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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 25710/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/05/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia del 28 maggio 2021, di conferma di quella di condanna in primo grado nei suoi confronti pronunciata limitatamente ai delitti di cui agli artt. 582 e 612, comma 2, cod. pen. in danno di [OSCURATO:PERSONA].

2. Il ricorso per cassazione è affidato ad un solo motivo.

3. Il proposto motivo, con il quale il ricorrente deduce la violazione dell'art. 361 cod. proc. pen. e il vizio di motivazione, avendo la Corte territoriale fondato la riconducibilità del fatto alla sua persona sulla base del riconoscimento fotografico effettuato dalla parte lesa e da un testimone nella fase delle indagini preliminari, confermandone il compimento nel corso del loro esame dibattimentale, senza, tuttavia, che nella sede predibattimentale fossero state adottate 'adeguate cautele' onde assicurare la genuinità dei risultati dell'incombente probatorio, è manifestamente infondato.

Premesso che va condiviso il principio di diritto secondo il quale l'individuazione" fotografica, costituendo prova atipica in quanto non disciplinata dalla legge, né collocabile nell'ambito della "ricognizione" personale prevista dall'ad 213 cod. proc. pen., legittimamente può essere assunta - se ritenuta dal giudice idonea ad assicurare l'accertamento dei fatti - ai sensi dell'art. 189 cod. proc. pen., posto che, in tal caso, la certezza della prova dipende non dal riconoscimento in sé, ma dalla ritenuta attendibilità della deposizione di chi, avendo esaminato la fotografia dell'imputato, si dica certo della sua identificazione (Sez. 2, n. 3382 del 28/02/1997 - dep. 10/04/1997, Falco, Rv. 207409; in termini Sez. 5, n. 9505 del 24/11/2015 - dep. 08/03/2016, Coccia, Rv. 267562; Sez. 6, n. 49758 del 27/11/2012, Aleksov, Rv. 253910; Sez. 2, n. 16818 del 27/03/2008, Gori, Rv. 239774), occorre dare atto che il giudice di merito ha fatto menzione di tutta una serie di elementi (cfr. pag. 3, primi tre capoversi, della sentenza impugnata) indicativi dell'affidabilità del mezzo di prova esperito.

Di talchè, essendo stato effettuato l'apprezzamento di merito inerente alla riconducibilità del fatto all'imputato in maniera conforme al diritto e secondo le massime della logica plausibilità, lo stesso non può essere sindacato in questa sede.

Oltretutto, è jus receptum che le modalità dell'individuazione non riguardano la legalità della prova, ma si riflettono sul suo valore, che richiede l'apprezzamento, in sede di scrutinio di legittimità, della congruenza del percorso argomentativo utilizzato dal giudice di merito a fondamento dell'affidabilità del riconoscimento e, quindi, del giudizio di colpevolezza (Sez. 5, Sentenza n. 9505 del 24/11/2015 - dep. 08/03/2016, Rv. 267562): donde, non sussiste alcuna inutilizzabilità dei risultati dell'esperita individuazione fotografica.

4. S'impone, dunque, la declaratoria di inammissibilità del ricorso, cui consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di procedimento e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di procedimento e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 22 giugn

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/05/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia del 28 maggio 2021, di conferma di quella di condanna in primo grado nei suoi confronti pronunciata limitatamente ai delitti di cui agli artt. 582 e 612, comma 2, cod. pen. in danno di [OSCURATO:PERSONA]. 2. Il ricorso per cassazione è affidato ad un solo motivo. 3. Il proposto motivo, con il quale il ricorrente deduce la violazione dell'art. 361 cod. proc. pen. e il vizio di motivazione, avendo la Corte territoriale fondato la riconducibilità del fatto alla sua persona sulla base del riconoscimento fotografico effettuato dalla parte lesa e da un testimone nella fase delle indagini preliminari, confermandone il compimento nel corso del loro esame dibattimentale, senza, tuttavia, che nella sede predibattimentale fossero state adottate 'adeguate cautele' onde assicurare la genuinità dei risultati dell'incombente probatorio, è manifestamente infondato. Premesso che va condiviso il principio di diritto secondo il quale l'individuazione" fotografica, costituendo prova atipica in quanto non disciplinata dalla legge, né collocabile nell'ambito della "ricognizione" personale prevista dall'ad 213 cod. proc. pen., legittimamente può essere assunta - se ritenuta dal giudice idonea ad assicurare l'accertamento dei fatti - ai sensi dell'art. 189 cod. proc. pen., posto che, in tal caso, la certezza della prova dipende non dal riconoscimento in sé, ma dalla ritenuta attendibilità della deposizione di chi, avendo esaminato la fotografia dell'imputato, si dica certo della sua identificazione (Sez. 2, n. 3382 del 28/02/1997 - dep. 10/04/1997, Falco, Rv. 207409; in termini Sez. 5, n. 9505 del 24/11/2015 - dep. 08/03/2016, Coccia, Rv. 267562; Sez. 6, n. 49758 del 27/11/2012, Aleksov, Rv. 253910; Sez. 2, n. 16818 del 27/03/2008, Gori, Rv. 239774), occorre dare atto che il giudice di merito ha fatto menzione di tutta una serie di elementi (cfr. pag. 3, primi tre capoversi, della sentenza impugnata) indicativi dell'affidabilità del mezzo di prova esperito. Di talchè, essendo stato effettuato l'apprezzamento di merito inerente alla riconducibilità del fatto all'imputato in maniera conforme al diritto e secondo le massime della logica plausibilità, lo stesso non può essere sindacato in questa sede. Oltretutto, è jus receptum che le modalità dell'individuazione non riguardano la legalità della prova, ma si riflettono sul suo valore, che richiede l'apprezzamento, in sede di scrutinio di legittimità, della congruenza del percorso argomentativo utilizzato dal giudice di merito a fondamento dell'affidabilità del riconoscimento e, quindi, del giudizio di colpevolezza (Sez. 5, Sentenza n. 9505 del 24/11/2015 - dep. 08/03/2016, Rv. 267562): donde, non sussiste alcuna inutilizzabilità dei risultati dell'esperita individuazione fotografica. 4. S'impone, dunque, la declaratoria di inammissibilità del ricorso, cui consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di procedimento e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di procedimento e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22 giugn
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