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CassazionesentenzaSezione L

Cassazione n. 30487/2021

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seguente ORDINANZA sul ricorso 4701-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 61, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; - ricorrente principale - [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAllA DELL'OROLOGIO 7, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e 2918 difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - ricorrente incidentale - avverso la sentenza n. 876/2016 della CORTE D'APPELLO di CATANIA, depositata il 08/08/2016 R.G.N. 571/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/12/2020 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], ha depositato conclusioni scritte. r.g. n. 4701/2017 [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Tribunale di Catania rigettò la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA], ex promotore finanziario della [OSCURATO:SOCIETA]. volta ad ottenerne la condanna al pagamento delle somme spettanti a titolo di provvigioni maturate nel mese di dicembre 2016, di indennità di risoluzione del rapporto ex art. 1751 cod.civ. ovvero, in subordine, di indennità suppletiva di clientela.

Rigettò altresì la domanda, proposta in via riconvenzionale dalla convenuta, con la quale era stata chiesta la condanna del Lojacono al pagamento della somma di C 11.322,20 a titolo di residua indennità sostitutiva del preavviso.

2. La Corte di appello di Catania, in parziale accoglimento del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], ha condannato la società al pagamento della somma di C 1.847,67, oltre interessi legali sull'importo via via rivalutato dalla scadenza del credito al saldo, a titolo di provvigioni maturate nel mese di dicembre del 2006.

Ha rigettato, invece, il ricorso incidentale proposto dalla società che aveva ad oggetto la residua indennità sostitutiva del preavviso il cui importo era stato opposto in compensazione alle competenze provvigionali del mese di dicembre del 2006.

3. Il giudice di secondo grado ha accertato che con il contratto del 23.12.2004 le parti avevano convenuto di superare e sostituire, integralmente ed a qualsiasi effetto, ogni precedente pattuizione tra loro intercorsa eccezion fatta per gli effetti sul contratto dell'anzianità già maturata.

Inoltre ha verificato che le parti avevano escluso l'applicazione dell'[OSCURATO:PERSONA] (A.E.C.) ai promotori finanziari e, pur avendo accertato che dalla documentazione prodotta in giudizio da entrambe le parti emergeva la prova delle provvigioni maturate nel corso del rapporto, ha evidenziato che l'indennità di risoluzione del rapporto era dovuta solo a fronte della dimostrazione da parte dell'agente di aver procurato nuovi clienti o di aver sviluppato gli affari con quelli esistenti in modo tale da arrecare al preponente un vantaggio e che tale prova non era stata offerta.

4. Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] affidato a due motivi. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ha resistito con controricorso r.g. n. 4701/2017 ed ha proposto ricorso incidentale basato su un unico motivo. [OSCURATO:PERSONA] ha depositato memoria ai sensi dell'art. 380 bis.l. cod. proc.civ..

Il Procuratore Generale ha concluso per il rigetto del ricorso principale e di quello incidentale. [OSCURATO:PERSONA]

4. Con il primo motivo arlir-671-so del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è denunciata la violazione ed errata applicazione degli artt. 1751 e 2697 cod. civ. e dell'art. 115 cod. proc.civ. oltre che la contraddittorietà della motivazione.

4.1. Deduce il ricorrente che la Corte di merito, in violazione delle norme denunciate e con motivazione contraddittoria, abbia erroneamente escluso il diritto all'indennità di risoluzione ex art. 1751 cod.civ. sebbene sia stato riconosciuto che in giudizio era stato provato l'ammontare delle provvigioni maturate nel corso del rapporto di consulente finanziario monomandatario intercorso con la convenuta che si era svolto con il coordinamento di un gruppo di 120 agenti di zona nell'area [OSCURATO:PERSONA], molti dei quali ancora in servizio, e gestendo un consistente portafoglio clienti ancora in [OSCURATO:SOCIETA].

Osserva il ricorrente che i contratti da lui conclusi per conto della preponente erano contratti di durata di natura finanziaria i cui effetti erano persistenti anche dopo la risoluzione del rapporto.

Insiste per il riconoscimento dell'indennità azionata da calcolare sulla media delle provvigioni, documentalmente provate, degli ultimi cinque anni e ribadisce che erroneamente la Corte di merito non ne avrebbe tenuto conto, sebbene ne fosse stata offerta piena prova.

5. La censura non può essere accolta.

5.1. Va premesso che l'art. 1751 cod.civ. individua i presupposti per il riconoscimento dell'indennità per la cessazione del rapporto di agenzia, nel fatto che l'agente abbia procurato nuovi clienti al preponente o abbia sensibilmente sviluppato gli affari già esistenti.

Senza tipizzarne i criteri, poi, la disposizione prevede che l'indennità sia equa ed ai fini della determinazione di tale requisito occorre avere riguardo alle sole " circostanze del caso", con ciò intendendosi tutti gli elementi, ulteriori e diversi rispetto a quelli costitutivi, che siano idonei a pervenire ad una r.g. n. 4701/2017 adeguata personalizzazione del "quantum" spettante all'agente (cfr. Cass. [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 21377 ).

E' esclusa dall'ambito di applicabilità di tale norma l'attività di reclutamento e coordinamento degli agenti, in quanto quest'ultima, pur rilevante sul piano organizzativo, si pone come strumentale ed accessoria rispetto a quella, direttamente volta alla promozione della clientela, che l'indennità di cessazione del rapporto è specificamente finalizzata a premiare (cfr. Cass. 15/10/2018 n. 25740) In sostanza non è sufficiente né la provvista di nuovi clienti né il sensibile incremento degli affari con quelli vecchi, ma occorre anche che alla cessazione del rapporto il preponente continui a ricevere sostanziali vantaggi dai clienti nuovi procurati dall'agente ovvero dall'incremento di affari con i preesistenti (cfr. Cass. 06/10/2016 n. 20047).

Alla luce della formulazione della norma non è sufficiente che il recesso non sia imputabile all'agente, ovvero che non ricorrano le altre preclusioni ostative ivi contemplate ed è necessario che sussistano anche le altre due condizioni ricordate (cfr. Cass. n. 20047 del 2016 cit.).

5.2. Tanto premesso rileva il Collegio che la Corte territoriale si è esattamente attenuta ai principi sopra esposti nel valutare le risultanze istruttorie ed ha in fatto escluso che il mero incremento fosse sufficiente ad integrare i presupposti per il diritto all'indennità intesa in chiave meramente produttivistica senza alcuna prova della persistenza del vantaggio acquisito.

La decisione risulta basata su accertamenti di fatto ai quali sono stati applicati corretti principi di diritto.

6. Con il secondo motivo di ricorso è denunciata la violazione e falsa applicazione dell'art. 12 dell'A.E.C. per non essere stata riconosciuta l'indennità suppletiva di clientela chiesta in via subordinata sul presupposto della nullità della clausola del contratto individuale che ne aveva escluso l'applicabilità.

Ritiene il ricorrente che il contratto individuale non può derogare in pejus all'A.E.C. ed insiste perché gli sia riconosciuto l'importo di € 42.973,58 a tale titolo chiesto.

7. Anche tale motivo è infondato.

7.1. L'indennità suppletiva di clientela ha origine e disciplina esclusivamente collettiva poiché è stata introdotta dalla contrattazione collettiva (AEC 18 dicembre 1974) e conservata negli accordi successivi, tutti con natura ed efficacia meramente negoziale.

Essa, pertanto, è r.g. n. 4701/2017 dovuta solo agli agenti il cui rapporto sia regolato, direttamente o per relationem, da detti accordi e per la sola ipotesi che il contratto si sciolga per iniziativa del mandante, oppure nell'ipotesi di dimissioni dell'agente dovute a sopravvenuta inabilità permanente o totale o successiva al conseguimento della pensione di vecchiaia.

Si tratta di indennità che pertanto non può ritenersi inclusa nella generica voce "importi di fine rapporto" (cfr. Cass. 30/11/2011 n. 25607).

7.2. Nel caso in esame la Corte di appello ha accertato che le parti avevano disciplinato il rapporto con il contratto individuale derogando esplicitamente alla disciplina collettiva.

Tanto premesso va rilevato che per potere valutare l'incidenza di tale previsione ai fini di una inderogabilità in pejus delle condizioni previste dalla disciplina collettiva sarebbe stato necessario, prescindendo dalla singola clausola, porre a raffronto l'intera regolamentazione del rapporto convenuta in deroga all'A.E.C. per stabilire se effettivamente il trattamento che ne risultava era peggiorativo rispetto a quanto previsto dalla disciplina dell'A.E.C. ma sul punto il ricorso è generico e nulla deduce sulle altre clausole né allega il contratto individuale e non indica dove lo stesso sia reperibile.

8. L'unico motivo del ricorso incidentale investe il capo della decisione che ha rigettato la richiesta avanzata in via riconvenzionale di compensazione delle somme dovute al Lojacono a titolo di provvigioni con l'importo spettante alla società a titolo di indennità di mancato preavviso.

Deduce la [OSCURATO:SOCIETA]. che la sentenza sarebbe incorsa nella violazione degli artt. 1373 e 1750 cod.civ. oltre che degli artt. 12 delle preleggi e 1362 e ss. cod.civ. osservando che in mancanza di una giusta causa di risoluzione del rapporto il recesso senza preavviso faceva nascere in capo all'agente l'obbligo di corrispondere la relativa indennità sostitutiva prevista dall'art. 17 comma 9 del contratto.

9. Il ricorso è destituito di fondamento.

9.1. La società ricorrente trascura di considerare che nella specie non si verte nell'ambito di un recesso per iniziativa dell'agente e che è stata piuttosto la [OSCURATO:SOCIETA] a risolvere il rapporto.

Resta allora nella facoltà dell'agente decidere se avvalersi o meno, ed in che misura, del periodo di preavviso accordatogli.

In base al principio di ultrattività del rapporto durante il periodo di preavviso, il contratto di agenzia a tempo r.g. n. 4701/2017 indeterminato non cessa nel momento in cui uno dei contraenti recede dal contratto, ma solo quando scade il termine di preavviso, sancito nell'interesse e a tutela della parte non recedente.

Ne consegue che il recesso dell'agente, intervenuto durante il periodo di preavviso conseguente all'atto di recesso del preponente, integra una rinuncia al preavviso e l'anticipazione dell'estinzione del rapporto, che resta pur sempre imputabile alla volontà del preponente (cfr. Cass 25/05/2012 n. 8295, Cass. 11/03/2004 n. 4982 e già Cass. 13/12/1980 n. 6848).

10. In conclusione, per le ragioni esposte, sia il ricorso principale che quello incidentale devono essere rigettati e, stante la reciproca soccombenza, le spese vanno interamente compensate tra le parti.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente principale di quello incidentale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale ed incidentale a norma dell'art.13 comma 1 bis del citato d.P.R., se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso principale ed il ricorso incidentale.

Compensa tra le parti le spese del giudizio di legittimità.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente principale di quello incidentale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale ed incidentale a norma dell'art.13 comma 1 bis del citato d.P.R., se dovuto.

Così deciso nella Adunanza cameral

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso 4701-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 61, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; - ricorrente principale - [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAllA DELL'OROLOGIO 7, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e 2918 difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - ricorrente incidentale - avverso la sentenza n. 876/2016 della CORTE D'APPELLO di CATANIA, depositata il 08/08/2016 R.G.N. 571/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/12/2020 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], ha depositato conclusioni scritte. r.g. n. 4701/2017 [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Catania rigettò la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA], ex promotore finanziario della [OSCURATO:SOCIETA]. volta ad ottenerne la condanna al pagamento delle somme spettanti a titolo di provvigioni maturate nel mese di dicembre 2016, di indennità di risoluzione del rapporto ex art. 1751 cod.civ. ovvero, in subordine, di indennità suppletiva di clientela. Rigettò altresì la domanda, proposta in via riconvenzionale dalla convenuta, con la quale era stata chiesta la condanna del Lojacono al pagamento della somma di C 11.322,20 a titolo di residua indennità sostitutiva del preavviso. 2. La Corte di appello di Catania, in parziale accoglimento del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], ha condannato la società al pagamento della somma di C 1.847,67, oltre interessi legali sull'importo via via rivalutato dalla scadenza del credito al saldo, a titolo di provvigioni maturate nel mese di dicembre del 2006. Ha rigettato, invece, il ricorso incidentale proposto dalla società che aveva ad oggetto la residua indennità sostitutiva del preavviso il cui importo era stato opposto in compensazione alle competenze provvigionali del mese di dicembre del 2006. 3. Il giudice di secondo grado ha accertato che con il contratto del 23.12.2004 le parti avevano convenuto di superare e sostituire, integralmente ed a qualsiasi effetto, ogni precedente pattuizione tra loro intercorsa eccezion fatta per gli effetti sul contratto dell'anzianità già maturata. Inoltre ha verificato che le parti avevano escluso l'applicazione dell'[OSCURATO:PERSONA] (A.E.C.) ai promotori finanziari e, pur avendo accertato che dalla documentazione prodotta in giudizio da entrambe le parti emergeva la prova delle provvigioni maturate nel corso del rapporto, ha evidenziato che l'indennità di risoluzione del rapporto era dovuta solo a fronte della dimostrazione da parte dell'agente di aver procurato nuovi clienti o di aver sviluppato gli affari con quelli esistenti in modo tale da arrecare al preponente un vantaggio e che tale prova non era stata offerta. 4. Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] affidato a due motivi. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ha resistito con controricorso r.g. n. 4701/2017 ed ha proposto ricorso incidentale basato su un unico motivo. [OSCURATO:PERSONA] ha depositato memoria ai sensi dell'art. 380 bis.l. cod. proc.civ.. Il Procuratore Generale ha concluso per il rigetto del ricorso principale e di quello incidentale. [OSCURATO:PERSONA] 4. Con il primo motivo arlir-671-so del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è denunciata la violazione ed errata applicazione degli artt. 1751 e 2697 cod. civ. e dell'art. 115 cod. proc.civ. oltre che la contraddittorietà della motivazione. 4.1. Deduce il ricorrente che la Corte di merito, in violazione delle norme denunciate e con motivazione contraddittoria, abbia erroneamente escluso il diritto all'indennità di risoluzione ex art. 1751 cod.civ. sebbene sia stato riconosciuto che in giudizio era stato provato l'ammontare delle provvigioni maturate nel corso del rapporto di consulente finanziario monomandatario intercorso con la convenuta che si era svolto con il coordinamento di un gruppo di 120 agenti di zona nell'area [OSCURATO:PERSONA], molti dei quali ancora in servizio, e gestendo un consistente portafoglio clienti ancora in [OSCURATO:SOCIETA]. Osserva il ricorrente che i contratti da lui conclusi per conto della preponente erano contratti di durata di natura finanziaria i cui effetti erano persistenti anche dopo la risoluzione del rapporto. Insiste per il riconoscimento dell'indennità azionata da calcolare sulla media delle provvigioni, documentalmente provate, degli ultimi cinque anni e ribadisce che erroneamente la Corte di merito non ne avrebbe tenuto conto, sebbene ne fosse stata offerta piena prova. 5. La censura non può essere accolta. 5.1. Va premesso che l'art. 1751 cod.civ. individua i presupposti per il riconoscimento dell'indennità per la cessazione del rapporto di agenzia, nel fatto che l'agente abbia procurato nuovi clienti al preponente o abbia sensibilmente sviluppato gli affari già esistenti. Senza tipizzarne i criteri, poi, la disposizione prevede che l'indennità sia equa ed ai fini della determinazione di tale requisito occorre avere riguardo alle sole " circostanze del caso", con ciò intendendosi tutti gli elementi, ulteriori e diversi rispetto a quelli costitutivi, che siano idonei a pervenire ad una r.g. n. 4701/2017 adeguata personalizzazione del "quantum" spettante all'agente (cfr. Cass. [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 21377 ). E' esclusa dall'ambito di applicabilità di tale norma l'attività di reclutamento e coordinamento degli agenti, in quanto quest'ultima, pur rilevante sul piano organizzativo, si pone come strumentale ed accessoria rispetto a quella, direttamente volta alla promozione della clientela, che l'indennità di cessazione del rapporto è specificamente finalizzata a premiare (cfr. Cass. 15/10/2018 n. 25740) In sostanza non è sufficiente né la provvista di nuovi clienti né il sensibile incremento degli affari con quelli vecchi, ma occorre anche che alla cessazione del rapporto il preponente continui a ricevere sostanziali vantaggi dai clienti nuovi procurati dall'agente ovvero dall'incremento di affari con i preesistenti (cfr. Cass. 06/10/2016 n. 20047). Alla luce della formulazione della norma non è sufficiente che il recesso non sia imputabile all'agente, ovvero che non ricorrano le altre preclusioni ostative ivi contemplate ed è necessario che sussistano anche le altre due condizioni ricordate (cfr. Cass. n. 20047 del 2016 cit.). 5.2. Tanto premesso rileva il Collegio che la Corte territoriale si è esattamente attenuta ai principi sopra esposti nel valutare le risultanze istruttorie ed ha in fatto escluso che il mero incremento fosse sufficiente ad integrare i presupposti per il diritto all'indennità intesa in chiave meramente produttivistica senza alcuna prova della persistenza del vantaggio acquisito. La decisione risulta basata su accertamenti di fatto ai quali sono stati applicati corretti principi di diritto. 6. Con il secondo motivo di ricorso è denunciata la violazione e falsa applicazione dell'art. 12 dell'A.E.C. per non essere stata riconosciuta l'indennità suppletiva di clientela chiesta in via subordinata sul presupposto della nullità della clausola del contratto individuale che ne aveva escluso l'applicabilità. Ritiene il ricorrente che il contratto individuale non può derogare in pejus all'A.E.C. ed insiste perché gli sia riconosciuto l'importo di € 42.973,58 a tale titolo chiesto. 7. Anche tale motivo è infondato. 7.1. L'indennità suppletiva di clientela ha origine e disciplina esclusivamente collettiva poiché è stata introdotta dalla contrattazione collettiva (AEC 18 dicembre 1974) e conservata negli accordi successivi, tutti con natura ed efficacia meramente negoziale. Essa, pertanto, è r.g. n. 4701/2017 dovuta solo agli agenti il cui rapporto sia regolato, direttamente o per relationem, da detti accordi e per la sola ipotesi che il contratto si sciolga per iniziativa del mandante, oppure nell'ipotesi di dimissioni dell'agente dovute a sopravvenuta inabilità permanente o totale o successiva al conseguimento della pensione di vecchiaia. Si tratta di indennità che pertanto non può ritenersi inclusa nella generica voce "importi di fine rapporto" (cfr. Cass. 30/11/2011 n. 25607). 7.2. Nel caso in esame la Corte di appello ha accertato che le parti avevano disciplinato il rapporto con il contratto individuale derogando esplicitamente alla disciplina collettiva. Tanto premesso va rilevato che per potere valutare l'incidenza di tale previsione ai fini di una inderogabilità in pejus delle condizioni previste dalla disciplina collettiva sarebbe stato necessario, prescindendo dalla singola clausola, porre a raffronto l'intera regolamentazione del rapporto convenuta in deroga all'A.E.C. per stabilire se effettivamente il trattamento che ne risultava era peggiorativo rispetto a quanto previsto dalla disciplina dell'A.E.C. ma sul punto il ricorso è generico e nulla deduce sulle altre clausole né allega il contratto individuale e non indica dove lo stesso sia reperibile. 8. L'unico motivo del ricorso incidentale investe il capo della decisione che ha rigettato la richiesta avanzata in via riconvenzionale di compensazione delle somme dovute al Lojacono a titolo di provvigioni con l'importo spettante alla società a titolo di indennità di mancato preavviso. Deduce la [OSCURATO:SOCIETA]. che la sentenza sarebbe incorsa nella violazione degli artt. 1373 e 1750 cod.civ. oltre che degli artt. 12 delle preleggi e 1362 e ss. cod.civ. osservando che in mancanza di una giusta causa di risoluzione del rapporto il recesso senza preavviso faceva nascere in capo all'agente l'obbligo di corrispondere la relativa indennità sostitutiva prevista dall'art. 17 comma 9 del contratto. 9. Il ricorso è destituito di fondamento. 9.1. La società ricorrente trascura di considerare che nella specie non si verte nell'ambito di un recesso per iniziativa dell'agente e che è stata piuttosto la [OSCURATO:SOCIETA] a risolvere il rapporto. Resta allora nella facoltà dell'agente decidere se avvalersi o meno, ed in che misura, del periodo di preavviso accordatogli. In base al principio di ultrattività del rapporto durante il periodo di preavviso, il contratto di agenzia a tempo r.g. n. 4701/2017 indeterminato non cessa nel momento in cui uno dei contraenti recede dal contratto, ma solo quando scade il termine di preavviso, sancito nell'interesse e a tutela della parte non recedente. Ne consegue che il recesso dell'agente, intervenuto durante il periodo di preavviso conseguente all'atto di recesso del preponente, integra una rinuncia al preavviso e l'anticipazione dell'estinzione del rapporto, che resta pur sempre imputabile alla volontà del preponente (cfr. Cass 25/05/2012 n. 8295, Cass. 11/03/2004 n. 4982 e già Cass. 13/12/1980 n. 6848). 10. In conclusione, per le ragioni esposte, sia il ricorso principale che quello incidentale devono essere rigettati e, stante la reciproca soccombenza, le spese vanno interamente compensate tra le parti. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente principale di quello incidentale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale ed incidentale a norma dell'art.13 comma 1 bis del citato d.P.R., se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso principale ed il ricorso incidentale. Compensa tra le parti le spese del giudizio di legittimità. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente principale di quello incidentale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale ed incidentale a norma dell'art.13 comma 1 bis del citato d.P.R., se dovuto. Così deciso nella Adunanza cameral
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