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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 10 maggio 2022

Cassazione n. 21128/2022

Testo disponibile della fonte

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la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 29606/2016 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in proprio; [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], in qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA] (c.f.

BLDGPP29CO2D748F), a sua volta erede di [OSCURATO:PERSONA] (c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), tutti rappresentati e difesi dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Padova elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] 22 presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrenti- contro; [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Lecce elettivamente domiciliato in Roma corso [OSCURATO:PERSONA] II presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- Avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del Veneto n. 642/16 depositata il 16/05/2016 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/05/2022 dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Procuratore Generale che conclude per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] I ricorrenti hanno proposto ricorso avverso gli avvisi di accertamento per l'IC, degli anni 2001 e 2002, in relazione a terreni denunciati come agricoli, ma ritenuti edificabili dal Comune.

Il ricorso è stato respinto in primo grado.

I contribuenti hanno proposto appello che la Commissione regionale tributaria del Veneto ha respinto sul rilievo che dall'esame della documentazione inerente ad una variante al PRG adottata dal Comune di Fossò nel 1998 risulta l'inserimento dei terreni in questione nella zona residenziale, qualificazione confermata da una sentenza del [OSCURATO:PERSONA], avendo i contribuenti instaurato anche un contenzioso amministrativo impugnando la delibera della Regione con la quale si approva la variante.

Avverso la predetta sentenza hanno proposto ricorso i contribuenti affidandosi a sei motivi.

Ha resistito il Comune con controricorso.

Il procuratore generale ha concluso per il rigetto.

Successivamente i contribuenti hanno depositato una memoria con la quale hanno dichiarato che non sussiste più l'interesse ad agire in considerazione della sopraggiunta decisione del giudice amministrativo sull'edificabilità dell'area.

Hanno pertanto rinunciato al ricorso.

La rinuncia è stata sottoscritta digitalmente dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] per conto del Comune di Fossò a titolo di accettazione.

In considerazione dell'intervenuta rinuncia, deve essere dichiarata la estinzione del processo ex art. 306, 390 e 391 c.p.c. con compensazione delle spese.

P.Q.M.

Dichiara l'estinzione del giudizio.

Compensa le spese Roma, camera di consiglio de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 29606/2016 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in proprio; [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], in qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA] (c.f. BLDGPP29CO2D748F), a sua volta erede di [OSCURATO:PERSONA] (c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), tutti rappresentati e difesi dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Padova elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] 22 presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrenti- contro; [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Lecce elettivamente domiciliato in Roma corso [OSCURATO:PERSONA] II presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- Avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del Veneto n. 642/16 depositata il 16/05/2016 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/05/2022 dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Procuratore Generale che conclude per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] I ricorrenti hanno proposto ricorso avverso gli avvisi di accertamento per l'IC, degli anni 2001 e 2002, in relazione a terreni denunciati come agricoli, ma ritenuti edificabili dal Comune. Il ricorso è stato respinto in primo grado. I contribuenti hanno proposto appello che la Commissione regionale tributaria del Veneto ha respinto sul rilievo che dall'esame della documentazione inerente ad una variante al PRG adottata dal Comune di Fossò nel 1998 risulta l'inserimento dei terreni in questione nella zona residenziale, qualificazione confermata da una sentenza del [OSCURATO:PERSONA], avendo i contribuenti instaurato anche un contenzioso amministrativo impugnando la delibera della Regione con la quale si approva la variante. Avverso la predetta sentenza hanno proposto ricorso i contribuenti affidandosi a sei motivi. Ha resistito il Comune con controricorso. Il procuratore generale ha concluso per il rigetto. Successivamente i contribuenti hanno depositato una memoria con la quale hanno dichiarato che non sussiste più l'interesse ad agire in considerazione della sopraggiunta decisione del giudice amministrativo sull'edificabilità dell'area. Hanno pertanto rinunciato al ricorso. La rinuncia è stata sottoscritta digitalmente dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] per conto del Comune di Fossò a titolo di accettazione. In considerazione dell'intervenuta rinuncia, deve essere dichiarata la estinzione del processo ex art. 306, 390 e 391 c.p.c. con compensazione delle spese. P.Q.M. Dichiara l'estinzione del giudizio. Compensa le spese Roma, camera di consiglio de
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