CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 11 marzo 2026
Cassazione n. 30223/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
l’ordinanza del Tribunale del riesame di Catania in data 10/06/2026visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria con la quale il Sostituto procuratore generale CristinaMarzagalli ha chiesto l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catania ha propostoricorso avverso l’ordinanza con la quale il Tribunale del riesame di Catania, insede di appello, ritenute attenuate le esigenze cautelari che avevano portatoall’applicazione, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], della misura cautelare dellacustodia in carcere in relazione al delitto di tentata estorsione pluriaggravata hasostituto detta misura cautelare della custodia in carcere con quella degli arrestidomiciliari.Lamenta il Pubblico Ministero la contraddittorietà e manifesta illogicità dellamotivazione posto che il decidente avrebbe disposto la sostituzione basandosi suun presupposto erroneo: la totale eliminazione della aggravante mafiosa cheinvece il Giudice dell’udienza preliminare, nella sentenza emessa in data11/03/2026 a seguito di giudizio abbreviato, ha escluso solo con riferimento alprofilo della finalità agevolatrice, ma non con riferimento all’utilizzo del metodomafioso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso è inammissibile perché basato su motivi generici.1. Il Pubblico Ministero, infatti, non tiene conto delle due rationes decidendiposte a fondamento del provvedimento impugnato e prende in considerazionesolo quella relativa alla eliminazione della aggravante mafiosa che assumeessere stata travisata poiché l’esclusione dell’aggravante riguarderebbe solo lafinalità agevolatrice, ma non l’utilizzo metodo mafioso, circostanza chepermarrebbe.Orbene, in disparte ogni considerazione circa il difetto di autosufficienza delricorso posto che, nonostante l’indicazione tra gli allegati al ricorso, la sentenzadel Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Catania in data 11/03/2026che avrebbe escluso solo parzialmente l’aggravante mafiosa, non è statarinvenuta nel fascicolo, sicchè non è possibile verificare se il Tribunale sia incorsoin un reale travisamento, oppure se abbia correttamente valutato il dato dellaeliminazione totale della aggravante mafiosa; in ogni caso, il ricorrente nonconsidera che l’ordinanza impugnata ha motivato la decisione circa lasostituzione della misura cautelare della custodia in carcere con quella degliarresti domiciliari, basandosi anche su un’altra ratio decidendi e cioè sullasussistenza di elementi positivi sopravvenuti che, in sentenza, hanno portato alriconoscimento delle circostanze attenuanti generiche equivalenti alle aggravantie, in sede di appello cautelare, in assenza di vizi logici hanno giustificato unnuovo giudizio valutativo sul reale disvalore del fatto con conseguenteapplicazione di un regime cautelare attenuato, in ossequio ai criteri diproporzionalità e adeguatezza che governano la materia cautelare (cfr. pag. 2del provvedimento impugnato)2. Deve concludersi, quindi, per l’inammissibilità del ricorso del PubblicoMinistero. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso.Così deciso il 24/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteLucia [OSCURATO:PERSONA]