CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 6 marzo 2024
Cassazione n. 15226/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/06/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo motivo di ricorso che contesta la mancata declaratoria di estinzione del reato per remissione tacita di querela, è manifestamente infondato avendo la Corte di appello ( pag. 4 e segg. della sentenza impugnata) evidenziato che non era stato comunicato alle persone offese il verbale contenente gli avvisi circa il fatto che la loro perdurante assenza sarebbe stata interpretata come remissione tacita della querela, pertanto la loro assenza non poteva essere valutata come comportamento concludente in termini di remissione tacita; considerato che il secondo motivo/ è manifestamente infondato, avendo la Corte di appello dichiarato assorbito il relativo motivo di appello con il quale la difesa contestava la procedibilità di ufficio della truffa, avendo la Corte di appello ritenuto che il reato era procedibile a querela; considerato che anche il terzo motivo, con il quale si contesta il vizio di motivazione sulla recidiva reiterata ex art. 99, co. 4 c.p., è manifestamente infondato avendo il giudice di appello congruamente motivato sul punto ( cfr. pag. 5 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 06/03/2024 Il consigliere estensore Il pres