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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 32381/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/07/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Napoli, con sentenza predibattimentale del 5.7.2022, in riforma della sentenza appellata, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per intervenuta prescrizione dei reati ascritti.

2. Ricorre per cassazione il difensore dell'imputato, deducendo la nullità della sentenza impugnata per violazione del principio del contraddittorio e dell'intervento dell'imputato nel processo.

3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per intervenuta prescrizione dei reati oggetto di contestazione.

4. Il ricorso è fondato.

La giurisprudenza di legittimità (cfr. Sez.

U, n. 28954 del 27/04/2017, Iannelli, Rv. 269809) ha affermato che l'adozione della sentenza predibattimentale non sia consentita nel giudizio di appello, stante il principio secondo cui al Giudice di secondo grado non è consentito pronunciare sentenza predibattimentale di proscioglimento ai sensi dell'art. 469 cod. proc. pen., in quanto il combinato disposto degli artt. 598, 599 e 601 cod. proc. pen. non effettua alcun rinvio, esplicito o implicito, a tale disciplina, né la pronuncia predibattimentale può essere ammessa ai sensi dell'art. 129, comma 1, cod. proc. pen., poiché l'obbligo del giudice di dichiarare immediatamente la sussistenza di una causa di non punibilità presuppone un esercizio della giurisdizione con effettiva pienezza del contraddittorio.

Le stesse Sezioni Unite Iannelli avevano anche statuito che, pur determinandosi, in tal caso, una nullità assoluta e insanabile della sentenza predibattimentale emessa in sede di appello, la causa estintiva del reato doveva ritenersi prevalente sulla nullità - sempreché non risultasse evidente ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen. la prova dell'innocenza dell'imputato - determinando la carenza di interesse dell'imputato a proporre impugnazione avverso la sentenza predibattimentale dichiarativa della prescrizione.

Tale orientamento, tuttavia, è stato superato dalla sentenza n. 111 del 2022 della Corte costituzionale che, dopo aver analizzato il diritto vivente sedimentatosi a partire dalla decisione delle Sezioni Unite Iannelli, ha ritenuto l'interpretazione così validata in contrasto con gli artt. 24, secondo comma, e 2 (U 111, secondo comma, Cost.; è stato, così, dichiarato incostituzionale l'art. 568, comma 4, cod. proc. pen., laddove interpretato nel senso che sia inammissibile, per carenza di interesse ad impugnare, il ricorso per cassazione proposto dall'imputato avverso sentenza di appello che, in fase predibattimentale e senza alcuna forma di contraddittorio, abbia dichiarato non doversi procedere per intervenuta prescrizione del reato.

Pertanto, diversamente da quanto in precedenza affermato, è ormai pacifico che sussiste l'interesse dell'imputato a proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza d'appello che, in fase predibattimentale e senza contraddittorio, abbia dichiarato non doversi procedere nei confronti dell'imputato per essersi estinto il reato per prescrizione (cfr. Sez. 5, n. 44417 del 05/10/2022, Rv. 283811 - 01).

5. Alle superiori considerazioni consegue l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata - in quanto affetta da nullità assoluta e insanabile per mancata instaurazione del contraddittorio processuale - e la restituzione degli atti alla Corte di appello affinché proceda al giudizio con le forme di rito.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone la trasmissione degli atti alla Corte d'appello di Napoli, per l'ulteriore corso.

Così deciso il 25 maggio 2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/07/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Napoli, con sentenza predibattimentale del 5.7.2022, in riforma della sentenza appellata, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per intervenuta prescrizione dei reati ascritti. 2. Ricorre per cassazione il difensore dell'imputato, deducendo la nullità della sentenza impugnata per violazione del principio del contraddittorio e dell'intervento dell'imputato nel processo. 3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per intervenuta prescrizione dei reati oggetto di contestazione. 4. Il ricorso è fondato. La giurisprudenza di legittimità (cfr. Sez. U, n. 28954 del 27/04/2017, Iannelli, Rv. 269809) ha affermato che l'adozione della sentenza predibattimentale non sia consentita nel giudizio di appello, stante il principio secondo cui al Giudice di secondo grado non è consentito pronunciare sentenza predibattimentale di proscioglimento ai sensi dell'art. 469 cod. proc. pen., in quanto il combinato disposto degli artt. 598, 599 e 601 cod. proc. pen. non effettua alcun rinvio, esplicito o implicito, a tale disciplina, né la pronuncia predibattimentale può essere ammessa ai sensi dell'art. 129, comma 1, cod. proc. pen., poiché l'obbligo del giudice di dichiarare immediatamente la sussistenza di una causa di non punibilità presuppone un esercizio della giurisdizione con effettiva pienezza del contraddittorio. Le stesse Sezioni Unite Iannelli avevano anche statuito che, pur determinandosi, in tal caso, una nullità assoluta e insanabile della sentenza predibattimentale emessa in sede di appello, la causa estintiva del reato doveva ritenersi prevalente sulla nullità - sempreché non risultasse evidente ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen. la prova dell'innocenza dell'imputato - determinando la carenza di interesse dell'imputato a proporre impugnazione avverso la sentenza predibattimentale dichiarativa della prescrizione. Tale orientamento, tuttavia, è stato superato dalla sentenza n. 111 del 2022 della Corte costituzionale che, dopo aver analizzato il diritto vivente sedimentatosi a partire dalla decisione delle Sezioni Unite Iannelli, ha ritenuto l'interpretazione così validata in contrasto con gli artt. 24, secondo comma, e 2 (U 111, secondo comma, Cost.; è stato, così, dichiarato incostituzionale l'art. 568, comma 4, cod. proc. pen., laddove interpretato nel senso che sia inammissibile, per carenza di interesse ad impugnare, il ricorso per cassazione proposto dall'imputato avverso sentenza di appello che, in fase predibattimentale e senza alcuna forma di contraddittorio, abbia dichiarato non doversi procedere per intervenuta prescrizione del reato. Pertanto, diversamente da quanto in precedenza affermato, è ormai pacifico che sussiste l'interesse dell'imputato a proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza d'appello che, in fase predibattimentale e senza contraddittorio, abbia dichiarato non doversi procedere nei confronti dell'imputato per essersi estinto il reato per prescrizione (cfr. Sez. 5, n. 44417 del 05/10/2022, Rv. 283811 - 01). 5. Alle superiori considerazioni consegue l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata - in quanto affetta da nullità assoluta e insanabile per mancata instaurazione del contraddittorio processuale - e la restituzione degli atti alla Corte di appello affinché proceda al giudizio con le forme di rito. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone la trasmissione degli atti alla Corte d'appello di Napoli, per l'ulteriore corso. Così deciso il 25 maggio 2