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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 gennaio 2024

Cassazione n. 06096/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/02/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; - visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che i motivi dedotti avverso la sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché riproduttivi di profili di censura della sentenza di condanna di primo grado disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di appello: i motivi di ricorso involgono profili della regiudicanda, quello della mancata applicazione del beneficio della pena sospesa e diniego di applicazione delle circostanze attenuanti generiche, rimessi all'esclusivo apprezzamento del giudice di merito, e sottratti a scrutinio di legittimità quando risultino sorretti, come deve constatarsi nel caso dell'impugnata sentenza, da esauriente e logica motivazione.

In particolare, nel caso in esame, la Corte di appello ha valorizzato le concrete modalità del fatto - riconducibile ad un classico episodio di spaccio - rispetto al quale non sono acquisiti elementi per una positiva valutazione della personalità dell'imputato (se non quello della incensuratezza, di per se neutro) o elementi (anche successivi, quali il comportamento processuale) suscettibili di valutazione come condotte di rielaborazione critica dell'illecito e, quindi, circostanze positivamente apprezzabili per ritenere che l'imputato si asterrà, in futuro, dal commettere ulteriori reati, verso i quali lo sospingono, peraltro, le condizioni di marginalità sociale, poiché non risulta che sia dedito allo svolgimento di attività lavorativa; che non è tempestiva, rispetto alla data dell'odierna udienza, la memoria difensiva proposta il 28 dicembre 2023, che, pertanto, va dichiarata inammissibile; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 8 gennaio 2024 Il Consigliere rel

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/02/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; - visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che i motivi dedotti avverso la sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché riproduttivi di profili di censura della sentenza di condanna di primo grado disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di appello: i motivi di ricorso involgono profili della regiudicanda, quello della mancata applicazione del beneficio della pena sospesa e diniego di applicazione delle circostanze attenuanti generiche, rimessi all'esclusivo apprezzamento del giudice di merito, e sottratti a scrutinio di legittimità quando risultino sorretti, come deve constatarsi nel caso dell'impugnata sentenza, da esauriente e logica motivazione. In particolare, nel caso in esame, la Corte di appello ha valorizzato le concrete modalità del fatto - riconducibile ad un classico episodio di spaccio - rispetto al quale non sono acquisiti elementi per una positiva valutazione della personalità dell'imputato (se non quello della incensuratezza, di per se neutro) o elementi (anche successivi, quali il comportamento processuale) suscettibili di valutazione come condotte di rielaborazione critica dell'illecito e, quindi, circostanze positivamente apprezzabili per ritenere che l'imputato si asterrà, in futuro, dal commettere ulteriori reati, verso i quali lo sospingono, peraltro, le condizioni di marginalità sociale, poiché non risulta che sia dedito allo svolgimento di attività lavorativa; che non è tempestiva, rispetto alla data dell'odierna udienza, la memoria difensiva proposta il 28 dicembre 2023, che, pertanto, va dichiarata inammissibile; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 8 gennaio 2024 Il Consigliere rel
Sentenza Cassazione n. 06096/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris