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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 29007/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/02/2025 della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna che ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale il ricorrente era stato ritenuto responsabile del delitto di tentato furto; [OSCURATO:PERSONA] che il primo ed unico motivo di ricorso, con cui si denunzia la violazione della legge penale e processuale ed il vizio di motivazione in ordine all'omessa esclusione della punibilità ai sensi dell'art. 49, comma 2, cod. pen., è manifestamente infondato, in quanto la Corte di merito ha correttamente fatto applicazione delle norme di legge nonché dei principi giurisprudenziali elaborati in tema di furto tentato, per cui è da ritenersi pacifico che integra il reato de quo la sottrazione di merce all'interno di un supermercato, avvenuta in zona monitorata dal sistema di videosorveglianza - come nel caso di specie - considerato che, in tal caso, l'avente diritto o, comunque, i soggetti da questi preposti, sorvegliano tutte le fasi dell'azione furtiva, in modo da poterla interrompere in qualsiasi momento (Sez. 5, n. 11592 del 28/01/2010, Finizio, Rv. 246893-01).

Ne consegue la non sussumibilità della fattispecie nell'ipotesi di reato impossibile in quanto, ai fini dell'applicabilità dell'art. 49, comma 2, cod. pen., l'inidoneità dell'azione - da valutarsi con riferimento al tempo del commesso reato in base al criterio di accertamento della prognosi postuma - deve essere assoluta, nel senso che la condotta dell'agente deve essere priva di astratta determinabilità causale nella produzione dell'evento, per inefficienza strutturale o strumentale del mezzo usato, indipendentemente da cause estranee o estrinseche, ancorché riferibili all'agente (Sez. 1, n. 870 del 17/10/2019, Mazzarella, Rv. 278085 - 01).

Ciò vale anche in relazione al delitto di furto per il quale, anche ai fini della configurabilità del reato impossibile, l'inidoneità dell'azione deve essere assoluta per inefficienza strutturale e strumentale del mezzo usato così da non consentire neppure in via eccezionale l'attuazione del proposito criminoso (Sez. 5, n. 9254 del 15/10/2014, dep. 03/03/2015, Rv. 263058 - 01; nel caso in esame, la Corte ha ritenuto che correttamente la sentenza impugnata avesse ritenuto sussistente il tentativo di furto con riferimento un'autovettura dotata di accensione elettronica mediante centralina, osservando che, pur in mancanza della chiave originale, era comunque possibile attivare i circuiti elettrici mediante l'utilizzo di idonee apparecchiature e che, comunque, il veicolo poteva essere spostato a motore spento in un luogo irrintracciabile per la persona offesa; conf: N. 721 del 1989„ N. 5450 del 1992„ N. 7630 del 2004 Rv. 228557 - 01): tale inefficienza strutturale risulta non ricorrere nel caso di specie, come correttamente ritenuto dalla sentenza impugnata; [OSCURATO:PERSONA], pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Co

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/02/2025 della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna che ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale il ricorrente era stato ritenuto responsabile del delitto di tentato furto; [OSCURATO:PERSONA] che il primo ed unico motivo di ricorso, con cui si denunzia la violazione della legge penale e processuale ed il vizio di motivazione in ordine all'omessa esclusione della punibilità ai sensi dell'art. 49, comma 2, cod. pen., è manifestamente infondato, in quanto la Corte di merito ha correttamente fatto applicazione delle norme di legge nonché dei principi giurisprudenziali elaborati in tema di furto tentato, per cui è da ritenersi pacifico che integra il reato de quo la sottrazione di merce all'interno di un supermercato, avvenuta in zona monitorata dal sistema di videosorveglianza - come nel caso di specie - considerato che, in tal caso, l'avente diritto o, comunque, i soggetti da questi preposti, sorvegliano tutte le fasi dell'azione furtiva, in modo da poterla interrompere in qualsiasi momento (Sez. 5, n. 11592 del 28/01/2010, Finizio, Rv. 246893-01). Ne consegue la non sussumibilità della fattispecie nell'ipotesi di reato impossibile in quanto, ai fini dell'applicabilità dell'art. 49, comma 2, cod. pen., l'inidoneità dell'azione - da valutarsi con riferimento al tempo del commesso reato in base al criterio di accertamento della prognosi postuma - deve essere assoluta, nel senso che la condotta dell'agente deve essere priva di astratta determinabilità causale nella produzione dell'evento, per inefficienza strutturale o strumentale del mezzo usato, indipendentemente da cause estranee o estrinseche, ancorché riferibili all'agente (Sez. 1, n. 870 del 17/10/2019, Mazzarella, Rv. 278085 - 01). Ciò vale anche in relazione al delitto di furto per il quale, anche ai fini della configurabilità del reato impossibile, l'inidoneità dell'azione deve essere assoluta per inefficienza strutturale e strumentale del mezzo usato così da non consentire neppure in via eccezionale l'attuazione del proposito criminoso (Sez. 5, n. 9254 del 15/10/2014, dep. 03/03/2015, Rv. 263058 - 01; nel caso in esame, la Corte ha ritenuto che correttamente la sentenza impugnata avesse ritenuto sussistente il tentativo di furto con riferimento un'autovettura dotata di accensione elettronica mediante centralina, osservando che, pur in mancanza della chiave originale, era comunque possibile attivare i circuiti elettrici mediante l'utilizzo di idonee apparecchiature e che, comunque, il veicolo poteva essere spostato a motore spento in un luogo irrintracciabile per la persona offesa; conf: N. 721 del 1989„ N. 5450 del 1992„ N. 7630 del 2004 Rv. 228557 - 01): tale inefficienza strutturale risulta non ricorrere nel caso di specie, come correttamente ritenuto dalla sentenza impugnata; [OSCURATO:PERSONA], pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Co
Sentenza Cassazione n. 29007/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris