CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 51183/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Napoli del 12/12/2022; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso . [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Napoli ha respinto il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA] (detenuto dal 30 novembre 2017 in espiazione della pena inflittagli per il reato di tentato omicidio), avverso il provvedimento con cui il Magistrato di sorveglianza di Napoli aveva rigettato la sua istanza di permesso premio ex art.30-ter Ord. pen. In particolare, il Tribunale di sorveglianza ha osservato che la condotta inframuraria del detenuto non era stata sempre regolare avendo riportato una sanzione disciplinare (15 giorni di E.A.C. il 17 febbraio 2020 per il possesso di un telefono cellulare) e che, pur non essendo incorso in ulteriori episodi di carattere disciplinare, era necessario un ulteriore periodo di osservazione in carcere prima dell'eventuale ammissione a benefici penitenziari, tenuto conto della sua aggressività e pericolosità sociale considerato anche il reato per il quale egli è stato condannato. 2. Avverso la predetta ordinanza [OSCURATO:PERSONA], per mezzo dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, di seguito riprodotti nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen., insistendo per l'annullamento della stessa. 2.1. Con il primo motivo deduce, ai sensi dell'art.606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., la mancanza, contraddittorietà ed illogicità della motivazione relativamente al concetto di pericolosità sociale. Al riguardo osserva che — al contrario di quanto sostenuto nella ordinanza impugnata — nei suoi confronti era stata esclusa l'aggravante della premeditazione ed era stata invece riconosciuta l'attenuante della provocazione, di talché la valutazione rispetto alla sua pericolosità sociale era stata effettuata sulla base di una errata analisi della sentenza di condanna senza un approfondito esame del percorso di risocializzazione intrapreso in carcere dal ricorrente, senza tenere conto del parere espresso dal gruppo di osservazione e trattamento in ordine alla concessione del permesso premio e della avvenuta concessione della liberazione anticipata per l'intero periodo di carcerazione. 2.2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell'art.606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la violazione dell'art.30-ter Ord. pen. e dell'art.27 I 2 I Cost. poiché il Tribunale di sorveglianza, nel respingere il reclamo, si sarebbe concentrato unicamente sulla sentenza di condanna senza, invece, valutare l'andamento dell'osservazione inframuraria ed il tenore delle informative inviate dall'autorità di polizia circa l'assenza di indici recidivanti e di contiguità con ambienti criminali da parte del condannato. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è fondato per le ragioni di seguito esposte. 2. Il Tribunale ha ritenuto la persistenza della pericolosità sociale di [OSCURATO:PERSONA] dando, però, una motivazione insufficiente oltre che manifestamente illogica. 2.1. Invero, da un latol ha preso atto della regolare condotta del detenuto (fatta eccezione per l'episodio relativo al possesso del telefono cellulare), il quale ha aderito al percorso trattamentale e ha ammesso le proprie responsabilità tanto che il gruppo di osservazione aveva espresso parere favorevole alla concessione del permesso premio; dall'altro, ha posto l'accento, per ridimensionare i dati positivi appena prima ricordati„011a gravità del reato commesso , nonostante lo stesso risalga al 2017, e senza considerare che, di per sé, l'esistenza di reati gravi oggetto di condanna è il presupposto più che l'oggetto dell'esercizio del potere giudiziale di valutazione della domanda di permesso premio di un detenuto. Ha quindi apprezzato la necessità della prosecuzione del trattamento in ragione di una ancora parziale revisione critica rispetto al grave reato; e t ciò, se pure il compimento del percorso di revisione critica non sia requisito richiesto dalla legge nella valutazione della domanda di permesso premio. 2.2. Si è infatti affermato, in riferimento alla misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale - che è beneficio penitenziario ben più consistente del permesso premio e che implica, rispetto al permesso premio, un approfondimento maggiore del percorso trattamentale in ragione del principio di progressività - che "ai fini del giudizio prognostico in ordine alla realizzazione delle prospettive cui è finalizzato l'istituto ... non possono, di per sé, da soli, assumere decisivo rilievo, in senso negativo, elementi quali la gravità del reato per cui è intervenuta condanna, i precedenti penali o la mancata ammissione di colpevolezza, né può richiedersi, in positivo, la prova che il soggetto abbia compiuto una completa revisione critica del proprio passato, essendo sufficiente che, dai risultati dell'osservazione della personalità, emerga che un siffatto processo critico sia stato almeno avviato" - Sez. 1, n. 1410 del 30/10/2019, dep. 2020, Rv. 277924 -01. Pertanto il mancato completamento del processo di revisione critica del vissuto criminale non è elemento impeditivo ai fini della concessione di un permesso premio, potendo ritenersi sufficiente che il processo abbia avuto inizio in modo significativo. Nell'affermazione della sussistenza del pericolo di ripristino delle relazioni criminali il Tribunale ha ritenuto necessario l'approfondimento trattamentale, nonostante quanto evidenziato dal gruppo di osservazione e l'assenza di notizie circa il pericolo di recidiva e di legami con ambienti della criminalità. 3. In mancanza di una compiuta valutazione di tutti gli elementi di rilievo, l'ordinanza impugnata merita di essere annullata, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Napoli che, in piena autonomia decisionale, tenga però conto dei principi sopra delineati. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sor