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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 28546/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] di APPELLO di ROMAe da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/10/2022 della CORTE di APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AURIA; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi estinta la contravvenzione di cui all'art. 707 cod. pen., contestata al capo B), per essere maturata la prescrizione; ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020 e s.m.i. [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di Appello di Roma con sentenza del 28/10/2022 confermava la sentenza del Tribunale di Roma del 17/6/2014, che all'esito del giudizio abbreviato aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di mesi otto di reclusione ed euro duecento di multa, per i reati di cui agli artt. 648 e 707 cod. pen. 2.

Il Procuratore generale presso la Corte di appello di Roma e l'imputato, a mezzo del suo difensore, hanno interposto ricorso per cassazione. 2.1 Il ricorso proposto dal Procuratore generale presso la Corte di appello di Roma è affidato ad un unico motivo, con il quale si chiede la declaratoria di estinzione della contravvenzione di cui all'art. 707 cod. pen., contestata al capo B), per essere maturata la prescrizione. 2.2 Con un primo ricorso l'imputato eccepisce con il primo motivo la violazione dell'art. 606, comma 1, lett.

B) e E), cod. proc. pen. in relazione alla mancata riqualificazione della ricettazione nel reato di furto.

Evidenzia all'uopo che il breve lasso di tempo trascorso dal furto, la mancanza del blocchetto di accensione dell'autovettura e la presenza al suo interno di attrezzi atti allo scasso depongono per la configurabilità del furto, non rilevando la assenza di dichiarazioni dell'imputato. 2.3 Con il secondo motivo deduce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett.

B) e E), cod. proc. pen. in relazione alla mancata esclusione della recidiva e del mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

Rileva che la Corte territoriale ha valorizzato solo i precedenti penali da cui il Nieddu risulta gravato, senza considerare il tempo trascorso tra i reati per cui si procede e quelli oggetto di sentenza irrevocabile, né la tipologia delle violazioni commesse. 2.4 Con il secondo ricorso il Nieddu eccepisce inosservanza della legge penale con riferimento alla omessa declaratoria di estinzione del reato di cui all'art. 707 cod. pen., contestato al capo B). [OSCURATO:PERSONA]

1. Ritiene il Collegio che il ricorso del trocri-ratar-e---semEralgi Procuratore generale presso la Corte di appello di Roma ed il secondo ricorso dell'imputato siano fondati, atteso che la contravvenzione di cui al capo B) della imputazione - per la quale il termine di prescrizione è pari a quattro anni, termine che non può essere aumentato oltre un quarto per le interruzioni - risulta accertata in data 28/3/2011.

Dunque, al momento della celebrazione del giudizio di appello il termine di prescrizione era maturato.

Orbene, avendo il giudice di primo grado operato un aumento di pena per la continuazione con il reato contravvenzionale pari a mesi uno di reclusione ed euro cinquanta di multa, non vi sono valutazioni discrezionali ed in fatto da compiere, per cui la rideterminazione della pena può essere effettuata dal Collegio mediante un'operazione aritmetica, sottraendo alla pena inflitta l'aumento disposto per la continuazione, così pervenendo alla pena di mesi sette giorni dieci di reclusione ed euro 167/00 di multa. 1.2 Gli altri motivi di ricorso del Nieddu, invece, devono essere dichiarati inammissibili.

Invero, il primo motivo non è consentito dalla legge, in quanto costituito da mere doglianze di fatto, tutte finalizzate a prefigurare una rivalutazione alternativa delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità.

Occorre premettere che la sentenza di appello oggetto di ricorso costituisce in punto di affermazione della responsabilità e del trattamento sanzionatorio una c.d. doppia conforme della decisione di primo grado, con la conseguenza che le due sentenze di merito possono essere lette congiuntamente costituendo un unico corpo decisionale, essendo stato rispettato sia il parametro del richiamo da parte della sentenza d'appello a quella del Tribunale sia l'ulteriore parametro costituito dal fatto che entrambe le decisioni adottano i medesimi criteri nella valutazione delle prove (Sezione 2, n. 6560 del 8/10/2020, Capozio, Rv. 280654 - 01).

Va, altresì, evidenziato che la modifica dell'art. 606 lett. e) cod. proc. pen., per effetto della legge n. 46 del 2006, non consente alla Corte di legittimità di sovrapporre la propria valutazione a quella già effettuata dai giudici di merito, mentre comporta che la rispondenza delle dette valutazioni alle acquisizioni processuali possa essere dedotta sotto lo stigma del cosiddetto travisamento della prova, a condizione che siano indicati in maniera specifica e puntuale gli atti rilevanti e sempre che la contraddittorietà della motivazione rispetto ad essi sia percepibile 'ictu °culli, dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato ai rilievi di macroscopica evidenza, senza che siano apprezzabili le minime incongruenze (Sezione 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217 - 01; Sezione 6, n. 25255 del 14/02/2012, Minervini, Rv. 253099 - 01; Sezione 4, n. 35683 del 10/07/2007, Rv. 237652).

Questa Corte, infatti, con orientamento (Sezione 2, n. 5336 del 9/1/2018 Rv. 272018; Sezione 6, n. 19710 del 3/2/2009, Rv. 243636) che il Collegio condivide e ribadisce, ritiene che, in presenza della c.d.

"doppia conforme", ovvero di una doppia pronuncia di eguale segno (nel caso di specie, riguardante l'affermazione di responsabilità), il vizio di travisamento della prova possa essere rilevato in sede di legittimità solo nel caso in cui il ricorrente rappresenti (con specifica deduzione) che l'argomento probatorio asseritamente travisato sia stato per la prima volta introdotto come oggetto di valutazione nella motivazione del provvedimento di secondo grado.

Tanto premesso, rileva il Collegio come nel caso in esame non si versi in ipotesi di travisamento della prova nei termini sopra specificati e che, peraltro, integrandosi e completandosi reciprocamente la sentenza del Tribunale e quella della Corte di appello, le risposte ai motivi di ricorso sono contenute in entrambe le decisioni, che motivano in maniera logica, oltre che congrua sulle ragioni per cui non è configurabile nel caso di specie il furto (il Nieddu è stato trovato a bordo dell'autovettura a distanza di circa un mese dal furto e non ha fornito spiegazioni in ordine al possesso del bene).

In altri termini, la difesa, più che del travisamento della prova, si duole del percorso motivazionale seguito dai giudici di merito, dichiarando di non condividerlo. 1.3 Il secondo motivo è parimenti inammissibile per diverse ragioni.

In relazione alla mancata esclusione della recidiva, rileva il Collegio che manchi l'interesse, atteso che la recidiva è stata considerata rninusvalente nel giudizio di bilanciamento con l'ipotesi attenuata prevista dall'art. 648 cod. pen.

Quanto al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, il motivo è asserivo e generico e non si confronta con la motivazione del provvedimento impugnato, che in modo congruo ed esaustivo ha evidenziato i plurimi precedenti penali, anche specifici, da cui risulta gravato il Nieddu, l'offensività dei reati accertati, oltre che la negativa personalità dell'imputato ed ha rilevato l'assenza di elementi favorevoli che potessero supportare la richiesta di applicazione delle circostanze attenuanti di cui all'art. 62-bis cod. pen.

Dunque, sotto questo profilo il motivo è aspecifico.

Come reiteratamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi non specifici, ossia generici ed indeterminati, che ripropongono le stesse ragioni già esaminate e ritenute infondate dal giudice del gravame o che risultano carenti della necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione (Sezione 6, n. 23014 del 29/4/2021, B., Rv. 281521 - 01; Sezione 3, n. 50750 del 15/6/2016, Dantese, Rv. 268385 - 01; Sezione 4, n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849; Sezione 4, n. 34270 del 3/7/2007, [OSCURATO:PERSONA]. 236945 - 01).

P. Q. M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente al reato di cui all'art. 707 cod. pen. per essere estinto per prescrizione e ridetermina la pena inflitta in mesi sette, giorni dieci di reclusione ed euro 167/00 di multa.

Dichiara

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] di APPELLO di ROMAe da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/10/2022 della CORTE di APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AURIA; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi estinta la contravvenzione di cui all'art. 707 cod. pen., contestata al capo B), per essere maturata la prescrizione; ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020 e s.m.i. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di Appello di Roma con sentenza del 28/10/2022 confermava la sentenza del Tribunale di Roma del 17/6/2014, che all'esito del giudizio abbreviato aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di mesi otto di reclusione ed euro duecento di multa, per i reati di cui agli artt. 648 e 707 cod. pen. 2. Il Procuratore generale presso la Corte di appello di Roma e l'imputato, a mezzo del suo difensore, hanno interposto ricorso per cassazione. 2.1 Il ricorso proposto dal Procuratore generale presso la Corte di appello di Roma è affidato ad un unico motivo, con il quale si chiede la declaratoria di estinzione della contravvenzione di cui all'art. 707 cod. pen., contestata al capo B), per essere maturata la prescrizione. 2.2 Con un primo ricorso l'imputato eccepisce con il primo motivo la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. B) e E), cod. proc. pen. in relazione alla mancata riqualificazione della ricettazione nel reato di furto. Evidenzia all'uopo che il breve lasso di tempo trascorso dal furto, la mancanza del blocchetto di accensione dell'autovettura e la presenza al suo interno di attrezzi atti allo scasso depongono per la configurabilità del furto, non rilevando la assenza di dichiarazioni dell'imputato. 2.3 Con il secondo motivo deduce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. B) e E), cod. proc. pen. in relazione alla mancata esclusione della recidiva e del mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Rileva che la Corte territoriale ha valorizzato solo i precedenti penali da cui il Nieddu risulta gravato, senza considerare il tempo trascorso tra i reati per cui si procede e quelli oggetto di sentenza irrevocabile, né la tipologia delle violazioni commesse. 2.4 Con il secondo ricorso il Nieddu eccepisce inosservanza della legge penale con riferimento alla omessa declaratoria di estinzione del reato di cui all'art. 707 cod. pen., contestato al capo B). [OSCURATO:PERSONA] 1. Ritiene il Collegio che il ricorso del trocri-ratar-e---semEralgi Procuratore generale presso la Corte di appello di Roma ed il secondo ricorso dell'imputato siano fondati, atteso che la contravvenzione di cui al capo B) della imputazione - per la quale il termine di prescrizione è pari a quattro anni, termine che non può essere aumentato oltre un quarto per le interruzioni - risulta accertata in data 28/3/2011. Dunque, al momento della celebrazione del giudizio di appello il termine di prescrizione era maturato. Orbene, avendo il giudice di primo grado operato un aumento di pena per la continuazione con il reato contravvenzionale pari a mesi uno di reclusione ed euro cinquanta di multa, non vi sono valutazioni discrezionali ed in fatto da compiere, per cui la rideterminazione della pena può essere effettuata dal Collegio mediante un'operazione aritmetica, sottraendo alla pena inflitta l'aumento disposto per la continuazione, così pervenendo alla pena di mesi sette giorni dieci di reclusione ed euro 167/00 di multa. 1.2 Gli altri motivi di ricorso del Nieddu, invece, devono essere dichiarati inammissibili. Invero, il primo motivo non è consentito dalla legge, in quanto costituito da mere doglianze di fatto, tutte finalizzate a prefigurare una rivalutazione alternativa delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità. Occorre premettere che la sentenza di appello oggetto di ricorso costituisce in punto di affermazione della responsabilità e del trattamento sanzionatorio una c.d. doppia conforme della decisione di primo grado, con la conseguenza che le due sentenze di merito possono essere lette congiuntamente costituendo un unico corpo decisionale, essendo stato rispettato sia il parametro del richiamo da parte della sentenza d'appello a quella del Tribunale sia l'ulteriore parametro costituito dal fatto che entrambe le decisioni adottano i medesimi criteri nella valutazione delle prove (Sezione 2, n. 6560 del 8/10/2020, Capozio, Rv. 280654 - 01). Va, altresì, evidenziato che la modifica dell'art. 606 lett. e) cod. proc. pen., per effetto della legge n. 46 del 2006, non consente alla Corte di legittimità di sovrapporre la propria valutazione a quella già effettuata dai giudici di merito, mentre comporta che la rispondenza delle dette valutazioni alle acquisizioni processuali possa essere dedotta sotto lo stigma del cosiddetto travisamento della prova, a condizione che siano indicati in maniera specifica e puntuale gli atti rilevanti e sempre che la contraddittorietà della motivazione rispetto ad essi sia percepibile 'ictu °culli, dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato ai rilievi di macroscopica evidenza, senza che siano apprezzabili le minime incongruenze (Sezione 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217 - 01; Sezione 6, n. 25255 del 14/02/2012, Minervini, Rv. 253099 - 01; Sezione 4, n. 35683 del 10/07/2007, Rv. 237652). Questa Corte, infatti, con orientamento (Sezione 2, n. 5336 del 9/1/2018 Rv. 272018; Sezione 6, n. 19710 del 3/2/2009, Rv. 243636) che il Collegio condivide e ribadisce, ritiene che, in presenza della c.d. "doppia conforme", ovvero di una doppia pronuncia di eguale segno (nel caso di specie, riguardante l'affermazione di responsabilità), il vizio di travisamento della prova possa essere rilevato in sede di legittimità solo nel caso in cui il ricorrente rappresenti (con specifica deduzione) che l'argomento probatorio asseritamente travisato sia stato per la prima volta introdotto come oggetto di valutazione nella motivazione del provvedimento di secondo grado. Tanto premesso, rileva il Collegio come nel caso in esame non si versi in ipotesi di travisamento della prova nei termini sopra specificati e che, peraltro, integrandosi e completandosi reciprocamente la sentenza del Tribunale e quella della Corte di appello, le risposte ai motivi di ricorso sono contenute in entrambe le decisioni, che motivano in maniera logica, oltre che congrua sulle ragioni per cui non è configurabile nel caso di specie il furto (il Nieddu è stato trovato a bordo dell'autovettura a distanza di circa un mese dal furto e non ha fornito spiegazioni in ordine al possesso del bene). In altri termini, la difesa, più che del travisamento della prova, si duole del percorso motivazionale seguito dai giudici di merito, dichiarando di non condividerlo. 1.3 Il secondo motivo è parimenti inammissibile per diverse ragioni. In relazione alla mancata esclusione della recidiva, rileva il Collegio che manchi l'interesse, atteso che la recidiva è stata considerata rninusvalente nel giudizio di bilanciamento con l'ipotesi attenuata prevista dall'art. 648 cod. pen. Quanto al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, il motivo è asserivo e generico e non si confronta con la motivazione del provvedimento impugnato, che in modo congruo ed esaustivo ha evidenziato i plurimi precedenti penali, anche specifici, da cui risulta gravato il Nieddu, l'offensività dei reati accertati, oltre che la negativa personalità dell'imputato ed ha rilevato l'assenza di elementi favorevoli che potessero supportare la richiesta di applicazione delle circostanze attenuanti di cui all'art. 62-bis cod. pen. Dunque, sotto questo profilo il motivo è aspecifico. Come reiteratamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi non specifici, ossia generici ed indeterminati, che ripropongono le stesse ragioni già esaminate e ritenute infondate dal giudice del gravame o che risultano carenti della necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione (Sezione 6, n. 23014 del 29/4/2021, B., Rv. 281521 - 01; Sezione 3, n. 50750 del 15/6/2016, Dantese, Rv. 268385 - 01; Sezione 4, n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849; Sezione 4, n. 34270 del 3/7/2007, [OSCURATO:PERSONA]. 236945 - 01). P. Q. M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente al reato di cui all'art. 707 cod. pen. per essere estinto per prescrizione e ridetermina la pena inflitta in mesi sette, giorni dieci di reclusione ed euro 167/00 di multa. Dichiara
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