Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 gennaio 1969

Cassazione n. 31733/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 14/01/1969 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 03/03/1991 avverso la sentenza del 22/03/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];OSSERVA Ritenuto che le medesime censure sulla mancata prevalenza delle attenuanti generiche - v. motivo di appello - sono manifestamente infondate in quanto in relazione a [OSCURATO:PERSONA], è stata correttamente rilevata l'ostatività della recidiva qualificata (non contestata); e, in relazione a [OSCURATO:PERSONA], l'insussistenza di elementi a sostegno della richiesta.

Che, senza alcun profilo di illegalità della pena, questa è stata comunque motivatamente ridotta in appello per entrambi gli imputati.

Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 27.5.2022

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 14/01/1969 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 03/03/1991 avverso la sentenza del 22/03/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];OSSERVA Ritenuto che le medesime censure sulla mancata prevalenza delle attenuanti generiche - v. motivo di appello - sono manifestamente infondate in quanto in relazione a [OSCURATO:PERSONA], è stata correttamente rilevata l'ostatività della recidiva qualificata (non contestata); e, in relazione a [OSCURATO:PERSONA], l'insussistenza di elementi a sostegno della richiesta. Che, senza alcun profilo di illegalità della pena, questa è stata comunque motivatamente ridotta in appello per entrambi gli imputati. Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 27.5.2022
Sentenza Cassazione n. 31733/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris