CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 gennaio 2022
Cassazione n. 09141/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/04/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; c7- [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Milano, con sentenza del 30 aprile 2021, confermava la pronuncia di condanna nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di truffa commesso ai danni di [OSCURATO:PERSONA]. 1.1 Avverso la sentenza ricorre per cassazione il difensore dell'imputato, lamentando che era stato denunciato in atto di appello che si era pervenuti ad una pronuncia di condanna esclusivamente sulla base delle dichiarazioni della persona offesa [OSCURATO:PERSONA], senza considerare le contraddizioni, le mancanze e le incongruenze in cui lo stesso era incorso e privando di valenza le emergenze probatorie in senso contrario. 1.2 Il difensore eccepisce inoltre che non vi era alcuna motivazione sulla conferma del trattamento sanzionatorio, malgrado la difesa avesse avanzato richiesta di riconoscimento delle attenuanti generiche e di esclusione della recidiva ai fini della quantificazione della pena. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 1.1 Relativamente alla eccezione del primo motivo di ricorso, si deve ribadire che in questa sede non è consentito dedurre il travisamento del fatto, essendo precluso al giudice di legittimità di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito, ma solo il travisamento della prova, ove il giudice di merito abbia fondato il proprio convincimento su una prova che non esiste o su un risultato di prova incontestabilmente diverso da quello reale, considerato che, in tal caso, non si tratta di reinterpretare gli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione, ma di verificare se detti elementi sussistano. Nel caso di specie è stato invece dedotto il travisamento di un fatto, trattandosi di censure che riguardano non tanto un oggetto definito e non opinabile, ma le dichiarazioni della persona offesa, sulle quali la Corte di appello ha congruamente motivato osservando che: il fatto che Guidotti si fosse presentato a Roman come gestore del ristorante non era una deduzione di quest'ultimo, come sostenuto nell'atto di appello e nel ricorso per cassazione, ma era stato dichiarato da Roman (si veda la frase riportata a pag.3 della sentenza di appello); la sussistenza degli artifici e raggiri è consistita nel presentarsi come soggetto ricoprente un ruolo dirigenziale all'interno di un hotel, così inducendo Roman a versare somme per la costruzione di un albergo in Moldavia;sugli importi versati la persona offesa si è riportata a quanto contenuto in querela, e il fatto che le somme indicate da Guidotti nel riconoscimento di debito fossero diverse da quelle indicate in querela era irrilevante, visto che oltretutto Roman ha indicato un credito inferiore; le somme relative all'ammontare del danno erano state indicate precisamente da Roman in querela. 1.2 Quanto alla dosimetria della pena, il motivo non era stato proposto nell'atto di appello, per cui lo stesso è inammissibile: infatti, secondo il diritto vivente, alla luce di quanto disposto dall'art. 609, comma 2, cod. proc. pen., non possono essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunciare perché non devolute alla sua cognizione, ad eccezione di quelle rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del giudizio e di quelle che non sarebbe stato possibile proporre in precedenza (Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062, in motivazione; Sez. 3, n. 57116 del 29/09/2017, B., Rv. 271869; Sez. 2, n. 29707 del 08/03/20; Sez. 2, n. 8890 del 31/01/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269368; Sez. 3, n. 16610 del 24/01/2017, Costa, Rv. 269632; Sez. 2, n. 6131 del 29/01/2016, Menna, Rv. 266202; da ultimo v. Sez. 2, n. 23338 del 07/07/2020, Saccenti, non mass.); quand'anche la questione fosse stata proposta in sede di conclusioni (ma non è stato allegato il relativo verbale), si deve rilevare che la doglianza non risulta assolutamente argomentata. 2. Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile; ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 11/01/2022 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Vera DEPOSIT