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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 02275/2024

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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/05/2023 della Corte d'appello di Milano dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letti i ricorsi, proposti con un unico atto, di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; considerato che i primi tre motivi di ricorso, con i quali si contesta l'affermazione in ordine alla penale responsabilità, sia in punto di prova che in relazione all'art. 131-bis cod. pen., nonché la qualificazione del fatto come rapina impropria, da un lato, tendono a prefigurare un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranea al sindacato del presente giudizio, e, dall'altro lato, sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito (si veda, in particolare, la pag. 4) con corretti argomenti giuridici (Sez. 2, n. 15584 del 12/02/2021, Bevilacqua, Rv. 281117-01) e non sono connotati da una specifica critica di tali argomenti; ritenuto che il quarto motivo, con il quale si contesta il mancato riconoscimento del beneficio della sospensione condizionale della pena, sul quale il giudice non si sarebbe «affatto espresso», non considera che la Corte d'appello di Milano ha, invece, motivato al riguardo (si veda, in particolare, la pag. 4), indicando l'elemento, tra quelli richiamati nell'art. 133 cod. pen., che ha ritenuto prevalente in senso ostativo alla sospensione, legittimamente costituito dai precedenti penali delle imputate (Sez. 5, n. 17953 del 07/02/2020, Filipache, Rv. 279206-02; Sez. 4, n. 48013 del 12/07/2018, M., Rv. 273995-01); rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuna in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il 12

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/05/2023 della Corte d'appello di Milano dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letti i ricorsi, proposti con un unico atto, di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; considerato che i primi tre motivi di ricorso, con i quali si contesta l'affermazione in ordine alla penale responsabilità, sia in punto di prova che in relazione all'art. 131-bis cod. pen., nonché la qualificazione del fatto come rapina impropria, da un lato, tendono a prefigurare un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranea al sindacato del presente giudizio, e, dall'altro lato, sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito (si veda, in particolare, la pag. 4) con corretti argomenti giuridici (Sez. 2, n. 15584 del 12/02/2021, Bevilacqua, Rv. 281117-01) e non sono connotati da una specifica critica di tali argomenti; ritenuto che il quarto motivo, con il quale si contesta il mancato riconoscimento del beneficio della sospensione condizionale della pena, sul quale il giudice non si sarebbe «affatto espresso», non considera che la Corte d'appello di Milano ha, invece, motivato al riguardo (si veda, in particolare, la pag. 4), indicando l'elemento, tra quelli richiamati nell'art. 133 cod. pen., che ha ritenuto prevalente in senso ostativo alla sospensione, legittimamente costituito dai precedenti penali delle imputate (Sez. 5, n. 17953 del 07/02/2020, Filipache, Rv. 279206-02; Sez. 4, n. 48013 del 12/07/2018, M., Rv. 273995-01); rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuna in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 12