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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 11 gennaio 2023

Cassazione n. 25102/2023

Testo disponibile della fonte

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nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 21660-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], GIA' [OSCURATO:PERSONA] D'[OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], N. 98, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA]; -intimata - avverso la sentenza n. 1069/2017 della CORTE D'APPELLO di CATANZARO, depositata il 07.06.2017; udita la relazione della causasvolta nella camera di consiglio del 11.01.2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]: Ric. 2018 n. 21660 sez.

S2 -ud. 11-01-2023 - 2 -

1. In data 26.10.2004 [OSCURATO:PERSONA] conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Cosenza la [OSCURATO:SOCIETA]. in p.l.r.p.t., per chiedere l’annullamento del contratto di compravendita intervenuto tra le stesse parti, avente ad oggetto un escavatore cingolato.

L’attore sosteneva che l’acquisto era stato effettuato in quanto era stata garantita dal venditorela concessione di un’agevolazione finanziaria a suo favoreai sensi della legge 28 novembre 1965 n. 1329 ( c.d. legge Sabatini), che prevedeva pagamento a tasso di interesse zero ed elargizione di un contributo a fondo perduto pari al 40% sul prezzo complessivo; che secondo gli accordi negoziali la [OSCURATO:SOCIETA]. si sarebbe dovuta occupare direttamente della presentazione ed istruzione della pratica relativa al finanziamento; che la [OSCURATO:SOCIETA]. era stata negligente poiché non aveva rispettato il termine ultimo del 19.01.2004 per la presentazione della domanda di finanziamento agevolato.

Poiché dai fatti narrati dalla [OSCURATO:SOCIETA]. emergeva che il ritardo nell’evasione della pratica fosse addebitabile alla [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (successivamente divenuta [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e, a seguito di ulteriori avvicendamenti, [OSCURATO:SOCIETA].), l’attore procedeva alla chiamata in causadell’istituto di credito.

1.1. Il Tribunale di Cosenza dichiarava cessata la materia del contendere tra [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:SOCIETA] s .r.l., essendo intervenuta transazione; rigettava le domande proposte dall’attore nei confronti della terza chiamata [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in quanto alcuna negligenza era imputabile alla banca.

2. Avverso detta pronuncia interponeva gravame [OSCURATO:PERSONA] dinanzi alla corte d’Appello di Catanzaro, la quale, con sentenza n. 1069/2017, respingeva l’appello confermando integralmente la sentenza impugnata.

Per quel che rileva ancora in questa sede, osservava la Corteche: Ric. 2018 n. 21660 sez.

S2 -ud. 11-01-2023 - 3 - - la scansione degli eventi, non contestata dall’appellante, rivela che la [OSCURATO:SOCIETA]. aveva richiesto alla [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. la restituzione dei titoli già pervenuti presso l’istituto di credito in data 02.01.2004, poiché inviati con data errata; richiesta riscontrata dalla banca il lunedì 12.01.2004.

Il venerdì 16.01.2004 [OSCURATO:SOCIETA]. effettuavanuova spedizione dei titoli rettificati indirizzata alla banca: nello stesso giorno interveniva la comunicazione della circolare di [OSCURATO:PERSONA] che sospendeva –a far data dal 19.01.2004 - i termini di presentazione delle domande per le agevolazioni fiscali; infine,il martedì 20.01.2004 la banca scontava i suddetti titoli; -l’attore in primo grado non ha mai dimostrato né allegato che i titoli di cui si discute fossero effettivamente stati restituitiall’istituto di credito entro il lunedì 19.01.2004, ossia in tempo utile per essere esaminati nello stesso giorno.

3. Ricorreva per la cassazione della predetta sentenza [OSCURATO:PERSONA], spiegando un unico motivo di ricorso.

Resisteva con controricorso [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA]. restava intimata.

CONSIDERATOCHE:

1. Con l’unico motivo di ricorso TommasoCrudo deduc e violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, comma 1, n. 5) , cod. proc. civ. –omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti.

In particolare, il ricorrente lamenta l’erronea statuizione del giudice di seconde cure per cui egli non avrebbe dimostrato che i titoli sarebbero pervenuti nella disponibilità della banca entro il 19.01.2004 e, quindi, in tempo utile per essere scontati.

Sarebbe, invece, documentalmente dimostrato che l’intera pratica di finanziamento predisposta da [OSCURATO:SOCIETA]. era stata consegnata ad [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. di Torino alle h9:36 Ric. 2018 n. 21660 sez.

S2 -ud. 11-01-2023 - 4 - del 02.01.2004, ossia ben prima della scadenza del 19.01.2004(data di decorrenza della sospensione dei termini per la presentazione delle domande di finanziamento agevolato) .

Nella ricostruzione del ricorrente, [OSCURATO:PERSONA] s .p.a., ben ché consapevole che il termine ultimo per la presentazione delle domande fosse il 19.01.2004, e pur essendo nella disponibilità della documentazione spedita il venerdì 16.01.2004, proc edeva allo sconto dei crediti (operazione propedeutica ma distinta dall’eventuale concessione dell’agevolazione)solo il martedì 20.01.2004, peraltro accreditando la somma scontata (€104.150,68) in favore del Crudo senza dargli notizia dell’impossibilità dell’ammissione ai benefici fiscali per scadenza dei termini; notizia comunicata all’interessato solo due mesi dopo l’avvenuto bonifico.

Quanto all’onere della prova, il ricorrente ritiene di aver assolto all’onere a lui richiesto, ossia l’allegazione della fonte negoziale da cui sarebbero scaturite le obbligazioni della [OSCURATO:SOCIETA]. e dell’istituto di credito (contratto di compravendita); il proprio adempimento (versamento in favore della [OSCURATO:SOCIETA]. di €7.500,00 a titolo di istruzione e presentazione della pratica di finanziamento agevolato); l’inadempimento della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (per aver violato l’obbligazione assunta con [OSCURATO:SOCIETA]. per mancata tempestività nell’espletamento della procedura di finanziamento).

Del resto, in alcun modo l’odierna ricorrente avrebbe potuto assolvere all’onere probatorio preteso dal giudice di seconde cure, ossia fornire la dimostrazione concreta che la restituzione della documentazione di cui si discute fosse pervenuta nella disponibilità dell’istituto di credito entro il lunedì 19.01.2004,cioè entro il termine utile per la proposizione della domanda: il Crudo, infatti, ha potuto fare affidamento unicamente sugli accordi intercorsi con la [OSCURATO:SOCIETA]. e sulle informazioni da questa a lui rese, essendo rimasto estraneo all’iter procedimentale Ric. 2018 n. 21660 sez.

S2 -ud. 11-01-2023 - 5 - necessario per l’espletamento dell’operazione di agevolazione fiscale, avendo, infatti , appreso della prospettata tempistica solamente a séguito della costituzione in giudizio della [OSCURATO:SOCIETA]. e di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] definitiva, la Corte d’Appello avrebbe dovuto dedurre che la mancata concessione del beneficio fiscale richiesto dal Crudo è solamente imputabile alla negligenza e, quindi, alla responsabilità contrattuale dell’odierna [OSCURATO:SOCIETA]. 1.1 Il motivo è in ammissibile .

Il ricorrente lamenta la mancata valutazione, da parte del giudice di seconde cure, di un fatto decisivo, ossia la trasmissione in tempo utile (02.01.2004) dei titoli da scontare: in conformità al principio secondo cui il motivo di cui al n. 5) del comma primo dell'art. 360 cod. proc. civ. (nella formulazione antecedente alla riforma di cui al D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, comma 1, lett. b), conv. con mod. in legge 7 agosto 2012, n. 134, applicabile al caso di specie ratione temporis) presuppone che un esame della questione oggetto di doglianza vi sia pur sempre stato da parte del giudice di merito, ma che esso sia affetto dalla totale pretermissione di uno specifico fatto storico (cfr. Cass. 11.05.2012, n. 7268; Cass., Sez. 6- 3, 08/10/2014, n. 21257), il Collegio osservache la Corte territoriale non ha affatto ignorato detto fatto storico.

Al contrario, essa ha correttamente rilevato come sia documentalmente provato e non contestato dal Crudo che i titoli trasmessi da [OSCURATO:SOCIETA]. alla banca il 02.01.2004 fossero stati compilati con data errata (p. 11 della sentenza, ultimo capoverso -p. 12 primi 16 righi).

Da tale fatto storico rilevato e non contestato la Corte d’Appello fa discendere una sequenza di ulteriori fatti (riportati in narrativa) dai quali emerge la tempestività dell’intervento dell’istituto di credito (p. 11 della sentenza, primo capoverso).

In particolare, dalla ricostruzione effettuata dal giudice di seconde cure, non affetta da vizi logico-giuridici, emerge che gli effetti Ric. 2018 n. 21660 sez.

S2 -ud. 11-01-2023 - 6 - da scontare sarebbero dovuti arrivare, non partire , il 16.01 .2004 (venerdì), perché il 19.01.2004non era termine utile , in quanto dies a quo def inito dallo stesso ricorrente come di decorrenza della sospensione dei termini (p. 7del ricorso, rigo 13 ), a parti re dal quale non vi sarebbe più stata possibilità di chiedere l’ ammissione al finanziamento.

2. In definitiva, il Collegio rigetta il ricorso, regola le spese secondo soccombenza come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, in favore del controricorrente, che liquida in €5.600,00 per compensi, oltre ad €200,00 per esborsi e agli accessori di legge nella misura del 15%.

Stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 21660-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], GIA' [OSCURATO:PERSONA] D'[OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], N. 98, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA]; -intimata - avverso la sentenza n. 1069/2017 della CORTE D'APPELLO di CATANZARO, depositata il 07.06.2017; udita la relazione della causasvolta nella camera di consiglio del 11.01.2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]: Ric. 2018 n. 21660 sez. S2 -ud. 11-01-2023 - 2 - 1. In data 26.10.2004 [OSCURATO:PERSONA] conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Cosenza la [OSCURATO:SOCIETA]. in p.l.r.p.t., per chiedere l’annullamento del contratto di compravendita intervenuto tra le stesse parti, avente ad oggetto un escavatore cingolato. L’attore sosteneva che l’acquisto era stato effettuato in quanto era stata garantita dal venditorela concessione di un’agevolazione finanziaria a suo favoreai sensi della legge 28 novembre 1965 n. 1329 ( c.d. legge Sabatini), che prevedeva pagamento a tasso di interesse zero ed elargizione di un contributo a fondo perduto pari al 40% sul prezzo complessivo; che secondo gli accordi negoziali la [OSCURATO:SOCIETA]. si sarebbe dovuta occupare direttamente della presentazione ed istruzione della pratica relativa al finanziamento; che la [OSCURATO:SOCIETA]. era stata negligente poiché non aveva rispettato il termine ultimo del 19.01.2004 per la presentazione della domanda di finanziamento agevolato. Poiché dai fatti narrati dalla [OSCURATO:SOCIETA]. emergeva che il ritardo nell’evasione della pratica fosse addebitabile alla [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (successivamente divenuta [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e, a seguito di ulteriori avvicendamenti, [OSCURATO:SOCIETA].), l’attore procedeva alla chiamata in causadell’istituto di credito. 1.1. Il Tribunale di Cosenza dichiarava cessata la materia del contendere tra [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:SOCIETA] s .r.l., essendo intervenuta transazione; rigettava le domande proposte dall’attore nei confronti della terza chiamata [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in quanto alcuna negligenza era imputabile alla banca. 2. Avverso detta pronuncia interponeva gravame [OSCURATO:PERSONA] dinanzi alla corte d’Appello di Catanzaro, la quale, con sentenza n. 1069/2017, respingeva l’appello confermando integralmente la sentenza impugnata. Per quel che rileva ancora in questa sede, osservava la Corteche: Ric. 2018 n. 21660 sez. S2 -ud. 11-01-2023 - 3 - - la scansione degli eventi, non contestata dall’appellante, rivela che la [OSCURATO:SOCIETA]. aveva richiesto alla [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. la restituzione dei titoli già pervenuti presso l’istituto di credito in data 02.01.2004, poiché inviati con data errata; richiesta riscontrata dalla banca il lunedì 12.01.2004. Il venerdì 16.01.2004 [OSCURATO:SOCIETA]. effettuavanuova spedizione dei titoli rettificati indirizzata alla banca: nello stesso giorno interveniva la comunicazione della circolare di [OSCURATO:PERSONA] che sospendeva –a far data dal 19.01.2004 - i termini di presentazione delle domande per le agevolazioni fiscali; infine,il martedì 20.01.2004 la banca scontava i suddetti titoli; -l’attore in primo grado non ha mai dimostrato né allegato che i titoli di cui si discute fossero effettivamente stati restituitiall’istituto di credito entro il lunedì 19.01.2004, ossia in tempo utile per essere esaminati nello stesso giorno. 3. Ricorreva per la cassazione della predetta sentenza [OSCURATO:PERSONA], spiegando un unico motivo di ricorso. Resisteva con controricorso [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA]. restava intimata. CONSIDERATOCHE: 1. Con l’unico motivo di ricorso TommasoCrudo deduc e violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, comma 1, n. 5) , cod. proc. civ. –omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti. In particolare, il ricorrente lamenta l’erronea statuizione del giudice di seconde cure per cui egli non avrebbe dimostrato che i titoli sarebbero pervenuti nella disponibilità della banca entro il 19.01.2004 e, quindi, in tempo utile per essere scontati. Sarebbe, invece, documentalmente dimostrato che l’intera pratica di finanziamento predisposta da [OSCURATO:SOCIETA]. era stata consegnata ad [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. di Torino alle h9:36 Ric. 2018 n. 21660 sez. S2 -ud. 11-01-2023 - 4 - del 02.01.2004, ossia ben prima della scadenza del 19.01.2004(data di decorrenza della sospensione dei termini per la presentazione delle domande di finanziamento agevolato) . Nella ricostruzione del ricorrente, [OSCURATO:PERSONA] s .p.a., ben ché consapevole che il termine ultimo per la presentazione delle domande fosse il 19.01.2004, e pur essendo nella disponibilità della documentazione spedita il venerdì 16.01.2004, proc edeva allo sconto dei crediti (operazione propedeutica ma distinta dall’eventuale concessione dell’agevolazione)solo il martedì 20.01.2004, peraltro accreditando la somma scontata (€104.150,68) in favore del Crudo senza dargli notizia dell’impossibilità dell’ammissione ai benefici fiscali per scadenza dei termini; notizia comunicata all’interessato solo due mesi dopo l’avvenuto bonifico. Quanto all’onere della prova, il ricorrente ritiene di aver assolto all’onere a lui richiesto, ossia l’allegazione della fonte negoziale da cui sarebbero scaturite le obbligazioni della [OSCURATO:SOCIETA]. e dell’istituto di credito (contratto di compravendita); il proprio adempimento (versamento in favore della [OSCURATO:SOCIETA]. di €7.500,00 a titolo di istruzione e presentazione della pratica di finanziamento agevolato); l’inadempimento della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (per aver violato l’obbligazione assunta con [OSCURATO:SOCIETA]. per mancata tempestività nell’espletamento della procedura di finanziamento). Del resto, in alcun modo l’odierna ricorrente avrebbe potuto assolvere all’onere probatorio preteso dal giudice di seconde cure, ossia fornire la dimostrazione concreta che la restituzione della documentazione di cui si discute fosse pervenuta nella disponibilità dell’istituto di credito entro il lunedì 19.01.2004,cioè entro il termine utile per la proposizione della domanda: il Crudo, infatti, ha potuto fare affidamento unicamente sugli accordi intercorsi con la [OSCURATO:SOCIETA]. e sulle informazioni da questa a lui rese, essendo rimasto estraneo all’iter procedimentale Ric. 2018 n. 21660 sez. S2 -ud. 11-01-2023 - 5 - necessario per l’espletamento dell’operazione di agevolazione fiscale, avendo, infatti , appreso della prospettata tempistica solamente a séguito della costituzione in giudizio della [OSCURATO:SOCIETA]. e di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] definitiva, la Corte d’Appello avrebbe dovuto dedurre che la mancata concessione del beneficio fiscale richiesto dal Crudo è solamente imputabile alla negligenza e, quindi, alla responsabilità contrattuale dell’odierna [OSCURATO:SOCIETA]. 1.1 Il motivo è in ammissibile . Il ricorrente lamenta la mancata valutazione, da parte del giudice di seconde cure, di un fatto decisivo, ossia la trasmissione in tempo utile (02.01.2004) dei titoli da scontare: in conformità al principio secondo cui il motivo di cui al n. 5) del comma primo dell'art. 360 cod. proc. civ. (nella formulazione antecedente alla riforma di cui al D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, comma 1, lett. b), conv. con mod. in legge 7 agosto 2012, n. 134, applicabile al caso di specie ratione temporis) presuppone che un esame della questione oggetto di doglianza vi sia pur sempre stato da parte del giudice di merito, ma che esso sia affetto dalla totale pretermissione di uno specifico fatto storico (cfr. Cass. 11.05.2012, n. 7268; Cass., Sez. 6- 3, 08/10/2014, n. 21257), il Collegio osservache la Corte territoriale non ha affatto ignorato detto fatto storico. Al contrario, essa ha correttamente rilevato come sia documentalmente provato e non contestato dal Crudo che i titoli trasmessi da [OSCURATO:SOCIETA]. alla banca il 02.01.2004 fossero stati compilati con data errata (p. 11 della sentenza, ultimo capoverso -p. 12 primi 16 righi). Da tale fatto storico rilevato e non contestato la Corte d’Appello fa discendere una sequenza di ulteriori fatti (riportati in narrativa) dai quali emerge la tempestività dell’intervento dell’istituto di credito (p. 11 della sentenza, primo capoverso). In particolare, dalla ricostruzione effettuata dal giudice di seconde cure, non affetta da vizi logico-giuridici, emerge che gli effetti Ric. 2018 n. 21660 sez. S2 -ud. 11-01-2023 - 6 - da scontare sarebbero dovuti arrivare, non partire , il 16.01 .2004 (venerdì), perché il 19.01.2004non era termine utile , in quanto dies a quo def inito dallo stesso ricorrente come di decorrenza della sospensione dei termini (p. 7del ricorso, rigo 13 ), a parti re dal quale non vi sarebbe più stata possibilità di chiedere l’ ammissione al finanziamento. 2. In definitiva, il Collegio rigetta il ricorso, regola le spese secondo soccombenza come da dispositivo. P.Q.M. La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, in favore del controricorrente, che liquida in €5.600,00 per compensi, oltre ad €200,00 per esborsi e agli accessori di legge nella misura del 15%. Stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso,
Sentenza Cassazione n. 25102/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris