CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 30 maggio 2022
Cassazione n. 26311/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/05/2022 della CORTE APPELLO di ANCONAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile. udito il difensore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] insiste affinché venga annullata la sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza emessa il 30 maggio 2022 la Corte di appello di Ancona ha confermato quella del 19 giugno 2019 del Tribunale della stessa città che ha ritenuto [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato consistito nel compiere atti diretti a procurare l'ingresso, nel territorio dello Stato, di cinque cittadini di nazionalità cinese. Il reato è stato ritenuto commesso con fine di profitto e con l'aggravante dell'avere favorito l'ingresso illegale di cinque persone. 2. L'imputata, titolare dell'impresa individuale [OSCURATO:PERSONA], è stata giudicata responsabile del reato ascrittole, in concorso con il ragioniere [OSCURATO:PERSONA], sulla base della documentazione in atti e della deposizione del luogotenente della Guardia di Finanza di Jesi. Risulta dalla sentenza di primo grado che [OSCURATO:PERSONA] ha presentato, nel mese di marzo 2006, tramite Fantini, richiesta di nulla osta al lavoro subordinato per alcuni cittadini cinesi e, effettuata l'integrazione della documentazione inizialmente ritenuta insufficiente dagli Uffici amministrativi competenti, ha ottenuto il rilascio del nulla osta al lavoro subordinato per cinque lavoratori (uno dei quali da adibire a lavoro domestico). Dall'istruttoria è emersa la difformità tra la documentazione prodotta ai citati fini e quella presente nell'anagrafe tributaria nella quale il reddito dell'impresa dell'imputata risultava pari a zero. 2.1. Nel pronunciare sui motivi di appello, la Corte marchigiana ha, dapprima, operato un richiamo alla ricostruzione fattuale della sentenza del Tribunale escludendo la fondatezza dell'eccezione difensiva riferita all'ascrivibilità della condotta delittuosa al solo ragioniere Fantini poiché questi ha concorso alla commissione del reato integrato dalla condotta dell'imputata consistita nella presentazione di istanze di nulla osta al lavoro subordinato per lavoratori destinati alla propria ditta. Alle istanze è stata allegata documentazione non veritiera relativa al reddito di impresa. Da ciò è stata desunta la condotta concorsuale dell'imputata connotata dal fine di profitto, per essere stato rilasciato il nulla osta proprio sulla base di quella documentazione. 2.2. In ordine alla richiesta di derubricazione del reato ai sensi dell'art./5, comma 8-bis, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, i giudici di appello hanno disatteso l'istanza difensiva segnalando la circostanza che l'imputata ha commesso la condotta in contestazione mediante la documentazione attestante l'esistenza di un falso reddito e che tale condotta non è stata limitata al rilascio di un singolo titolo di soggiorno. 2.3. Con riguardo alla mancata concessione delle attenuanti generiche la Corte di appello ha confermato la decisione del primo giudice evidenziando l'inserimento dell'attività illecita nel contesto di quella più vasta caratterizzata dal coinvolgimento di un numero notevole di persone. Ha, inoltre, assegnato rilievo all'essere l'imputata gravata da precedenti specifici. 3. Avverso la sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, per mezzo del proprio difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando cinque motivi. 3.1. Con il primo ha eccepito mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione ai sensi dell'art. 606, lett. e), cod. proc. pen. relativamente alla prova di colpevolezza. L'istruttoria avrebbe consentito di acquisire la prova che Fantini ha operato in piena autonomia anche nella trasmissione delle richieste di nulla osta, nella predisposizione della documentazione e nella trasmissione agli uffici competenti. A tale proposito, ha riportato alcuni passaggi della deposizione del teste di polizia giudiziaria escusso dalle cui dichiarazioni è emerso che il ragioniere ha autonomamente inoltrato l'integrazione della documentazione inizialmente ritenuta insufficiente dagli uffici preposti al rilascio dei nulla oste. 3.2. Con il secondo motivo è stata dedotta l'esistenza del medesimo vizio di cui al motivo precedente con riferimento al profitto del quale, sin dall'atto di impugnazione di merito, era stata evidenziata la mancanza. La Corte di appello ha ritenuto tale elemento configurabile in ragione dell'avvenuto rilascio del nulla osta in conseguenza della presentazione della documentazione falsa. La ricorrente ha evidenziato l'illogicità del passaggio della motivazione in ragione della impossibilità di desumere il profitto dall'avvenuto rilascio del nulla osta, potendo, semmai, quell'elemento discendere dall'effettivo «utilizzo lavorativo» dei soggetti che hanno fatto ingresso nel territorio nazionale. Nel caso di specie, non sarebbe emerso alcun rapporto personale o lavorativo tra coloro che hanno fatto ingresso in Italia e l'imputata. Mancando ogni accertamento circa l'effettiva utilizzazione degli immigrati nell'azienda dell'imputata, il fine di profitto (necessario, all'epoca di commissione del reato contestato, ai fini dell'integrazione dello stesso) non potrebbe ritenersi dimostrato. 3.3. Con il terzo motivo è stata eccepita la violazione di legge in relazione alla ritenuta sussistenza dell'aggravante dell'essere stato favorito l'ingresso di cinque persone. Uno degli stranieri, infatti, ha fatto ingresso come lavoratore domestico con conseguente mancanza dell'elemento costitutivo del profitto. 3.4. Il quarto motivo contiene la censura di violazione di legge per la mancata derubricazione del reato in quello meno grave di cui all'art. 5, comma 8-bis, d.lgs n. 286 del 1998. La circostanza che tutta l'attività funzionale all'ingresso degli stranieri è stata compiuta da Fantini renderebbe, sostanzialmente, illogica la motivazione della Corte di appello resa sul punto. 3.5. Con il quinto motivo la ricorrente ha eccepito il vizio di violazione di legge con riguardo alla mancata concessione delle attenuanti generiche. 5. Il difensore dell'imputata ha presentato tempestiva richiesta di discussione orale. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Vertendosi in tema di sentenze di primo e secondo grado che sono pervenute al medesimo esito decisorio, vanno applicati i principi elaborati dalla giurisprudenza adi questa Corte in materia di, così detta, «doppia conforme». E' stato affermato, e viene qui ribadito, che «ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, la struttura giustificativa della sentenza di appello si salda con quella di primo grado, per formare un unico complessivo corpo argomentativo, allorquando i giudici del gravame, esaminando le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli del primo giudice ed operando frequenti riferimenti ai passaggi logico giuridici della prima sentenza, concordino nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento della decisione» (Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Arentieri, Rv. 257595 e numerose altre conformi). Avendo il giudice di appello operato un preliminare rinvio alla condivisa decisione di primo grado (pag. 2 della sentenza) e proceduto alla disamina del materiale probatorio secondo canoni valutativi omogenei a quelli adottati dal Tribunale, il principio riportato può trovare piena applicazione. 1 Il primo motivo è inammissibile in quanto generico, aspecifico, oltre che manifestamente infondato. 3 t, Il ruolo concorsuale dell'imputata è stato illustrato in termini lineari e privi di vizi motivazionali manifesti e, a tal fine, è stato assegnato rilievo preminente alla circostanza che, al di là del ruolo dell'intermediario Fantini, è stata la ricorrente a sottoscrivere le istanze di rilascio del nulla osta di lavoro presentando documentazione reddituale falsa. La circostanza che la Dong si sia avvalsa di Fantini, non esclude la responsabilità concorsuale della prima che, secondo la ricostruzione della Corte di appello, ha contribuito in maniera decisiva alla condotta illecita, non potendo essere stata all'oscuro del dato reddituale e non avendo neppure contestato l'attribuibilità alla stesa della sottoscrizione apposta in calce all'istanza di nulla osta. Pertanto, il motivo di ricorso, sul punto, appare teso a valorizzare un elemento (il ruolo di Fantini) già preso in considerazione da entrambi i giudici di merito (sul punto anche pag. 8 della sentenza di primo grado) e motivatamente disatteso. 4. Con riferimento all'elemento del profitto, trova applicazione la formulazione dell'art. 12, comma 3, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 applicabile ratione temporis, ossia quella che definiva la fattispecie di reato nel modo seguente: «salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre profitto anche indiretto, compie atti diretti a procurare l'ingresso di taluno nel territorio dello Stato in violazione delle disposizioni del presente testo unico, ovvero a procurare l'ingresso illegale in altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente». Va condiviso l'orientamento secondo cui il profitto rilevante è solo quello dell'utilità intesa in senso economico - patrimoniale e la circostanza deve ritenersi sussistente laddove la condotta si presenta funzionale al conseguimento del profitto (avendo la circostanza carattere teleologico) non essendo, invece, necessario che lo stesso venga effettivamente conseguito. In tal senso Sez. 1, n. 35510 del 30/05/2019, Fantini, Rv. 27661 che, in motivazione, si sofferma ampiamente sul punto. Nel caso di specie, la sentenza di primo grado ha evidenziato come la condotta dell'imputata sia stata finalizzata alla fruizione delle prestazioni lavorative degli immigrati, interpretando correttamente l'aggravante in senso finalistico. A fronte di tale argomentazione, la sentenza di appello ha ritenuto dimostrato il profitto dalla circostanza che è stato rilasciato il richiesto nulla osta per i lavoratori stranieri.A fronte di tale motivazione, la circostanza che non sia emersa la prova della effettiva utilizzazione dei lavoratori, proprio per la natura teleologica della circostanza aggravante, non integra elemento tale da mettere in crisi la ricostruzione dei giudici di merito atteso che, per integrare la circostanza, non è necessario il conseguimento del vantaggio economico, ma solo che la condotta sia finalizzata al suo ottenimento. 4. E' manifestamente infondato il terzo motivo di ricorso con il quale si contesta la sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 12, comma 3-bis, d.lgs. n. 286 del 1998 in relazione al numero delle persone (cinque) essendo stato erroneamente computato anche il lavoratore che sarebbe dovuto essere destinato a lavori domestici. Si tratta di argomentazione che va disattesa in ragione del fatto che non è contestato che la richiesta di nulla osta, anche per tale lavoratore domestico, sia stata presentata dall'imputata con le medesime modalità utilizzate per gli altri lavoratori. Non è esplicitato il motivo per cui, per tale lavoratore, dovrebbe escludersi la finalità di profitto e, quindi, il corrispondente motivo di ricorso (contenente, fra l'altro, un'argomentazione non presente nei motivi di appello avverso la sentenza di primo grado) è inammissibile. 5. Il quarto motivo riferito alla mancata derubricazione del reato in quello, meno grave, di cui all'art. 5, comma 8-bis, d.lgs. n. 286 del 1998 è inammissibile in quanto generico e, anch'esso, aspecifico. La Corte di appello ha disatteso il corrispondente motivo di appello valorizzando la circostanza che la condotta dell'imputata è stata finalizzata a determinare l'ingresso illegale degli stranieri nel territorio nazionale. Tale motivazione è stata contrastata nel motivo di ricorso in esame con un'argomentazione eccentrica rispetto alla effettiva ratio decidendi della sentenza, atteso che la censura si fonda sulla affermata, ancora una volta, ascrivibilità della condotta delittuosa al solo Fantini. Si tratta di circostanza che, all'evidenza, nulla ha a che vedere con la motivazione che la Corte di appello ha posto a fondamento della propria decisione. 6. Inammissibile, infine, il quinto motivo di ricorso riferito alle attenuanti generiche per le quali non vi sarebbe stata motivazione e, comunque, sarebbero stati trascurati elementi puntualmente indicati. La motivazione, contrariamente a quanto ritenuto dalla ricorrente, è stata resa e si fonda sui precedenti penali dell'imputata e sulla «non irrilevante entità» dell'intera condotta caratterizzata dal numero elevato di soggetti coinvolti. Sul punto, vale richiamare la costante giurisprudenza di questa Corte secondo cui «l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche non costituisce un diritto conseguente all'assenza di elementi negativi connotanti la personalità del soggetto, ma richiede elementi di segno positivo, dalla cui assenza legittimamente deriva il diniego di concessione delle stesse» (Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281590 - 01). Nel caso in esame, non solo è stata evidenziata la mancanza di elementi positivi, ma è stata messa in evidenza la presenza di elementi negativi quali quelli indicati. Per completezza, si ribadisce che «al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all'uopo sufficiente» (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02 e numerose altre conformi precedenti). 5. Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile. Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuaki e, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza di elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» al versamento della somma, equitativamente fissata in euro tremila, in favore della cassa delle ammende. P