CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 luglio 2021
Cassazione n. 38544/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/03/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n. 21674/2021 [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi presentati dai difensore di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] contro la sentenza n. 2323/2021 del 26 marzo 2021 della Corte di appello di Roma, che ha confermato la loro condanne per il reato ex art. 73 d.P.R. n. 309/1990 descritti nell'imputazione sono inammissibilq: A differenza di quanto si deduce nel primo motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA] la motivazione della sentenza impugnata dà adeguatamente conto delle ragionAithe hanno indotto la Corte a ritenere che la sostanza stupefacente fosse detenuta per lo spaccio, deponendo significativamente in questo senso le reiterate osservazioni della materiale cessione della sostanza da parte del ricorrente (p.3). Anche quanto al disconoscimento dell'attenuante ex art. 62 n. 4 cod. pen. (oggetto del secondo motivo di ricorso) deve registrarsi che esso è stato congruamente argomentato dalla Corte di appello con l'escludere ela particolare tenuità del lucro sulla base della considerazione della reiterazione delle condotte accertate e del numero di dosi detenute (113), della natura delle sostanze stupefacenti (cocaina e eroina) e del loro grado di purezza, del prezzo medio di vendita. Manifestamente infondato risulta pure il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] perché il riconoscimento della recidiva (equivalente alle circostanze attenuanti generiche) non si è fondato sulla mera rilevazione dei precedenti penali ma ha tratto il giudizio di ingravescente pericolosità dell'imputata carattere organizzato dell'attività di spaccio incentrata sulla suddivisione dei ruoli quale analiticamente descritta nella sentenza. 2. Dalla inammissibilità dei ricorsi deriva ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché di ciascuno al pagamento a favore della cassa delle ammende della somma che risulta congruo determinare in euro 3000. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 15/07/2021 Il Consigliere tensore