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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 42241/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Napolif2aterny, -\0 visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso; sentite le conclusioni del difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA], ristretto in custodia cautelare in carcere per il delitto di partecipazione ad associazione finalizzata al traffico di stupefacenti all'interno del carcere di [OSCURATO:PERSONA], con ruolo direttivo di un'articolazione della stessa, affida al proprio difensore l'impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame di Napoli dello scorso 5 aprile, che ha confermato il provvedimento cautelare nei suoi confronti.

2. In due motivi, il ricorso denuncia vizi cumulativi di motivazione in punto di esistenza di un'associazione ex art. 74, d.P.R. n. 309 del 1990, e, comunque, di attribuzione all'indagato di un ruolo direttivo all'interno di essa.

2.1. Si assume, anzitutto, che il Tribunale si sia ripiegato sulle valutazioni del provvedimento cautelare genetico, senza affrontare le censure proposte con il riesame sull'attendibilità delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, sulle quali si fondano le accuse.

Si lamenta, inoltre, che costoro abbiano riferito esclusivamente di una pluralità di singole transazioni illegali, che tuttavia non dimostrerebbe, di per sé sola, l'esistenza di una struttura organizzata e munita di un'apprezzabile stabilità, invece necessaria per la configurabilità dell'ipotizzata associazione criminale, tanto più per un sodalizio destinato ad operare all'interno di un contesto sfavorevole come quello carcerario (la stessa ordinanza, invero, parla di associazione "sui generis").

In proposito, il ricorso pone in rilievo l'esiguità del periodo di codetenzione dei collaboratori con l'Autore ed il carattere puramente congetturale dell'affermazione del Tribunale per cui la durata del sodalizio e la partecipazione allo stesso dell'indagato si sarebbero protratte anche oltre quel periodo.

2.2. Quanto al ruolo direttivo, si sostiene che quegli si sarebbe limitato a ricevere la droga dall'esterno, suddividerla e smerciarla, anche con la collaborazione di altri detenuti.

Mancherebbe, pertanto, quel ruolo gestorio dell'attività illegale e dell'altrui collaborazione, che invece è presupposto per l'assunzione della qualità di organizzatore; inoltre, collide con l'ipotesi accusatoria lo scopo perseguito dall'Autore, che non era quello di alimentare gli introiti finanziari del gruppo, ma soltanto quello di ottenere in pagamento prodotti alimentari e di consumo. [OSCURATO:PERSONA]

1. Entrambe le doglianze non possono essere ammesse.

2. La prima è aspecifica, e comunque volta ad una rivalutazione del quadro probatorio, che esula dai compiti della Corte di cassazione.

Al giudizio di attendibilità dei collaboranti, quale formulato dal Tribunale, il ricorso praticamente non oppone alcuna osservazione critica, limitandosi ad enunciare, per ognuno di essi, isolati aspetti d'incongruenza del loro narrato, senza tuttavia spiegare perché essi minerebbero la complessiva tenuta logica della motivazione.

Quanto, poi, al carattere organizzato del sodalizio, l'ordinanza impugnata richiama essenzialmente quanto più diffusamente esposto da quella applicativa della misura ed il ricorso, anziché illustrarne eventuali profili critici ed evidenziare le lacune della motivazione del provvedimento del Tribunale rispetto a quanto specificamente devolutogli con il riesame, si risolve in generiche affermazioni di stile, dando rilievo, in concreto, soltanto al dato cronologico della limitata codetenzione tra l'indagato ed uno solo, peraltro, dei collaboranti che lo hanno variamente accusato.

Non si confronta criticamente, invece, con la ragionevole deduzione del Tribunale per cui, in ragione delle modalità d'ingresso della droga, delle quantità significative introdotte, della diffusione del fenomeno in quella struttura carceraria, del diretto coinvolgimento di agenti di polizia penitenziaria ivi in servizio, nonché dell'avvicendamento tra i vari detenuti nella gestione del traffico man mano che entravano ed uscivano dal carcere, deve concludersi per l'esistenza di una stabile organizzazione criminale finalizzata alla realizzazione di quei traffici.

3. Il secondo motivo di ricorso, relativo al ruolo direttivo dell'indagato, è manifestamente infondato.

La qualifica di organizzatore, all'interno di un'associazione criminosa dedita al traffico di sostanze stupefacenti, spetta a chi assume poteri di gestione, quand'anche non pienamente autonomi, in uno specifico e rilevante settore operativo del gruppo.

Tale deve ritenersi, in particolare, colui il quale svolga compiti di coordinamento dell'attività degli associati, in modo da assicurare, attraverso una continua assistenza, la piena funzionalità dell'organismo criminale, pur non essendo necessario che tale ruolo sia svolto con riferimento all'associazione nella sua interezza, potendo risultare sufficiente la gestione di una sua rilevante articolazione (in questi termini, tra molte altre analoghe, Sez. 6, n. 38240 del 07/12/2017, Anioke, Rv. 273737).

E' sufficiente, allora, rilevare come, secondo quanto emerge dalla ricostruzione del Tribunale, l'odierno ricorrente curasse in prima persona le ordinazioni ai fornitori, provvedesse ai pagamenti attraverso collaboratori esterni, nonché gestisse la distribuzione all'interno del carcere, avvalendosi dell'ausilio di altri detenuti ai suoi ordini.

4. L'inammissibilità del ricorso comporta obbligatoriamente - ai sensi dell'art. 616, cod. proc. pen. - la condanna del proponente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, non ravvisandosi una sua assenza di colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds.

Corte Cost., sent. n. 186 del 13 giugno 2000).

Detta somma, considerando la manifesta assenza di pregio degli argomenti addotti, va fissata in tremila euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, di

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Napolif2aterny, -\0 visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso; sentite le conclusioni del difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], ristretto in custodia cautelare in carcere per il delitto di partecipazione ad associazione finalizzata al traffico di stupefacenti all'interno del carcere di [OSCURATO:PERSONA], con ruolo direttivo di un'articolazione della stessa, affida al proprio difensore l'impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame di Napoli dello scorso 5 aprile, che ha confermato il provvedimento cautelare nei suoi confronti. 2. In due motivi, il ricorso denuncia vizi cumulativi di motivazione in punto di esistenza di un'associazione ex art. 74, d.P.R. n. 309 del 1990, e, comunque, di attribuzione all'indagato di un ruolo direttivo all'interno di essa. 2.1. Si assume, anzitutto, che il Tribunale si sia ripiegato sulle valutazioni del provvedimento cautelare genetico, senza affrontare le censure proposte con il riesame sull'attendibilità delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, sulle quali si fondano le accuse. Si lamenta, inoltre, che costoro abbiano riferito esclusivamente di una pluralità di singole transazioni illegali, che tuttavia non dimostrerebbe, di per sé sola, l'esistenza di una struttura organizzata e munita di un'apprezzabile stabilità, invece necessaria per la configurabilità dell'ipotizzata associazione criminale, tanto più per un sodalizio destinato ad operare all'interno di un contesto sfavorevole come quello carcerario (la stessa ordinanza, invero, parla di associazione "sui generis"). In proposito, il ricorso pone in rilievo l'esiguità del periodo di codetenzione dei collaboratori con l'Autore ed il carattere puramente congetturale dell'affermazione del Tribunale per cui la durata del sodalizio e la partecipazione allo stesso dell'indagato si sarebbero protratte anche oltre quel periodo. 2.2. Quanto al ruolo direttivo, si sostiene che quegli si sarebbe limitato a ricevere la droga dall'esterno, suddividerla e smerciarla, anche con la collaborazione di altri detenuti. Mancherebbe, pertanto, quel ruolo gestorio dell'attività illegale e dell'altrui collaborazione, che invece è presupposto per l'assunzione della qualità di organizzatore; inoltre, collide con l'ipotesi accusatoria lo scopo perseguito dall'Autore, che non era quello di alimentare gli introiti finanziari del gruppo, ma soltanto quello di ottenere in pagamento prodotti alimentari e di consumo. [OSCURATO:PERSONA] 1. Entrambe le doglianze non possono essere ammesse. 2. La prima è aspecifica, e comunque volta ad una rivalutazione del quadro probatorio, che esula dai compiti della Corte di cassazione. Al giudizio di attendibilità dei collaboranti, quale formulato dal Tribunale, il ricorso praticamente non oppone alcuna osservazione critica, limitandosi ad enunciare, per ognuno di essi, isolati aspetti d'incongruenza del loro narrato, senza tuttavia spiegare perché essi minerebbero la complessiva tenuta logica della motivazione. Quanto, poi, al carattere organizzato del sodalizio, l'ordinanza impugnata richiama essenzialmente quanto più diffusamente esposto da quella applicativa della misura ed il ricorso, anziché illustrarne eventuali profili critici ed evidenziare le lacune della motivazione del provvedimento del Tribunale rispetto a quanto specificamente devolutogli con il riesame, si risolve in generiche affermazioni di stile, dando rilievo, in concreto, soltanto al dato cronologico della limitata codetenzione tra l'indagato ed uno solo, peraltro, dei collaboranti che lo hanno variamente accusato. Non si confronta criticamente, invece, con la ragionevole deduzione del Tribunale per cui, in ragione delle modalità d'ingresso della droga, delle quantità significative introdotte, della diffusione del fenomeno in quella struttura carceraria, del diretto coinvolgimento di agenti di polizia penitenziaria ivi in servizio, nonché dell'avvicendamento tra i vari detenuti nella gestione del traffico man mano che entravano ed uscivano dal carcere, deve concludersi per l'esistenza di una stabile organizzazione criminale finalizzata alla realizzazione di quei traffici. 3. Il secondo motivo di ricorso, relativo al ruolo direttivo dell'indagato, è manifestamente infondato. La qualifica di organizzatore, all'interno di un'associazione criminosa dedita al traffico di sostanze stupefacenti, spetta a chi assume poteri di gestione, quand'anche non pienamente autonomi, in uno specifico e rilevante settore operativo del gruppo. Tale deve ritenersi, in particolare, colui il quale svolga compiti di coordinamento dell'attività degli associati, in modo da assicurare, attraverso una continua assistenza, la piena funzionalità dell'organismo criminale, pur non essendo necessario che tale ruolo sia svolto con riferimento all'associazione nella sua interezza, potendo risultare sufficiente la gestione di una sua rilevante articolazione (in questi termini, tra molte altre analoghe, Sez. 6, n. 38240 del 07/12/2017, Anioke, Rv. 273737). E' sufficiente, allora, rilevare come, secondo quanto emerge dalla ricostruzione del Tribunale, l'odierno ricorrente curasse in prima persona le ordinazioni ai fornitori, provvedesse ai pagamenti attraverso collaboratori esterni, nonché gestisse la distribuzione all'interno del carcere, avvalendosi dell'ausilio di altri detenuti ai suoi ordini. 4. L'inammissibilità del ricorso comporta obbligatoriamente - ai sensi dell'art. 616, cod. proc. pen. - la condanna del proponente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, non ravvisandosi una sua assenza di colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186 del 13 giugno 2000). Detta somma, considerando la manifesta assenza di pregio degli argomenti addotti, va fissata in tremila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, di
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