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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 21 ottobre 2022

Cassazione n. 46220/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Noia nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso l'ordinanza del 1 giugno 2022 emessa dal Tribunale di Napoli; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]Arcangelo; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Napoli per nuovo esame; lette le richieste del difensore, avvocato [OSCURATO:PERSONA], che si è rimessa alle valutazioni della Corte di Cassazione. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Napoli ha accolto il ricorso per riesame presentato da [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Noia, emessa in data 6 maggio 2022, che ha applicato nei suoi confronti la misura coercitiva degli arresti domiciliari, annullandola e disponendo l'immediata liberazione dell'indagato, se non detenuto per altra causa.

2. [OSCURATO:PERSONA] nel presente procedimento sono contestate plurime condotte di corruzione, in quanto, in qualità di cancelliere addetto all'Ufficio del Giudice di Pace di Sant'Anastasia, avrebbe, in più occasioni, ricevuto somme di 'danaro o altre utilità (quali, ad esempio, lavori di ristrutturazione per la propria abitazione) al fine di alterare il criterio di assegnazione delle consulenze tecniche disposte dai giudici e il registro cronologico di pubblicazione delle sentenze, di occultare documenti prodotti dalle parti e di omettere di trasmettere i fascicoli all'Agenzia delle Entrate per consentire la riscossione dei contributi unificati non versati.

3. Avverso tale ordinanza ricorre il Pubblico Ministero del Tribunale di Nola e ne chiede l'annullamento, deducendo, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen., l'inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di inutilizzabilità e la carenza, la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione.

Il Pubblico Ministero ricorrente premette che il Tribunale del riesame di Napoli, in accoglimento di un'eccezione formulata dalla difesa, aveva annullato l'ordinanza cautelare, ritenendo che le intercettazioni tra presenti eseguite fossero state disposte in carenza dei gravi indizi di reato richiesti dall'art. 266 cod. proc. pen.

Il Tribunale aveva, infatti, rilevato che il decreto autorizzativo del Giudice per le indagini preliminari emesso in data 18 gennaio 2020, RIT 27/20, era stato adottato sulla base di un'informativa che faceva «riferimento a mere ipotesi congetturali.

Il Pubblico Ministero ricorrente precisa, tuttavia, che il predetto decreto autorizzativo aveva ritenuto sussistenti gravi indizi circa l'utilizzo di marche da bollo contraffatte da parte di alcuni avvocati per l'iscrizione a ruolo delle loro cause presso il Giudice di pace di Sant'Anastasia, nonché il pericolo della perpetrazione di illeciti ancor più gravi.

Deduce, inoltre, il ricorrente che, secondo la giurisprudenza di legittimità prevalente, i gravi indizi di reato che costituiscono il presupposto per autorizzare l'intercettazione delle comunicazioni, ai sensi dell'art. 266 cod. proc. pen., attengono all'esistenza dell'illecito penale e non alla colpevolezza di un determinato soggetto e nella specie erano sussistenti.L'informativa della Guardia di Finanza di Casalnuovo di Napoli del 13 gennaio 2020, peraltro, non sarebbe stato il solo atto posto a fondamento del predetto decreto autorizzativo, in quanto la stessa si inseriva nell'ambito degli accertamenti già operati dal Carabinieri, che avevano rilevato il caos organizzativo e l'ammasso indistinto dei fascicoli processuali nelle diverse stanze dell'Ufficio giudiziario.

Nel fascicolo del pubblico ministero, inoltre, era presente l'informativa n. 108/111 di Prot. 2018 del 19 novembre 2019, dalla quale sarebbero emersi indizi gravi, precisi e concordanti circa la prassi illecita, reiterata nel corso degli anni nel circondario nolano, dell'utilizzo di marche da bollo false.

Il Tribunale del riesame, dunque, lungi dal vagliare unicamente l'informativa richiamata dal Giudice per le indagini preliminari nel decreto autorizzativo, avrebbe dovuto esaminare l'intero compendio indiziario e, qualora ritenuti sussistenti, i gravi indizi di reato, procedere ad un'integrazione della motivazione del provvedimento a utorizzatorio.

L'inutilizzabilità delle intercettazioni, infatti, conseguirebbe, ai sensi dell'art.271 cod. proc. pen., alla sola mancanza, nei provvedimenti autorizzatori, della motivazione e non già alla sua incompletezza, insufficienza o non perfetta adeguatezza, ben potendo, in questo, caso, il difetto della motivazione essere emendato dal giudice cui la relativa doglianza venga prospettata.

Il Tribunale del riesame, inoltre, non avrebbe considerato, anche ai fini di un'eventuale prova di resistenza, le intercettazioni eseguite dopo la sospensione conseguente alla diffusione della pandemia, autorizzate con decreto dell'8 maggio 202 (RIT 38/2020), che erano del tutto autonome rispetto a quelle svolte in precedenza.

4. Il giudizio di cassazione si è svolto a trattazione scritta, secondo la disciplina delineata dall'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, conv. dalla legge n. 176 del 2020, prorogata per effetto dell'art. 16, comma 1, del d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla legge n. 15 del 25 febbraio 2022.

Con la requisitoria e le conclusioni scritte depositate in data 12 ottobre 2022, il Procuratore generale ha chiesto l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Napoli per nuovo esame.

Con memoria depositata in data 21 ottobre 2022, il difensore si è rimesso alle determinazioni della Corte. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.2.

Con unico motivo il ricorrente deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen., l'inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di inutilizzabilità delle intercettazioni e la carenza, la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione sul punto.

3. Il motivo è inammissibile, in quanto il ricorso non si confronta compiutamente con la motivazione 'dell'ordinanza impugnata.

Il Tribunale del riesame di Napoli ha, infatti, rilevato che «l'informativa su cui si basa il decreto autorizzativo del Gip fa riferimento a mere ipotesi congetturali basate su alcune denunce/querele sporte da [OSCURATO:SOCIETA]., aventi ad oggetto alcuni sinistri stradali di dubbia veridicità, sulle emissioni di una ordinanza di custodia cautelare emessa nei confronti di un Giudice di pace di Sant'Anastasia ed un cancelliere del giudice di pace di Sant'Anastasia e infine ad un sopralluogo effettuato dalla Guardia di finanza presso l'ufficio del Giudice di pace di Sant'Anastasia, nel corso del quale è emersa una situazione di caos nell'archiviazione degli atti, risultando che, in un'area apparentemente non consona -adibita ad archivio- erano posti alla rinfusa numerosi fascicoli, anche ammassati su sedie di lavoro».

Il Tribunale ha, dunque, escluso la sussistenza dei gravi indizi di reato posti a fondamento del primo decreto autorizzatorio delle intercettazioni tra presenti adottato in data 18 gennaio 2020 (RIT 24/20202) non solo in ragione del carattere meramente congetturale delle ipotesi di reato poste a fondamento dello stesso, ma anche in quanto «questi scarni ed equivoci elementi» erano «scollegati dalle ipotesi di reato quelli per le quali oggi si procede».

Il ricorrente ha, tuttavia, dedotto che gli elementi probatori raccolti erano idonei a integrare i gravi indizi di reato, necessari per disporre, ai sensi dell'art.266 cod. proc. pen. l'autorizzazione delle intercettazioni, ma non si è minimamente confrontato con la seconda ed autonoma ratio decidendi, volta a rilevare come gli elementi posti a fondamento del decreto di autorizzazione delle intercettazioni fossero irrelati rispetto a quelli per i quali è stata successivamente applicata la misura coercitiva.

Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, è, del resto, inammissibile, per difetto di specificità, il ricorso per cassazione che si limiti alla critica di una sola delle rationes decidendi poste a fondamento della decisione, ove a fondamento della motivazione del provvedimento impugnato ne siano ravvisabili plurime, autonome ed autosufficienti (ex plurimis: Sez. 3, n. 30021 del 14/07/2011, F., Rv. 250972, nella specie, l'ordinanza impugnata aveva motivato il permanere delle esigenze cautelari richiamando il pericolo di fuga ed il pericolo di reiterazione dei reati, quest'ultima non investita con il ricorso per cassazione).

4. In tema di inammissibilità del ricorso per cassazione, i motivi devono, infatti, ritenersi generici non solo quando risultano intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato (Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425 - 01; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568 - 01).

Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, del resto, è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi non specifici, ossia generici ed indeterminati o che risultano carenti della necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione (Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Guardiano, Rv. 255568; Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849; Sez. 1, n. 39598 del 30/09/2004, Burzotta, Rv. 230631; Sez. 6, n. 49 del 08/10/2002, Notaristefano, Rv. 223217; Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., 281521).

5. Alla stregua di tali rilievi, il ricorso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Noia nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso l'ordinanza del 1 giugno 2022 emessa dal Tribunale di Napoli; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]Arcangelo; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Napoli per nuovo esame; lette le richieste del difensore, avvocato [OSCURATO:PERSONA], che si è rimessa alle valutazioni della Corte di Cassazione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Napoli ha accolto il ricorso per riesame presentato da [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Noia, emessa in data 6 maggio 2022, che ha applicato nei suoi confronti la misura coercitiva degli arresti domiciliari, annullandola e disponendo l'immediata liberazione dell'indagato, se non detenuto per altra causa. 2. [OSCURATO:PERSONA] nel presente procedimento sono contestate plurime condotte di corruzione, in quanto, in qualità di cancelliere addetto all'Ufficio del Giudice di Pace di Sant'Anastasia, avrebbe, in più occasioni, ricevuto somme di 'danaro o altre utilità (quali, ad esempio, lavori di ristrutturazione per la propria abitazione) al fine di alterare il criterio di assegnazione delle consulenze tecniche disposte dai giudici e il registro cronologico di pubblicazione delle sentenze, di occultare documenti prodotti dalle parti e di omettere di trasmettere i fascicoli all'Agenzia delle Entrate per consentire la riscossione dei contributi unificati non versati. 3. Avverso tale ordinanza ricorre il Pubblico Ministero del Tribunale di Nola e ne chiede l'annullamento, deducendo, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen., l'inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di inutilizzabilità e la carenza, la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione. Il Pubblico Ministero ricorrente premette che il Tribunale del riesame di Napoli, in accoglimento di un'eccezione formulata dalla difesa, aveva annullato l'ordinanza cautelare, ritenendo che le intercettazioni tra presenti eseguite fossero state disposte in carenza dei gravi indizi di reato richiesti dall'art. 266 cod. proc. pen. Il Tribunale aveva, infatti, rilevato che il decreto autorizzativo del Giudice per le indagini preliminari emesso in data 18 gennaio 2020, RIT 27/20, era stato adottato sulla base di un'informativa che faceva «riferimento a mere ipotesi congetturali. Il Pubblico Ministero ricorrente precisa, tuttavia, che il predetto decreto autorizzativo aveva ritenuto sussistenti gravi indizi circa l'utilizzo di marche da bollo contraffatte da parte di alcuni avvocati per l'iscrizione a ruolo delle loro cause presso il Giudice di pace di Sant'Anastasia, nonché il pericolo della perpetrazione di illeciti ancor più gravi. Deduce, inoltre, il ricorrente che, secondo la giurisprudenza di legittimità prevalente, i gravi indizi di reato che costituiscono il presupposto per autorizzare l'intercettazione delle comunicazioni, ai sensi dell'art. 266 cod. proc. pen., attengono all'esistenza dell'illecito penale e non alla colpevolezza di un determinato soggetto e nella specie erano sussistenti.L'informativa della Guardia di Finanza di Casalnuovo di Napoli del 13 gennaio 2020, peraltro, non sarebbe stato il solo atto posto a fondamento del predetto decreto autorizzativo, in quanto la stessa si inseriva nell'ambito degli accertamenti già operati dal Carabinieri, che avevano rilevato il caos organizzativo e l'ammasso indistinto dei fascicoli processuali nelle diverse stanze dell'Ufficio giudiziario. Nel fascicolo del pubblico ministero, inoltre, era presente l'informativa n. 108/111 di Prot. 2018 del 19 novembre 2019, dalla quale sarebbero emersi indizi gravi, precisi e concordanti circa la prassi illecita, reiterata nel corso degli anni nel circondario nolano, dell'utilizzo di marche da bollo false. Il Tribunale del riesame, dunque, lungi dal vagliare unicamente l'informativa richiamata dal Giudice per le indagini preliminari nel decreto autorizzativo, avrebbe dovuto esaminare l'intero compendio indiziario e, qualora ritenuti sussistenti, i gravi indizi di reato, procedere ad un'integrazione della motivazione del provvedimento a utorizzatorio. L'inutilizzabilità delle intercettazioni, infatti, conseguirebbe, ai sensi dell'art.271 cod. proc. pen., alla sola mancanza, nei provvedimenti autorizzatori, della motivazione e non già alla sua incompletezza, insufficienza o non perfetta adeguatezza, ben potendo, in questo, caso, il difetto della motivazione essere emendato dal giudice cui la relativa doglianza venga prospettata. Il Tribunale del riesame, inoltre, non avrebbe considerato, anche ai fini di un'eventuale prova di resistenza, le intercettazioni eseguite dopo la sospensione conseguente alla diffusione della pandemia, autorizzate con decreto dell'8 maggio 202 (RIT 38/2020), che erano del tutto autonome rispetto a quelle svolte in precedenza. 4. Il giudizio di cassazione si è svolto a trattazione scritta, secondo la disciplina delineata dall'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, conv. dalla legge n. 176 del 2020, prorogata per effetto dell'art. 16, comma 1, del d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla legge n. 15 del 25 febbraio 2022. Con la requisitoria e le conclusioni scritte depositate in data 12 ottobre 2022, il Procuratore generale ha chiesto l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Napoli per nuovo esame. Con memoria depositata in data 21 ottobre 2022, il difensore si è rimesso alle determinazioni della Corte. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile.2. Con unico motivo il ricorrente deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen., l'inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di inutilizzabilità delle intercettazioni e la carenza, la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione sul punto. 3. Il motivo è inammissibile, in quanto il ricorso non si confronta compiutamente con la motivazione 'dell'ordinanza impugnata. Il Tribunale del riesame di Napoli ha, infatti, rilevato che «l'informativa su cui si basa il decreto autorizzativo del Gip fa riferimento a mere ipotesi congetturali basate su alcune denunce/querele sporte da [OSCURATO:SOCIETA]., aventi ad oggetto alcuni sinistri stradali di dubbia veridicità, sulle emissioni di una ordinanza di custodia cautelare emessa nei confronti di un Giudice di pace di Sant'Anastasia ed un cancelliere del giudice di pace di Sant'Anastasia e infine ad un sopralluogo effettuato dalla Guardia di finanza presso l'ufficio del Giudice di pace di Sant'Anastasia, nel corso del quale è emersa una situazione di caos nell'archiviazione degli atti, risultando che, in un'area apparentemente non consona -adibita ad archivio- erano posti alla rinfusa numerosi fascicoli, anche ammassati su sedie di lavoro». Il Tribunale ha, dunque, escluso la sussistenza dei gravi indizi di reato posti a fondamento del primo decreto autorizzatorio delle intercettazioni tra presenti adottato in data 18 gennaio 2020 (RIT 24/20202) non solo in ragione del carattere meramente congetturale delle ipotesi di reato poste a fondamento dello stesso, ma anche in quanto «questi scarni ed equivoci elementi» erano «scollegati dalle ipotesi di reato quelli per le quali oggi si procede». Il ricorrente ha, tuttavia, dedotto che gli elementi probatori raccolti erano idonei a integrare i gravi indizi di reato, necessari per disporre, ai sensi dell'art.266 cod. proc. pen. l'autorizzazione delle intercettazioni, ma non si è minimamente confrontato con la seconda ed autonoma ratio decidendi, volta a rilevare come gli elementi posti a fondamento del decreto di autorizzazione delle intercettazioni fossero irrelati rispetto a quelli per i quali è stata successivamente applicata la misura coercitiva. Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, è, del resto, inammissibile, per difetto di specificità, il ricorso per cassazione che si limiti alla critica di una sola delle rationes decidendi poste a fondamento della decisione, ove a fondamento della motivazione del provvedimento impugnato ne siano ravvisabili plurime, autonome ed autosufficienti (ex plurimis: Sez. 3, n. 30021 del 14/07/2011, F., Rv. 250972, nella specie, l'ordinanza impugnata aveva motivato il permanere delle esigenze cautelari richiamando il pericolo di fuga ed il pericolo di reiterazione dei reati, quest'ultima non investita con il ricorso per cassazione). 4. In tema di inammissibilità del ricorso per cassazione, i motivi devono, infatti, ritenersi generici non solo quando risultano intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato (Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425 - 01; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568 - 01). Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, del resto, è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi non specifici, ossia generici ed indeterminati o che risultano carenti della necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione (Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Guardiano, Rv. 255568; Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849; Sez. 1, n. 39598 del 30/09/2004, Burzotta, Rv. 230631; Sez. 6, n. 49 del 08/10/2002, Notaristefano, Rv. 223217; Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., 281521). 5. Alla stregua di tali rilievi, il ricorso
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