in definitiva, l'annullamento, circoscritto al profilo controverso, dell'ordinanza impugnata, con rinvio alla Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] per nuovo giudizio sul punto. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente alla revoca dell'indulto, disposto con ordinanza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del 9 dicembre 2010, e rinvia per nuovo giudizio al riguardo alla Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA]. Così deciso il 20/04/20