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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 giugno 2024

Cassazione n. 27260/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/11/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto si legano alla chiesta applicazione di una pena sostitutiva e alla correlata violazione del disposto di cui all'alt 545 bis cpp in assenza di una sollecitazione in tal senso prospettata con i motivi di appello o quantomeno, limitatamente al periodo coperto dalla disciplina 'transitoria dettata dall'art 95 dlgs 150 del 2022), in sede di conclusioni (Sez. 2 -, Sentenza n. 12991 del 01/03/2024, Rv. 286017); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce.di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in data 7 giugno 2024.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/11/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto si legano alla chiesta applicazione di una pena sostitutiva e alla correlata violazione del disposto di cui all'alt 545 bis cpp in assenza di una sollecitazione in tal senso prospettata con i motivi di appello o quantomeno, limitatamente al periodo coperto dalla disciplina 'transitoria dettata dall'art 95 dlgs 150 del 2022), in sede di conclusioni (Sez. 2 -, Sentenza n. 12991 del 01/03/2024, Rv. 286017); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce.di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 7 giugno 2024.
Sentenza Cassazione n. 27260/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris