CassazionedecretoSezione 1Decisione del 20 aprile 2023
Cassazione n. 18154/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.605/2016 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatain [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] 82, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA].RU. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] N 17, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso DECRETO di TRIBUNALE MESSINA n. 65 27/2014 depositata il24/11/2015. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20/04/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. ― [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] per la Riscossione per la provincia di Messina ricorre per due mezzi, nei confronti del [OSCURATO:SOCIETA]. unipersonale, contro il decreto del 24 novembre 2015, con cui il Tribunale di Messina ha respinto il ricorso da essa spiegato avverso il diniego di ammissione allo stato passivo del credito di complessivi € 31.881,55, di cui € 31.095,04 al privilegio e il resto al chirografo, per difetto di legittimazione attiva e cioè per essere l’ente creditore il [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. 2. ― Ha testualmente (ivi compresi alcuni refusi) osservato il Tribunale: «Il concessionario per la riscossione delle imposte agisce per il recupero di somme erogate a seguito in virtù di garanzia a prima richiesta, concessa in relazione al finanziamento per l’acquisto di macchinari da parte di una piccole a media impresa, ai sensi della legge 662 del 1996; essendo la società debitrice, poi fallita, resasi inadempiente, Mediocredito centrale S.p.A., soggetto che, in virtù di convenzione con lo stato, gestiva il fondo pubblico ex legge 662/96 è stato obbligato a corrispondere le somme dovute al soggetto privato che aveva finanziato l’acquisto in leasing dei macchinari, in relazione al quale era stata concessa la provvigione. Assume ancora la propria legittimazione, atteso che, ai sensi dell’art. 9 comma 5 del decreto legislativo n. 123 del 1998, il recupero delle somme delle somme erogate dal fondo di garanzia e quindi dal soggetto gestore, a favore delle imprese finanziatrici, avviene a mezzo ruolo e quindi tramite il concessionario per la riscossione delle imposte. L’assunto sopra prospettato, proprio in virtù delle previsioni della normativa citata, ovvero il decreto legislativo n. 123 del 1998, non appare corretto. In particolare, ai fini della valutazione della legittimazione dei soggetti agente, appare opportuno richiamare l’art. 9 comma 5 citato … Come emerge con evidenza dalla lettura della norma, dedicata ai finanziamenti, in relazione ai quali disciplina non solo la restituzione, ma anche la collocazione, in deroga al principio della par condicio creditorum, con la concessione di privilegio, al recupero si provvede con l’iscrizione a ruolo per la riscossione dei crediti nascenti da finanziamenti erogati ai sensi del decreto legislativo, applicandosi il comma citato quindi solo a tale tipo di provvisione. Ma il finanziamento, forma di beneficio di cui si occupa il comma 5 dell’art. 9 ed in relazione al quale è previsto il recupero con iscrizione a ruolo, non è l’unica forma di aiuto concessa alle piccole e medie imprese; ed infatti, come disposto dall’art. 7 dello stesso decreto, “i benefici determinati dagli interventi sono attribuiti in una delle seguenti forme: credito d’imposta, bonus fiscale, secondo i criteri e le procedure previsti dall’articolo 1 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, concessione di garanzia, contributo in conto capitale, contributo in conto interessi, finanziamento agevolato”. Il recupero delle somme attraverso iscrizione a ruolo però è previsto limitatamente al beneficio del finanziamento (oltre che per il credito di imposta, in base però alle norme generali che regolano la riscossione), come appare chiaro dalla disposizione di cui al comma 5 dell’art. 9; a tale forma di riscossione invece appare estraneo il beneficio della concessione di garanzia, laddove peraltro, quale gestore del fondo, è un privato a procedere per il recupero della somma e non una pubblica amministrazione. Per tali ragioni, atteso che il recupero delle somme versate dalla società finanziatrice in virtù della garanzia concessa, appare estraneo, per i motivi sopra esposti, alla riscossione a mezzo ruolo, va esclusa la legittimazione di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.». 3. ― [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. unipersonale resiste con controricorso. 4. ― Entr ambe le parti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 5. ― Il primo mezzo denuncia violazione e falsa applicazione dell’articolo 100 c.p.c., dell’articolo 9, comma 5, del decreto legislativo 31 marzo 1998, numero 123, e dell’articolo 67, comma 2, d.p.r.numero 43 del 1988. Il secondo mezzo denuncia violazione del combinato disposto dell’articolo 1203 c.c. e dell’articolo 2, comma 4, del decreto ministeriale 20 giugno 2005. [OSCURATO:PERSONA] 6. ― Il ricorso va accolto. I due motivi, da esaminarsi congiuntamente, sono fondati. Il Tribunale ha frainteso la nozione di «finanziamento» accolta, nella materia in discorso, dalla legge. In tema di interventi di sostegno pubblico erogati in forma di concessione di garanzia pubblica, l'avvenuta escussione di quest'ultima nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] determina la surrogazione di detto garante nella posizione del garantito, con la nascita di un diritto di natura privilegiata, non più volto al recupero del credito di diritto comune originato dal primigenio finanziamento, bensì mirato a riacquisire risorse pubbliche alla disponibilità del fondo per le piccole e medie imprese, con conseguente legittimità della riscossione esattoriale ai sensi dell'art. 17 del d.lgs. n. 46 del 1999 (Cass. 16 gennaio 2023, n. 1005). Ed invero, secondo l'orientamento della giurisprudenza di questa Corte, che si è ormai venuto a consolidare, «in sede fallimentare gli interventi di sostegno pubblico erogati in forma di concessione di garanzia godono anch'essi del privilegio di cui al D.Lgs. n. 123 del 1998, art. 9, comma 5, perché le diverse forme di intervento pubblico in favore delle attività produttive risultano espressione di un unitario disegno normativo» e pure perché occorre «comunque recuperare la provvista per ulteriori e futuri interventi di sostegno della produzione» (v. Cass. n. 2664/2019; Cass. n. 14915/2019; Cass. n. 17101/2019; Cass. n. 30621/2019; Cass. n. 30739/2019; Cass., n. 2457/2020). Con riferimento alla nozione di «finanziamento», che il Tribunale in modo non condivisibile circoscrive alle sole erogazioni dirette di danaro, questa Corte ha rilevato che il D.Lgs. n. 123 del 1998, non detta una definizione del termine «finanziamento». Sicché lo stesso si pone come un'incognita più che come uno strumento per risolvere i problemi applicativi della relativa disciplina, anche perché nel quadro del diritto vigente il menzionato termine non assume un significato costante, e tanto meno può essere identificato con l'operazione di mutuo ovvero con l'erogazione diretta di somme di danaro. In realtà, le «diverse forme di intervento pubblico di sostegno alle attività produttive individuate dalD.Lgs. n. 123 del 1998, (e descritte nella norma dell'art. 7) appaiono espressione di un disegno di impianto unitario, come inteso alla "razionalizzazione" e riorganizzazione dell'intero settore (cfr., tra l'altro, la norma dell'art. 1). E portatore di una disciplina di segno unitario delle diverse forme di intervento, pur nel rispetto delle differenze rilevanti che tra le stesse possano eventualmente manifestarsi» (cosìCass. n. 2664/2019). Il tutto anche al fine di consentire alle risorse pubbliche di trovare adeguata protezione, per poter realizzare l'interesse pubblicistico al reimpiego di quelle stesse risorse già messe a disposizione delle imprese per scopi poi frustrati dall'inadempimento delle medesime agli obblighi assunti (Cass. n. 9926/2018). Ciò spiega perché, nell'ipotesi d'intervento di garanzia che non copra l'intera misura del diritto del creditore garantito, la previsione dell'art. 9, in ordine alla sussistenza del privilegio, venga senz'altro a prevalere anche sulla peculiare disciplina dettata nellalegge fallimentare, articolo 61. 7. — In definitiva il decreto impugnato è cassato e, decidendo nel merito, il credito insinuato dalla società ricorrente è ammesso col privilegio come richiesto. Le spese meritano di essere integralmente compensate tenuto conto del consolidarsi dell’indirizzo di cui si è dato conto in epoca successiva alla pronuncia del provvedimento impugnato. [OSCURATO:PERSONA] accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e, decidendo nel me