CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 12 agosto 1983
Cassazione n. 05649/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/06/2021 della [OSCURATO:PERSONA] MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Lidia GIORGIO, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni del difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 14/06/2021 la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza del Tribunale di Milano che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di giustizia per il delitto allo stesso ascritto ai sensi dell'art. 628, comma primo e terzo-quinquies cod. pen. 2. Ha proposto ricorso il [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, proponendo tre motivi di ricorso che qui si riportano nei limiti strettamente necessari per la motivazione ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo di ricorso è stata congiuntamente dedotta violazione di legge, violazione di norme processuali, vizio della motivazione, nonché travisamento della prova; sebbene la persona offesa costituita parte civile abbia t‘a„ effettuato una precisa individuazione fotografica in fase di indagini, pur tuttavia in dibattimento non aveva riconosciuto l'imputato quale soggetto che aveva posto in essere la rapina nei suoi confronti ed anzi aveva riconosciuto in aula un soggetto diverso dallo stesso; tale dato era stato ingiustamente travisato e svalutato dai giudici di merito mediante una giustificazione illogica e non accettabile legata al decorso del tempo ed alla età della persona offesa; quindi gli altri elementi evidenziati dai giudici di merito sono del tutto insufficienti a sostenere l'accusa e la condanna, di scarso rilievo a fronte degli altri dati forniti dallo stesso imputato sia in fase di indagini che durante l'esame dibattinnentale, con particolare riferimento all'uso dell'auto di un suo parente; in tal senso anche le dichiarazioni rese dal ricorrente sono state interpretate in modo parziale e capzioso; ricorre travisamento nel considerare che il ricorrente sarebbe stato ripreso dalle telecamere di videosorveglianza all'ingresso dell'esercizio commerciale. 2.2. Con il secondo motivo di ricorso è stato dedotto vizio della motivazione in mancanza di una derubricazione della condotta in furto ai sensi dell'art. 624 o 624- bis cod. pen.; la presunta violenza è stata solo un'impressione, una percezione errata della vittima, atteso che la stessa durante l'istruttoria affermava che aveva ricevuto "qualcosa nello stomaco, sono caduto e quando mi sono rialzato aveva già il mio portafogli in mano"; la sensazione di avere ricevuto qualcosa nello stomaco poteva ben essere dovuta al classico movimento del ladro nel furto con destrezza e non ad una vera e propria aggressione della persona offesa. • 2.3. Con il terzo motivo di ricorso è stato dedotto vizio della motivazione perché mancante e illogica quanto al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, che sono state introdotte proprio per mitigare le pene; le circostanze concrete dovevano condurre alla concessione, atteso che era stata sottratta una somma di denaro minima pari a 50 euro. 3. Il Procuratore Generale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato e deve, dunque, essere rigettato. 2. La Corte di appello ha confermato pienamente il giudizio di responsabilità del [OSCURATO:PERSONA], con motivazione del tutto conforme a quella del giudice di primo grado. Il ricorrente nell'impugnare la sentenza non si confronta compiutamente con le argomentazioni spese dai giudici di appello e si limita, come emerge anche graficamente, a riproporre i medesimi argomenti, anche in senso letterale, già articolati con i motivi di appello, senza allegare una critica argomentata e caratterizzata dalla proposizione dei vizi tipici del giudizio di legittimità, se non nell'epigrafe del motivo, limitandosi ad una lettura frazionata e parziale delle argomentazioni della Corte di appello. In tal senso, occorre ricordare che il vizio di motivazione non può essere articolato genericamente e si deve connotare quanto alla sua proposizione con precisione e adeguatezza, evidenziando dove la motivazione sia manifestamente illogica, e non meramente illogica, erronea o difettosa, come lamentato dal ricorrente, eventualmente assente o contraddittoria. Ricorre, dunque, in concreto una mera ripetizione dei motivi di appello, un mancato confronto con le argomentazioni della decisione impugnata, un'articolazione dei motivi secondo criteri che ne determinano l'inammissibilità in questa sede. Deve, quindi, essere rilevata una mancanza di specificità dei motivi proposti, con particolare riferimento al primo motivo di ricorso nell'ambito del quale vengono richiamati congiuntamente e senza alcuna puntuale specificazione i parametri di cui alle lettere b) c) d) ed e) dell'art. 606 cod. proc. pen. e nell'affrontare il vizio di motivazione non si enunclea alcuna "manifesta" illogicità, mentre si sottolinea la non condivisibilità del percorso argomentativo conforme dei giudici di merito tendendo ad una rilettura nel merito degli elementi probatori inammissibile in questa sede. 3. Si deve, inoltre, osservare che la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di mancanza di specificità, conducente, a norma dell'art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., all'inammissibilità (Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521-01; Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutatour, Rv. 277710-01; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Rv. 255568-01; Sez. 4, n.18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849- 01; Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Rv. 236945-01). 4. Quanto al primo motivo di ricorso la genericità ed aspecificità delle argomentazioni difensive emerge in modo evidente, atteso che, nel riproporre le argomentazioni in tema di inutilizzabilità, già proposte nello stesso identico senso in appello, quanto all'individuazione fotografica del ricorrente in fase di indagine, non confermata in dibattimento dove veniva indicato quale responsabile un soggetto diverso, il ricorrente non si è confrontato con il complesso della motivazione che ha chiarito la portata e rilevanza di tale atto in fase di indagine ed ha ritenuto provata la responsabilità del ricorrente non solo sulla base di tale elemento, ma anche in considerazione di un insieme di altri rilevanti elementi probatori e specificamente: - la disponibilità dell'auto sulla quale si allontanava il rapinatore; - l'aggancio dell'utenza cellulare riferibile al ricorrente in zona posta a poca distanza dall'esercizio commerciale nel cui parcheggio veniva posta in essere la rapina; - la presenza di video riprese dell'auto presso casello autostradale in zona coincidente con la zona territoriale nella quale veniva riscontrato l'aggancio della cella telefonica; - la mancanza di una valida e provata ipotesi alternativa quanto alla riscontrata disponibilità della vettura in capo al ricorrente, tenuto conto dell'attività lavorativa espletata proprio nella zona dove si verificava la rapina, nonché con riferimento alla ritenuta e riscontrata presenza dell'automobile e del ricorrente, tenuto conto dell'aggancio della cella telefonica e delle videoriprese, nei pressi del luogo della rapina nella stessa giornata e in orario coincidente con l'aggressione poco prima subita dalla persona offesa. 5. Nel considerare, dunque, oggettivamente rilevante il riconoscimento fotografico effettuato in fase d'indagine - esplicitamente richiamato e ritenuto attendibile - la Corte di appello, con motivazione logica e persuasiva, del tutto conforme a quella del giudice di primo grado, ha fatto corretta applicazione del principio di diritto secondo il quale il riconoscimento fotografico effettuato nel corso delle indagini preliminari è utilizzabile ed idoneo a fondare l'affermazione di penale responsabilità anche se non seguito da una formale ricognizione dibattimentale nel caso in cui il testimone confermi di avere effettuato tale riconoscimento con esito positivo in precedenza (come emerge chiaramente con motivazione logica e priva di aporie dalle dichiarazioni della persona offesa), ma di non poterlo reiterare a causa del decorso di un apprezzabile lasso di tempo, atteso che l'individuazione di un soggetto, personale o fotografica, costituisce manifestazione riproduttiva di una percezione visiva e rappresenta una specie del più generale concetto di dichiarazione confermativa alla stregua della deposizione dibattimentale (Sez. 2, n. 20489 del 07/05/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 275585-01). La Corte di appello ha, quindi, tenuto conto di una serie elementi estremamente significativi e, con una motivazione del tutto persuasiva e logica, ha condiviso il passaggio della sentenza di primo grado che ha portato anche all'acquisizione delle dichiarazioni di individuazione unitamente alle foto visionate al fascicolo per il dibattimento poiché utilizzate per le contestazioni nel corso dell'esame dibattinnentale, a prescindere dal fatto che il riconoscimento fosse stato reiterato in dibattimento (Sez. 5, n. 43363 del 21/10/2010, Mameli, Rv. 248951- 01) ed anzi fosse stato indicato un soggetto diverso dal [OSCURATO:PERSONA]. Inoltre, occorre considerare come nel caso in esame non si sia proceduto ad una formale ricognizione dibattimentale, ma ad una richiesta di informale riconoscimento in aula. In tal senso, giova ribadire che il riconoscimento informale dell'imputato operato dal teste costituisce un accertamento di fatto, utilizzabile in giudizio in base al principio di non tassatività dei mezzi di prova e del libero convincimento del giudice (Sez. 2, n. 17336 del 29/03/2011, Bianconi, Rv. 250081- 01; Sez. 6, n. 12501 del 27/01/2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 262908-01). È sempre, quindi, il principio del libero convincimento del giudice a caratterizzare la valutazione di una prova atipica e sul punto la Corte ha reso una motivazione logica e convincente, chiarendo come il mancato riconoscimento, in forma atipica, in aula poteva essere letto alla luce di diverse circostanze, tra le quali il decorso del tempo, l'età della persona offesa ed anche il diverso aspetto fisico ed esteriore del ricorrente, tutti elementi con i quali la difesa non si confronta compiutamente limitandosi ad una considerazione parziale degli elementi allegati e ad una lettura frazionata degli stessi. La difesa, inoltre, nel richiamare tutti i vizi della motivazione, la violazione di legge, la violazione di norme processuali, il travisamento della prova nel medesimo contesto, ha articolato una doglianza di fatto generica ed ha omesso di articolare il necessario e conseguente ragionamento relativo alla c.d. prova di resistenza, non essendo stata ritenuta verosimile, con ragionamento logico e persuasivo, l'unica allegazione difensiva, non riscontrata in alcun modo, secondo la quale la vettura sarebbe stata nella disponibilità di soggetto in relazione di parentela con il [OSCURATO:PERSONA], elemento questo evidentemente disatteso dall'aggancio della cella da parte del cellulare in uso allo stesso ricorrente in zona limitrofa al luogo della rapina, dove veniva anche ripresa da telecamere la vettura identificata con il numero di targa dalla persona offesa. L'insieme degli elementi evidenziati dalla Corte di appello permette di ritenere effettivamente provata sulla base di una serie di elementi ulteriori e univoci la responsabilità del [OSCURATO:PERSONA]. Questa Corte ha in tal senso affermato, con principio che qui si intende ribadire, che nell'ipotesi in cui con il ricorso per cassazione si lamenti l'inutilizzabilità di un elemento a carico, il motivo di impugnazione deve illustrare, a pena di inammissibilità per aspecificità, l'incidenza dell'eventuale eliminazione del predetto elemento ai fini della cosiddetta "prova di resistenza", in quanto gli elementi di prova acquisiti illegittimamente diventano irrilevanti ed ininfluenti se, nonostante la loro espunzione, le residue risultanze risultino sufficienti a giustificare l'identico convincimento (Sez. 2, n. 30271 del 11/05/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 270303-01; Sez. 2,n. 7986 del 18/11/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269218-01). Anche in relazione alle ulteriori censure articolate nell'ambito dello stesso motivo, emerge da una parte la mancata allegazione di elementi significativi quanto al richiamato criterio di resistenza e dall'altra l'allegazione di una lettura alternativa, proponendo argomenti che non tengono effettivamente conto della completa valutazione del giudice di appello quanto all'ulteriore elemento di prova rappresentato dalle riprese video acquisite agli atti. Difatti, la Corte di appello ha esplicitamente affermato che a riscontro degli altri elementi di prova era anche emerso che "le telecamere di sorveglianza hanno ripreso l'auto in uso all'odierno imputato in entrata e in uscita dal comune di Melzo e nei pressi del supermercato", elementi questi già richiamati in senso del tutto conforme anche dal giudice di primo grado a conforto dell'ulteriore significativo dato dell'aggancio alla cella telefonica della zona da parte della utenza riferibile al ricorrente rispetto alla quale non è stata fornita alcuna valida giustificazione. In tal senso occorre considerare che, in presenza di una "doppia conforme" anche nell'iter motivazionale, il giudice di appello non è tenuto a compiere un'analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e a prendere in esame dettagliatamente ogni risultanza processuale, essendo invece sufficiente che, anche attraverso una valutazione globale, egli spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni del suo convincimento, dimostrando di aver tenuto presente i fatti decisivi. Ne consegue che in tal caso debbono considerarsi implicitamente disattese le argomentazioni che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata (Sez. 2, n. 46261 del 18/09/2019, Cannmi, Rv. 277593; Sez. 1, n. 37588 del 18/06/2014, Amaniera, Rv. 260841-01). 6. Con il secondo motivo di ricorso si propone un'evidente lettura alternativa del merito, non ammissibile in questa sede. Anche in questo caso il ricorrente non si confronta compiutamente con la motivazione della sentenza di appello. All'evidenza, con l'articolazione di una serie di considerazioni in tutto corrispondenti ai motivi di appello, si tenta di introdurre una diversa prospettiva nella lettura degli elementi di prova acquisiti, non ammissibile in questa sede, in mancanza di reale correlazione con le argomentazioni spese dal giudice di secondo grado in modo esplicito, articolato e chiaro, nel ricostruire la condotta quale rapina e non quale furto con destrezza. Deve essere in tal senso ribadito il principio di diritto affermato da questa Corte secondo il quale è inammissibile il ricorso per cassazione fondato sugli stessi motivi proposti con l'appello e motivatamente respinti in secondo grado, sia per l'insindacabilità delle valutazioni di merito adeguatamente e logicamente motivate, sia per la genericità delle doglianze che, così prospettate, solo apparentemente denunciano un errore logico o giuridico determinato (Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01). La giurisprudenza di legittimità ha, infatti, chiarito che è inammissibile il ricorso di cassazione che riproduce e reitera gli stessi motivi prospettati con l'appello, e motivatamente respinti in secondo grado, non si confronta criticamente con gli argomenti utilizzati nel provvedimento impugnato, ma si limita, in maniera generica, a lamentare una presunta carenza o illogicità 6 IlL della motivazione (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01). Deve essere in tal senso sottolineato che è preclusa alla Corte di cassazione la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito attraverso una diversa ed alternativa lettura, sia pure anch'essa logica, dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv. 275100-01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto, Rv. 271702-01, Sez. 5., n. 48050 del 02/07/2019, Ferri, Rv. 277758-01, Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269217- 01; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482-01; Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Battaglia, Rv. 275100-01). Da ciò consegue l'inammissibilità di tutte le doglianze che criticano la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento, rappresentando tutto ciò una non ammissibile interferenza con la valutazione del fatto riservata al giudice del merito (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747-01, Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, O., Rv. 262965-01). Deve poi essere richiamata la presenza, nel caso in esame, di una c.d. "doppia conforme", avendo la sentenza di appello condiviso pienamente le argomentazioni logico argomentative della sentenza di primo grado, ampiamente richiamata sia direttamente che per relationem in premessa e nel corpo della motivazione. Va in proposito ricordato che la struttura motivazionale della sentenza di appello si salda con quella precedente per formare un unico complessivo corpo argomentativo, quando le due decisioni di merito concordino nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle rispettive decisioni (Sez. U, n. 6682 del 04/02/1992, Musumeci, Rv. 191229-01; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062-01, in motivazione; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595-01; Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, Valerio, Rv. 252615-01; Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218-01; Sez. 2, n. 29007 del 09/10/2020, Casamonica). Contrariamente a quanto dedotto, emerge un'approfondita lettura e valutazione fornita dalla Corte di Appello dell'insieme di elementi di prova e indiziari con la quale il ricorrente non si confronta in ordine a modi e tempi della condotta posta in essere dal [OSCURATO:PERSONA], nonché con riferimento all'evidente intenzionalità, al fine di procurarsi un profitto ingiusto, con piena considerazione delle osservazioni difensive, ripetute in questa sede e caratterizzate da una lettura del tutto parziale e non completa delle risultanze istruttorie. In tal senso la Corte di appello ha chiarito come il teste avesse dichiarato di aver ricevuto un vero e proprio pugno nello stomaco che lo faceva cadere, gli faceva perdere il portafogli e i soldi contenuti all'interno, che venivano immediatamente sottratti dal suo aggressore. La Corte, difatti, evidenzia, in modo conforme al giudice di primo grado, tutti gli elementi di critica allegati dalla difesa e li considera esplicitamente, giungendo ad una ricostruzione probatoria del tutto convincente e logica, enucleando anche elementi ulteriori estremamente significativi quanto alla qualificazione giuridica del fatto contestato, mentre il ricorrente si è limitato a riportare solo parzialmente il narrato della persona offesa. 7. Ugualmente infondato il terzo motivo di ricorso, anche in questo caso il ricorrente non si confronta con la motivazione della Corte di appello che ha esplicitamente evidenziato i criteri di computo della pena e chiarito, con motivazione che non si presta a censure, il regime prescelto quanto alla concessione delle circostanze attenuanti generiche, escludendole. Si tratta di una motivazione priva di vizi logici e coerente con le emergenze processuali, che non risulta incisa dalle doglianze difensive, le quali si limitano a riproporre quelle già avanzate con l'atto di appello e ad invocare una rivalutazione della capacità dimostrativa delle