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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 26808/2023

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/03/2022 del TRIBUNALE di MESSINAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

Ricorso trattato ai sensi ex art.23, comma 8 del D.L. n.137/20. a [OSCURATO:PERSONA] 1.11 sig. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto appello avverso la sentenza del 15/03/2022 del Tribunale di Messina che l'ha dichiarato colpevole del reato di cui agli artt. 81, cpv., cod. pen., 95, in relazione agli artt. 85, 86, 93 e 94, d.P.R. n. 380 del 2001, e l'ha condannato alla pena di tremila euro di ammenda. 1.1.Articolando tre motivi chiede di essere assolto dal reato a lui ascritto, eventualmente anche ai sensi dell'art. 530, comma 2, cod. proc. pen., o, in via subordinata, di essere dichiarato non punibile per la speciale tenuità del fatto o, in via ulteriormente subordinata, che venga irrogata una pena pari al minimo edittale e/o che siano applicate le circostanze attenuanti generiche e quella di cui all'art. 62, n. 4), cod. pen., e concessi i doppi benefici. 2.Trattandosi di sentenza inappellabile (art. 593, comma 3, cod. proc. pen.), gli atti sono stati trasmessi dalla Corte di appello di Messina con provvedimento adottato ai sensi dell'art. 568, u.c., cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile. 2.L'imputato risponde del reato a lui ascritto per aver proceduto, in zona sismica, alla ristrutturazione di un manufatto (un vecchio rudere) di circa 10 mq. mediante il rinforzo delle pareti perimetrali realizzate in muratura e intonacate e l'integrale sostituzione della copertura con collocamento di un nuovo scatolare metallico, senza la prescritta autorizzazione, senza il preavviso all'ufficio del Genio Civile e senza la presentazione dei calcoli di stabilità. 2.1.La condanna si fonda sulle testimonianze di uno degli operanti e di un funzionario del Genio Civile, avendo il Tribunale disatteso la tesi difensiva della non necessità dell'autorizzazione per esser stato adoperato, per la nuova copertura, materiale ligneo. 2.2.Secondo il Tribunale «non vi è dubbio che, ricadendo in zona dichiarata sismica, la realizzazione della copertura del manufatto nonché della travetta metallica trasversale interna, come anche (...) Il rifacimento delle pareti perimetrali e la ristrutturazione del manufatto nel suo insieme, avuto riguardo alle caratteristiche strutturali, avrebbero potuto avere luce solo a seguito del rilascio del pertinente titolo abilitativo da parte del Genio Civile (...) non è tanto il materiale - prosegue il Tribunale - ma la necessità di verificare stabilità e resistenza dell'opera agli eventi sismici ad integrare i presupposti per l'intervento [del Genio Civile] tanto da esservi assoggettate anche opere in legno.

La consistenza strutturale della nuova copertura, poi, vieppiù ancorata alle pareti tramite quella sorta di tra vetta metallica (ved. le fotografie), rende bene l'idea della necessità delle opportune previe verifiche previste dalla normativa antisismica, ad esempio sulla staticità e sulla resistenza agli eventi sismici, vieppiù avuto riguardo tra l'altro alle dimensioni dell'opera ed alla collocazione del manufatto, così accentuandosi i rischi e parimenti accrescendosi la necessità della tutela delle azioni sismiche della "pubblica incolumità" (..) la riconducibilità dell'opera di sostituzione della copertura in ambito per così dire interno al manufatto (essendo il tetto proiezione verticale esclusivamente della sua parte interna) non incide sulla rilevanza del fatto, dovuta invece alle ragioni prima descritte.

Ma lo stesso può affermarsi anche con riferimento al consolidamento delle pareti perimetrali, come ha riferito il funzionario del Genio Civile, al fine appunto di verificarne la capacità di resistenza agli eventi sismici».

Peraltro, secondo il Tribunale, una parte in muratura è senz'altro nuova: «il teste Visalli ha prima riferito che le dimensioni del manufatto accertate nel corso del sopralluogo erano diverse e più piccole di quelle del vecchio rudere, tanto da aver affermato che le vecchie pareti perimetrali erano state sfruttate solo in parte; poi invece ha modificato la sua valutazione sul presupposto che nel calcolo delle misure del manufatto la visura forse poteva avere ricompreso l'intera e più grande particella.

Ora, fermo restando che la questione non appare decisiva, avuto riguardo ai sufficienti rilievi sulla copertura, deve smentirsi l'ispettore Visalli in quanto le misure del perimetro del manufatto rilevate dalla cartografia catastale precedente alla sua ristrutturazione indicano una maggior dimensione del rudere (calcolata in modo separato dall'ampiezza dell'area), come lo stesso Visalli aveva già affermato».

Peraltro, il Tribunale aveva già precisato che «il manufatto «risultava più piccolo di quanto fosse prima della ristrutturazione, secondo quanto poi emerso dalle fotografie estrapolate da [OSCURATO:PERSONA] (che ne misuravano le dimensioni in quasi 20 m quadri) nonché, parimenti, della preesistente visura catastale, per cui se ne deduceva che le preesistenti pareti erano state sfruttate solo in parte». 2.3.Nel proporre appello, l'imputato aveva rimarcato la modestia dell'intervento edilizio (qualificato come di manutenzione) consistito esclusivamente nella messa in sicurezza e ricollocazione di un tetto leggero sui ruderi di un preesistente deposito di attrezzi agricoli di appena 10 mq. sprovvisto di impianti e servizi.

Per tale motivo egli avrebbe dovuto essere assolto, anche per l'insufficienza della prova, o comunque prosciolto ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen.3.Tanto premesso, sono noti gli arresti di Sez.

U, n. 45371 del 31 ottobre 2001, Bonaventura, Rv. 220221 e della coeva Sez.

U, n. 45372 del 31/10/2001, [OSCURATO:PERSONA], n.m. secondo i quali «allorché un provvedimento giurisdizionale sia impugnato dalla parte interessata con un mezzo di gravame diverso da quello legislativamente prescritto, il giudice che riceve l'atto deve limitarsi, a norma dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., a verificare l'oggettiva impugnabilità del provvedimento, nonché l'esistenza di una "voluntas impugnationis", consistente nell'intento di sottoporre l'atto impugnato a sindacato giurisdizionale, e quindi trasmettere gli atti, non necessariamente previa adozione di un atto giurisdizionale, al giudice competente» (nello stesso senso, tra le più recenti, Sez. 5, n. 313 del 20/11/2020, Bruccoleri, Rv. 280168 - 01 ; Sez. 3, n. 40381 del 17/05/2019, Dorati, Rv. 276934 - 01; Sez. 6, n. 38253 del 05/06/2018, Borile, Rv. 273738).

Alla Corte di cassazione, quale giudice competente, in questo caso, a conoscere dell'impugnazione, è riservata ogni valutazione sull'ammissibilità dell'impugnazione stessa, alla luce dei motivi per i quali il ricorso per Cassazione è tassativamente consentito (cfr. sul punto, in motivazione, le sentenze testé citate). 3.1.Secondo un diverso indirizzo, più recentemente ribadito da Sez. 3, n. 1589 del 14/11/2019, dep. 2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277945 - 01, l'impugnazione proposta con un mezzo di gravame diverso da quello prescritto è inammissibile quando dall'esame dell'atto si tragga la conclusione che la parte abbia effettivamente voluto ed esattamente denominato il mezzo di gravame non consentito dalla legge (nello stesso senso, Sez. 2, n. 41510 del 26/06/2018, Rv. 274246, Sez. 3, n. 21640 del 18/12/2017, Rv. 273149; Sez. 2, n. 47051 del 25/09/2013, Rv. 257481; Sez. 6, n. 7182 del 02/02/2011, Rv. 249452).

Tale indirizzo affonda le proprie radici nel principio affermato da Sez.

U, n. 16 del 26/11/1997, dep. 1998, Nexhi, Rv. 209336, secondo il quale, invece, «il precetto di cui al quinto comma dell'art. 568 cod. proc. pen., secondo cui l'impugnazione è ammissibile indipendentemente dalla qualificazione a essa data dalla parte che l'ha proposta, deve essere inteso nel senso che solo l'erronea attribuzione del "nomen juris" non può pregiudicare l'ammissibilità di quel mezzo di impugnazione di cui l'interessato, ad onta dell'inesatta "etichetta", abbia effettivamente inteso avvalersi: ciò significa che il giudice ha il potere-dovere di provvedere all'appropriata qualificazione del gravame, privilegiando rispetto alla formale apparenza la volontà della parte di attivare il rimedio all'uopo predisposto dall'ordinamento giuridico.

Ma proprio perché la disposizione indicata è finalizzata alla salvezza e non alla modifica della volontà reale dell'interessato, al giudice non è consentito sostituire il mezzo d'impugnazione effettivamente voluto e propriamente denominato ma inammissibilmente proposto dalla parte, con quello, diverso, che sarebbe stato astrattamente ammissibile: in tale ipotesi, infatti, non può parlarsi di inesatta qualificazione giuridica del gravame, come tale suscettibile di rettifica "ope iudicis", ma di una infondata pretesa da sanzionare con l'inammissibilità». 3.2.Tale principio è stato espressamente confutato dalle citate sentenze "gemelle" Bonaventura-[OSCURATO:PERSONA] con ampia ed articolata motivazione della quale non ha tenuto conto Sez. 5, n. 8104 del 25/01/2007, Rv. 236521, che nel ribadire il principio affermato dalla Sez.

U, Nexhi, non si è confrontata con le opposte ragioni a sostegno del suo superamento (né lo hanno fatto le successive Sez. 3, n. 23651 del 21/05/2008, Rv. 240053, Sez. 5, n. 35442 del 03/07/2009, Rv. 245150, Sez. 2, n. 41510 del 26/06/2018, cit.).

In altre pronunce, l'applicazione della Sez.

U, Nexhi, ha fatto seguito ad un esame sostanziale e non formale del mezzo di gravame la cui inammissibilità è stata dichiarata per l'insuscettibilità dello stesso ad essere qualificato alla stregua di un ricorso per cassazione.

In questi casi, l'effettiva volontà dell'impugnante di proporre appello si è tradotta nella stesura di motivi e richieste del tutto estranei al petitum tipico del ricorso per cassazione, con conseguente inconvertibilità dell'appello (Sez. 6, n. 7182 del 02/02/2011, cit.; Sez. 5, n. 55830 del 08/10/2018, Rv. 274624).

In altri casi, invece, il principio è stato applicato in ipotesi in cui il provvedimento impugnato avrebbe potuto essere appellato, con conseguente restituzione degli atti al giudice dell'impugnazione effettivamente competente e ciò sul rilievo che l'interpretazione della volontà del ricorrente escludeva l'intenzione di proporre ricorso per saltum (Sez. 2, n. 47051 del 25/09/2013, cit.).

Peculiare il caso scrutinato da Sez. 3, n. 21640 del 18/12/2017, che, nell'esaminare l'ordinanza del tribunale dell'appello cautelare che aveva dichiarato inammissibile l'impugnazione proposta avverso un provvedimento emesso dal medesimo tribunale in funzione di giudice dell'esecuzione, ne ha sancito la correttezza osservando che «sarebbe stato onere del ricorrente chiarire gli elementi che avrebbero dovuto far ritenere al Tribunale - adito appunto in sede cautelare - che con l'atto dichiarato inammissibile i ricorrenti non avessero voluto effettivamente, ancorché erroneamente, adire precisamente, ancorché in modo sbagliato, il giudice competente, in sede di appello, relativamente ai provvedimenti resi nella fase cautelare del giudizio» aggiungendo che «la assenza di elementi in tal senso nonché di argomentazioni atte ad evidenziare che da parte dei ricorrenti non vi era stata la reale intenzione di continuare ad agire attraverso gli strumenti del processo cautelare, giustifica (...) la valutazione, operata col provvedimento ora impugnato, di inammissibilità dei ricorsi anche per ciò che concerne la impugnazione del provvedimento emesso in data 30 maggio 2017 dal Tribunale di Taranto in funzione di Giudice della esecuzione».

Spiega al riguardo la sentenza che il principio sulla convertibilità del mezzo di impugnazione erroneamente prescelto (affermato dalle sentenze Bonaventura-[OSCURATO:PERSONA]) «deve essere coniugato con l'indicazione sempre da questa Corte più volte dettata - indicazione che si badi bene non costituisce l'espressione di un orientamento opposto al precedente, in quanto, semmai, ne specifica e delimita, senza contraddirli, i margini di operatività - secondo la quale è inammissibile l'impugnazione proposta con mezzo di gravame diverso da quello prescritto, quando dall'esame dell'atto si tragga la conclusione che la parte impugnante abbia effettivamente voluto esperire ed esattamente definito, secondo la sua volontà, il mezzo di gravame non consentito dalla legge». 3.3.AI di là, dunque, della peculiarità del caso da ultimo scrutinato, non si può affermare che il principio espresso dalle citate SSUU Bonaventura-[OSCURATO:PERSONA] (che il Collegio condivide ed al quale intende dare continuità) sia stato realmente messo in discussione al punto da dover sollecitare un nuovo intervento del massimo consesso di questa Corte. 3.4.Del resto, l'applicazione meccanicistica ed automatica del principio affermato dalla Sez.

U, Nexhi, comporterebbe, in caso di appello di sentenza inappellabile, alla sistematica disapplicazione del quinto comma dell'art. 568 cod. proc. pen. con conseguenze aberranti ed inaccettabili.

Si pensi, per fare degli esempi, all'appello con il quale si censuri la pura e semplice errata applicazione di una norma di legge sostanziale, ovvero la violazione di una norma processuale sanzionata a pena di nullità assoluta ed insanabile o si reiteri l'eccezione di nullità di un atto processuale respinta in primo grado, o ancora si indichino (e magari si alleghino) le prove delle quali si deduce l'inesistenza ovvero l'omessa valutazione (cd. travisamento della prova).

Ciò non significa che l'intenzione dell'appellante non debba essere indagata, a condizione, però, che l'indagine non si arresti al dato formale del "nomen luris" impresso all'atto ma si estenda al suo contenuto, sì che è possibile far leva sull'effettiva volontà di proporre appello quando il mezzo di gravame si collochi del tutto, per petitum e causa petendi, fuori dai casi per i quali è consentito il ricorso per cassazione. 5.Tanto premesso, il ricorso è inammissibile perché, conformemente al mezzo di impugnazione proposto, devolve motivi non consentiti dalla legge nella fase di legittimità. 5.1.1 primi due motivi, infatti, sollecitano il riesame, nel merito, della decisione assunta dal Tribunale mediante il non consentito esame delle prove assunte nel corso del dibattimento delle quali l'imputato non deduce nemmeno il travisamento.

L'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione essere limitato - per espressa volontà del legislatore - a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l'adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento, o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali (Sez.

U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794; nel senso che il legislatore ha attribuito rilievo esclusivamente al testo del provvedimento impugnato, che si presenta quale elaborato dell'intelletto costituente un sistema logico in sé compiuto ed autonomo, il sindacato di legittimità è limitato alla verifica della coerenza strutturale della sentenza in sé e per sé considerata, necessariamente condotta alla stregua degli stessi parametri valutativi da cui essa è "geneticamente" informata, ancorché questi siano ipoteticamente sostituibili da altri, cfr. Sez.

U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260).

E' possibile estendere l'indagine di legittimità a specifici atti del processo solo in caso di travisamento della prova, vizio configurabile quando si introduce nella motivazione una informazione rilevante che non esiste nel processo o quando si omette la valutazione di una prova decisiva ai fini della pronuncia (Sez. 6, n. 5146 del 16/01/2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 258774; Sez. 2, n. 47035 del 03/10/2013, Giugliano, Rv. 257499).

Nel caso di specie, come detto, il ricorrente non deduce il vizio di travisamento della prova ed in ogni caso, a prescindere dalla decisività del vizio ed in violazione del principio di autosufficienza del ricorso, non allega i verbali delle prove travisate, né ne ha trascritto il contenuto integrale. 5.2.0rbene, dalla lettura della sentenza impugnata (di cui si è dato conto) risulta che la struttura era stata modificata rispetto alla sua consistenza originaria, essendo stata dimezzata e completata mediante la realizzazione di un nuovo muro a chiusura dei tre preesistenti.

Non si tratta, dunque, della sola posa in opera di un tetto leggero in legno, ancorché il Tribunale dia atto dell'esistenza di una travetta metallica trasversale interna. 5.3.Peraltro, secondo il consolidato indirizzo interpretativo di questa Corte, le disposizioni previste dagli artt. 83 e 95, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 del 2001, si applicano a tutte le costruzioni realizzate in zona sismica, anche alle opere edili con struttura in legno, a prescindere dai materiali utilizzati e dalle relative strutture, nonché dalla natura precaria o permanente dell'intervento, la cui sicurezza possa interessare la pubblica incolumità e per le quali si rende pertanto necessario il controllo preventivo da parte della P.A., a nulla rilevando l'impiego di materiali diversi rispetto alla muratura e al cemento armato ovvero la natura precaria dell'intervento (così, da ultimo, Sez. 3, n. 4567 del 10/10/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 273068 - 01; Sez. 3, n. 9126 del 16/11/2016, Aliberti, Rv. 269303 - 01; Sez. 3, n. 48950 del 04/11/2015, Baio, Rv. 266033; Sez. 3, n. 41151 del 05/07/2016, Pasqualino, n.m.; Sez. 7, ord. n. 41202 del 24/06/2016, n.m.). 5.4.Non rileva nemmeno il fatto che la costruzione si trovi all'interno di una proprietà privata, in quanto la disciplina in esame è volta a tutelare dagli effetti delle azioni sismiche la "pubblica incolumità", rientrando in tale concetto anche il possibile danno al singolo individuo e, quindi, allo stesso proprietario del manufatto (Sez. 3, n. 14432 del 29/02/2008, Morina, Rv. 239664; Sez. 3, n. 8221 del 17/03/1986, Sarda, Rv. 173564). 5.5.Inoltre, poiché le contravvenzioni previste dalla normativa antisismica puniscono inosservanze formali, volte a presidiare il controllo preventivo della pubblica amministrazione, l'effettiva pericolosità della costruzione realizzata senza l'autorizzazione del genio civile e senza le prescritte comunicazioni è del tutto irrilevante ai fini della sussistenza del reato e la verifica postuma dell'assenza del pericolo ed il rilascio del provvedimento abilitativo non incidono sulla illiceità della condotta, poiché gli illeciti sussistono in relazione al momento di inizio dell'attività (Sez. 3, n. 5738 del 13/05/1997, Petroni, Rv. 208299; Sez. 3, n. 41617 del 02/10/2007, 'ovine, Rv. 238007; Sez. 3, n. 27876 del 16/06/2015, Pro, Rv. 264201). 5.6.L'invocata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. presuppone accertamenti di natura fattuale non consentiti in sede di legittimità, né dalla lettura della sentenza i presupposti applicativi della norma appaiono di immediata evidenza (né l'applicazione della causa di non punibilità è stata chiesta al Tribunale in sede di discussione: il verbale non riporta la richiesta e non v'è contestazione sul punto). 5.7.Le richieste in tema di mitigazione del trattamento sanzionatorio e di applicazione delle circostanze attenuanti generiche sono state proposte in termini non ammessi in sede di legittimità.

In ogni caso, trattandosi di reato punito con pena pecuniaria, all'imputato è stata applicata una pena di gran lunga inferiore al medio edittale che non richiede, per la sua giustificazione, formule sacramentali, essendo sufficiente il richiamo agli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. 5.8.Quanto, invece, al diniego delle circostanze attenuanti generiche, il Tribunale ha fatto buon governo del principio secondo il quale il loro mancato riconoscimento può essere legittimamente giustificato con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la modifica dell'art. 62 bis, disposta con il D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modifiche nella legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente non è più sufficiente lo stato di incensuratezza dell'imputato (Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986; Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014, Papini, Rv. 260610; Sez. 1, n. 3529 del 22/09/2013, Stelitano, Rv. 195339). 5.9.Incomprensibile (ed immotivata) risulta la richiesta di applicazione della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 4), cod. pen. e dei benefici di legge, essendo stata concessa la sospensione condizionale della pena (nulla deduce il ricorrente a sostegno della non menzione) 6.Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso (che osta alla rilevazione d'ufficio della prescrizione maturata successivamente alla data del provvedimento impugnato) consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente (C.

Cost. sent. 7-13 giugno 2000, n. 186), l'onere delle spese del procedimento nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si fissa equitativamente, in ragione dei motivi dedotti, nell

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/03/2022 del TRIBUNALE di MESSINAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. Ricorso trattato ai sensi ex art.23, comma 8 del D.L. n.137/20. a [OSCURATO:PERSONA] 1.11 sig. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto appello avverso la sentenza del 15/03/2022 del Tribunale di Messina che l'ha dichiarato colpevole del reato di cui agli artt. 81, cpv., cod. pen., 95, in relazione agli artt. 85, 86, 93 e 94, d.P.R. n. 380 del 2001, e l'ha condannato alla pena di tremila euro di ammenda. 1.1.Articolando tre motivi chiede di essere assolto dal reato a lui ascritto, eventualmente anche ai sensi dell'art. 530, comma 2, cod. proc. pen., o, in via subordinata, di essere dichiarato non punibile per la speciale tenuità del fatto o, in via ulteriormente subordinata, che venga irrogata una pena pari al minimo edittale e/o che siano applicate le circostanze attenuanti generiche e quella di cui all'art. 62, n. 4), cod. pen., e concessi i doppi benefici. 2.Trattandosi di sentenza inappellabile (art. 593, comma 3, cod. proc. pen.), gli atti sono stati trasmessi dalla Corte di appello di Messina con provvedimento adottato ai sensi dell'art. 568, u.c., cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile. 2.L'imputato risponde del reato a lui ascritto per aver proceduto, in zona sismica, alla ristrutturazione di un manufatto (un vecchio rudere) di circa 10 mq. mediante il rinforzo delle pareti perimetrali realizzate in muratura e intonacate e l'integrale sostituzione della copertura con collocamento di un nuovo scatolare metallico, senza la prescritta autorizzazione, senza il preavviso all'ufficio del Genio Civile e senza la presentazione dei calcoli di stabilità. 2.1.La condanna si fonda sulle testimonianze di uno degli operanti e di un funzionario del Genio Civile, avendo il Tribunale disatteso la tesi difensiva della non necessità dell'autorizzazione per esser stato adoperato, per la nuova copertura, materiale ligneo. 2.2.Secondo il Tribunale «non vi è dubbio che, ricadendo in zona dichiarata sismica, la realizzazione della copertura del manufatto nonché della travetta metallica trasversale interna, come anche (...) Il rifacimento delle pareti perimetrali e la ristrutturazione del manufatto nel suo insieme, avuto riguardo alle caratteristiche strutturali, avrebbero potuto avere luce solo a seguito del rilascio del pertinente titolo abilitativo da parte del Genio Civile (...) non è tanto il materiale - prosegue il Tribunale - ma la necessità di verificare stabilità e resistenza dell'opera agli eventi sismici ad integrare i presupposti per l'intervento [del Genio Civile] tanto da esservi assoggettate anche opere in legno. La consistenza strutturale della nuova copertura, poi, vieppiù ancorata alle pareti tramite quella sorta di tra vetta metallica (ved. le fotografie), rende bene l'idea della necessità delle opportune previe verifiche previste dalla normativa antisismica, ad esempio sulla staticità e sulla resistenza agli eventi sismici, vieppiù avuto riguardo tra l'altro alle dimensioni dell'opera ed alla collocazione del manufatto, così accentuandosi i rischi e parimenti accrescendosi la necessità della tutela delle azioni sismiche della "pubblica incolumità" (..) la riconducibilità dell'opera di sostituzione della copertura in ambito per così dire interno al manufatto (essendo il tetto proiezione verticale esclusivamente della sua parte interna) non incide sulla rilevanza del fatto, dovuta invece alle ragioni prima descritte. Ma lo stesso può affermarsi anche con riferimento al consolidamento delle pareti perimetrali, come ha riferito il funzionario del Genio Civile, al fine appunto di verificarne la capacità di resistenza agli eventi sismici». Peraltro, secondo il Tribunale, una parte in muratura è senz'altro nuova: «il teste Visalli ha prima riferito che le dimensioni del manufatto accertate nel corso del sopralluogo erano diverse e più piccole di quelle del vecchio rudere, tanto da aver affermato che le vecchie pareti perimetrali erano state sfruttate solo in parte; poi invece ha modificato la sua valutazione sul presupposto che nel calcolo delle misure del manufatto la visura forse poteva avere ricompreso l'intera e più grande particella. Ora, fermo restando che la questione non appare decisiva, avuto riguardo ai sufficienti rilievi sulla copertura, deve smentirsi l'ispettore Visalli in quanto le misure del perimetro del manufatto rilevate dalla cartografia catastale precedente alla sua ristrutturazione indicano una maggior dimensione del rudere (calcolata in modo separato dall'ampiezza dell'area), come lo stesso Visalli aveva già affermato». Peraltro, il Tribunale aveva già precisato che «il manufatto «risultava più piccolo di quanto fosse prima della ristrutturazione, secondo quanto poi emerso dalle fotografie estrapolate da [OSCURATO:PERSONA] (che ne misuravano le dimensioni in quasi 20 m quadri) nonché, parimenti, della preesistente visura catastale, per cui se ne deduceva che le preesistenti pareti erano state sfruttate solo in parte». 2.3.Nel proporre appello, l'imputato aveva rimarcato la modestia dell'intervento edilizio (qualificato come di manutenzione) consistito esclusivamente nella messa in sicurezza e ricollocazione di un tetto leggero sui ruderi di un preesistente deposito di attrezzi agricoli di appena 10 mq. sprovvisto di impianti e servizi. Per tale motivo egli avrebbe dovuto essere assolto, anche per l'insufficienza della prova, o comunque prosciolto ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen.3.Tanto premesso, sono noti gli arresti di Sez. U, n. 45371 del 31 ottobre 2001, Bonaventura, Rv. 220221 e della coeva Sez. U, n. 45372 del 31/10/2001, [OSCURATO:PERSONA], n.m. secondo i quali «allorché un provvedimento giurisdizionale sia impugnato dalla parte interessata con un mezzo di gravame diverso da quello legislativamente prescritto, il giudice che riceve l'atto deve limitarsi, a norma dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., a verificare l'oggettiva impugnabilità del provvedimento, nonché l'esistenza di una "voluntas impugnationis", consistente nell'intento di sottoporre l'atto impugnato a sindacato giurisdizionale, e quindi trasmettere gli atti, non necessariamente previa adozione di un atto giurisdizionale, al giudice competente» (nello stesso senso, tra le più recenti, Sez. 5, n. 313 del 20/11/2020, Bruccoleri, Rv. 280168 - 01 ; Sez. 3, n. 40381 del 17/05/2019, Dorati, Rv. 276934 - 01; Sez. 6, n. 38253 del 05/06/2018, Borile, Rv. 273738). Alla Corte di cassazione, quale giudice competente, in questo caso, a conoscere dell'impugnazione, è riservata ogni valutazione sull'ammissibilità dell'impugnazione stessa, alla luce dei motivi per i quali il ricorso per Cassazione è tassativamente consentito (cfr. sul punto, in motivazione, le sentenze testé citate). 3.1.Secondo un diverso indirizzo, più recentemente ribadito da Sez. 3, n. 1589 del 14/11/2019, dep. 2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277945 - 01, l'impugnazione proposta con un mezzo di gravame diverso da quello prescritto è inammissibile quando dall'esame dell'atto si tragga la conclusione che la parte abbia effettivamente voluto ed esattamente denominato il mezzo di gravame non consentito dalla legge (nello stesso senso, Sez. 2, n. 41510 del 26/06/2018, Rv. 274246, Sez. 3, n. 21640 del 18/12/2017, Rv. 273149; Sez. 2, n. 47051 del 25/09/2013, Rv. 257481; Sez. 6, n. 7182 del 02/02/2011, Rv. 249452). Tale indirizzo affonda le proprie radici nel principio affermato da Sez. U, n. 16 del 26/11/1997, dep. 1998, Nexhi, Rv. 209336, secondo il quale, invece, «il precetto di cui al quinto comma dell'art. 568 cod. proc. pen., secondo cui l'impugnazione è ammissibile indipendentemente dalla qualificazione a essa data dalla parte che l'ha proposta, deve essere inteso nel senso che solo l'erronea attribuzione del "nomen juris" non può pregiudicare l'ammissibilità di quel mezzo di impugnazione di cui l'interessato, ad onta dell'inesatta "etichetta", abbia effettivamente inteso avvalersi: ciò significa che il giudice ha il potere-dovere di provvedere all'appropriata qualificazione del gravame, privilegiando rispetto alla formale apparenza la volontà della parte di attivare il rimedio all'uopo predisposto dall'ordinamento giuridico. Ma proprio perché la disposizione indicata è finalizzata alla salvezza e non alla modifica della volontà reale dell'interessato, al giudice non è consentito sostituire il mezzo d'impugnazione effettivamente voluto e propriamente denominato ma inammissibilmente proposto dalla parte, con quello, diverso, che sarebbe stato astrattamente ammissibile: in tale ipotesi, infatti, non può parlarsi di inesatta qualificazione giuridica del gravame, come tale suscettibile di rettifica "ope iudicis", ma di una infondata pretesa da sanzionare con l'inammissibilità». 3.2.Tale principio è stato espressamente confutato dalle citate sentenze "gemelle" Bonaventura-[OSCURATO:PERSONA] con ampia ed articolata motivazione della quale non ha tenuto conto Sez. 5, n. 8104 del 25/01/2007, Rv. 236521, che nel ribadire il principio affermato dalla Sez. U, Nexhi, non si è confrontata con le opposte ragioni a sostegno del suo superamento (né lo hanno fatto le successive Sez. 3, n. 23651 del 21/05/2008, Rv. 240053, Sez. 5, n. 35442 del 03/07/2009, Rv. 245150, Sez. 2, n. 41510 del 26/06/2018, cit.). In altre pronunce, l'applicazione della Sez. U, Nexhi, ha fatto seguito ad un esame sostanziale e non formale del mezzo di gravame la cui inammissibilità è stata dichiarata per l'insuscettibilità dello stesso ad essere qualificato alla stregua di un ricorso per cassazione. In questi casi, l'effettiva volontà dell'impugnante di proporre appello si è tradotta nella stesura di motivi e richieste del tutto estranei al petitum tipico del ricorso per cassazione, con conseguente inconvertibilità dell'appello (Sez. 6, n. 7182 del 02/02/2011, cit.; Sez. 5, n. 55830 del 08/10/2018, Rv. 274624). In altri casi, invece, il principio è stato applicato in ipotesi in cui il provvedimento impugnato avrebbe potuto essere appellato, con conseguente restituzione degli atti al giudice dell'impugnazione effettivamente competente e ciò sul rilievo che l'interpretazione della volontà del ricorrente escludeva l'intenzione di proporre ricorso per saltum (Sez. 2, n. 47051 del 25/09/2013, cit.). Peculiare il caso scrutinato da Sez. 3, n. 21640 del 18/12/2017, che, nell'esaminare l'ordinanza del tribunale dell'appello cautelare che aveva dichiarato inammissibile l'impugnazione proposta avverso un provvedimento emesso dal medesimo tribunale in funzione di giudice dell'esecuzione, ne ha sancito la correttezza osservando che «sarebbe stato onere del ricorrente chiarire gli elementi che avrebbero dovuto far ritenere al Tribunale - adito appunto in sede cautelare - che con l'atto dichiarato inammissibile i ricorrenti non avessero voluto effettivamente, ancorché erroneamente, adire precisamente, ancorché in modo sbagliato, il giudice competente, in sede di appello, relativamente ai provvedimenti resi nella fase cautelare del giudizio» aggiungendo che «la assenza di elementi in tal senso nonché di argomentazioni atte ad evidenziare che da parte dei ricorrenti non vi era stata la reale intenzione di continuare ad agire attraverso gli strumenti del processo cautelare, giustifica (...) la valutazione, operata col provvedimento ora impugnato, di inammissibilità dei ricorsi anche per ciò che concerne la impugnazione del provvedimento emesso in data 30 maggio 2017 dal Tribunale di Taranto in funzione di Giudice della esecuzione». Spiega al riguardo la sentenza che il principio sulla convertibilità del mezzo di impugnazione erroneamente prescelto (affermato dalle sentenze Bonaventura-[OSCURATO:PERSONA]) «deve essere coniugato con l'indicazione sempre da questa Corte più volte dettata - indicazione che si badi bene non costituisce l'espressione di un orientamento opposto al precedente, in quanto, semmai, ne specifica e delimita, senza contraddirli, i margini di operatività - secondo la quale è inammissibile l'impugnazione proposta con mezzo di gravame diverso da quello prescritto, quando dall'esame dell'atto si tragga la conclusione che la parte impugnante abbia effettivamente voluto esperire ed esattamente definito, secondo la sua volontà, il mezzo di gravame non consentito dalla legge». 3.3.AI di là, dunque, della peculiarità del caso da ultimo scrutinato, non si può affermare che il principio espresso dalle citate SSUU Bonaventura-[OSCURATO:PERSONA] (che il Collegio condivide ed al quale intende dare continuità) sia stato realmente messo in discussione al punto da dover sollecitare un nuovo intervento del massimo consesso di questa Corte. 3.4.Del resto, l'applicazione meccanicistica ed automatica del principio affermato dalla Sez. U, Nexhi, comporterebbe, in caso di appello di sentenza inappellabile, alla sistematica disapplicazione del quinto comma dell'art. 568 cod. proc. pen. con conseguenze aberranti ed inaccettabili. Si pensi, per fare degli esempi, all'appello con il quale si censuri la pura e semplice errata applicazione di una norma di legge sostanziale, ovvero la violazione di una norma processuale sanzionata a pena di nullità assoluta ed insanabile o si reiteri l'eccezione di nullità di un atto processuale respinta in primo grado, o ancora si indichino (e magari si alleghino) le prove delle quali si deduce l'inesistenza ovvero l'omessa valutazione (cd. travisamento della prova). Ciò non significa che l'intenzione dell'appellante non debba essere indagata, a condizione, però, che l'indagine non si arresti al dato formale del "nomen luris" impresso all'atto ma si estenda al suo contenuto, sì che è possibile far leva sull'effettiva volontà di proporre appello quando il mezzo di gravame si collochi del tutto, per petitum e causa petendi, fuori dai casi per i quali è consentito il ricorso per cassazione. 5.Tanto premesso, il ricorso è inammissibile perché, conformemente al mezzo di impugnazione proposto, devolve motivi non consentiti dalla legge nella fase di legittimità. 5.1.1 primi due motivi, infatti, sollecitano il riesame, nel merito, della decisione assunta dal Tribunale mediante il non consentito esame delle prove assunte nel corso del dibattimento delle quali l'imputato non deduce nemmeno il travisamento. L'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione essere limitato - per espressa volontà del legislatore - a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l'adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento, o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali (Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794; nel senso che il legislatore ha attribuito rilievo esclusivamente al testo del provvedimento impugnato, che si presenta quale elaborato dell'intelletto costituente un sistema logico in sé compiuto ed autonomo, il sindacato di legittimità è limitato alla verifica della coerenza strutturale della sentenza in sé e per sé considerata, necessariamente condotta alla stregua degli stessi parametri valutativi da cui essa è "geneticamente" informata, ancorché questi siano ipoteticamente sostituibili da altri, cfr. Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260). E' possibile estendere l'indagine di legittimità a specifici atti del processo solo in caso di travisamento della prova, vizio configurabile quando si introduce nella motivazione una informazione rilevante che non esiste nel processo o quando si omette la valutazione di una prova decisiva ai fini della pronuncia (Sez. 6, n. 5146 del 16/01/2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 258774; Sez. 2, n. 47035 del 03/10/2013, Giugliano, Rv. 257499). Nel caso di specie, come detto, il ricorrente non deduce il vizio di travisamento della prova ed in ogni caso, a prescindere dalla decisività del vizio ed in violazione del principio di autosufficienza del ricorso, non allega i verbali delle prove travisate, né ne ha trascritto il contenuto integrale. 5.2.0rbene, dalla lettura della sentenza impugnata (di cui si è dato conto) risulta che la struttura era stata modificata rispetto alla sua consistenza originaria, essendo stata dimezzata e completata mediante la realizzazione di un nuovo muro a chiusura dei tre preesistenti. Non si tratta, dunque, della sola posa in opera di un tetto leggero in legno, ancorché il Tribunale dia atto dell'esistenza di una travetta metallica trasversale interna. 5.3.Peraltro, secondo il consolidato indirizzo interpretativo di questa Corte, le disposizioni previste dagli artt. 83 e 95, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 del 2001, si applicano a tutte le costruzioni realizzate in zona sismica, anche alle opere edili con struttura in legno, a prescindere dai materiali utilizzati e dalle relative strutture, nonché dalla natura precaria o permanente dell'intervento, la cui sicurezza possa interessare la pubblica incolumità e per le quali si rende pertanto necessario il controllo preventivo da parte della P.A., a nulla rilevando l'impiego di materiali diversi rispetto alla muratura e al cemento armato ovvero la natura precaria dell'intervento (così, da ultimo, Sez. 3, n. 4567 del 10/10/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 273068 - 01; Sez. 3, n. 9126 del 16/11/2016, Aliberti, Rv. 269303 - 01; Sez. 3, n. 48950 del 04/11/2015, Baio, Rv. 266033; Sez. 3, n. 41151 del 05/07/2016, Pasqualino, n.m.; Sez. 7, ord. n. 41202 del 24/06/2016, n.m.). 5.4.Non rileva nemmeno il fatto che la costruzione si trovi all'interno di una proprietà privata, in quanto la disciplina in esame è volta a tutelare dagli effetti delle azioni sismiche la "pubblica incolumità", rientrando in tale concetto anche il possibile danno al singolo individuo e, quindi, allo stesso proprietario del manufatto (Sez. 3, n. 14432 del 29/02/2008, Morina, Rv. 239664; Sez. 3, n. 8221 del 17/03/1986, Sarda, Rv. 173564). 5.5.Inoltre, poiché le contravvenzioni previste dalla normativa antisismica puniscono inosservanze formali, volte a presidiare il controllo preventivo della pubblica amministrazione, l'effettiva pericolosità della costruzione realizzata senza l'autorizzazione del genio civile e senza le prescritte comunicazioni è del tutto irrilevante ai fini della sussistenza del reato e la verifica postuma dell'assenza del pericolo ed il rilascio del provvedimento abilitativo non incidono sulla illiceità della condotta, poiché gli illeciti sussistono in relazione al momento di inizio dell'attività (Sez. 3, n. 5738 del 13/05/1997, Petroni, Rv. 208299; Sez. 3, n. 41617 del 02/10/2007, 'ovine, Rv. 238007; Sez. 3, n. 27876 del 16/06/2015, Pro, Rv. 264201). 5.6.L'invocata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. presuppone accertamenti di natura fattuale non consentiti in sede di legittimità, né dalla lettura della sentenza i presupposti applicativi della norma appaiono di immediata evidenza (né l'applicazione della causa di non punibilità è stata chiesta al Tribunale in sede di discussione: il verbale non riporta la richiesta e non v'è contestazione sul punto). 5.7.Le richieste in tema di mitigazione del trattamento sanzionatorio e di applicazione delle circostanze attenuanti generiche sono state proposte in termini non ammessi in sede di legittimità. In ogni caso, trattandosi di reato punito con pena pecuniaria, all'imputato è stata applicata una pena di gran lunga inferiore al medio edittale che non richiede, per la sua giustificazione, formule sacramentali, essendo sufficiente il richiamo agli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. 5.8.Quanto, invece, al diniego delle circostanze attenuanti generiche, il Tribunale ha fatto buon governo del principio secondo il quale il loro mancato riconoscimento può essere legittimamente giustificato con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la modifica dell'art. 62 bis, disposta con il D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modifiche nella legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente non è più sufficiente lo stato di incensuratezza dell'imputato (Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986; Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014, Papini, Rv. 260610; Sez. 1, n. 3529 del 22/09/2013, Stelitano, Rv. 195339). 5.9.Incomprensibile (ed immotivata) risulta la richiesta di applicazione della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 4), cod. pen. e dei benefici di legge, essendo stata concessa la sospensione condizionale della pena (nulla deduce il ricorrente a sostegno della non menzione) 6.Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso (che osta alla rilevazione d'ufficio della prescrizione maturata successivamente alla data del provvedimento impugnato) consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente (C. Cost. sent. 7-13 giugno 2000, n. 186), l'onere delle spese del procedimento nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si fissa equitativamente, in ragione dei motivi dedotti, nell
Sentenza Cassazione n. 26808/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris