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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE/2022

ECLI:EU:C:2022:1033
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62022CO0559_INF

Ordinanza della Corte (Ottava Sezione) del 19 dicembre 2022 – [OSCURATO:PERSONA] / Commissione (causa C‑559/22 P) «Impugnazione – Articolo 181 del regolamento di procedura della Corte – Rifiuto della Commissione europea di avviare un procedimento per dichiarazione d’inadempimento – Potere discrezionale della Commissione – Impugnazione manifestamente infondata»

1. Impugnazione – Motivi d’impugnazione – Motivi manifestamente irricevibili o manifestamente infondati – Rigetto in qualsiasi momento, con ordinanza motivata, senza trattazione orale (Regolamento di procedura della Corte, art. 181) (v. punti 10, 11)

2. Ricorso di annullamento – Atti impugnabili – Rifiuto della Commissione di avviare un procedimento per inadempimento – Esclusione (Artt. 258 e 263, quarto comma, TFUE; Accordo sul recesso del [OSCURATO:PERSONA] dall’Unione europea e da Euratom, art. 87, § 1) (v. punti 16, 17, 20-24) Dispositivo 1) L’impugnazione è respinta in quanto manifestamente infondata. 2) [OSCURATO:PERSONA] sopporta le proprie spese.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62022CO0559_INF Ordinanza della Corte (Ottava Sezione) del 19 dicembre 2022 – [OSCURATO:PERSONA] / Commissione (causa C‑559/22 P) «Impugnazione – Articolo 181 del regolamento di procedura della Corte – Rifiuto della Commissione europea di avviare un procedimento per dichiarazione d’inadempimento – Potere discrezionale della Commissione – Impugnazione manifestamente infondata» 1. Impugnazione – Motivi d’impugnazione – Motivi manifestamente irricevibili o manifestamente infondati – Rigetto in qualsiasi momento, con ordinanza motivata, senza trattazione orale (Regolamento di procedura della Corte, art. 181) (v. punti 10, 11) 2. Ricorso di annullamento – Atti impugnabili – Rifiuto della Commissione di avviare un procedimento per inadempimento – Esclusione (Artt. 258 e 263, quarto comma, TFUE; Accordo sul recesso del [OSCURATO:PERSONA] dall’Unione europea e da Euratom, art. 87, § 1) (v. punti 16, 17, 20-24) Dispositivo 1) L’impugnazione è respinta in quanto manifestamente infondata. 2) [OSCURATO:PERSONA] sopporta le proprie spese.
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