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CassazionedecretoSezione 1

Cassazione n. 30818/2026

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le di Messina del 19/12/2025visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con decreto in data 19.12.2025, il G.i.p. del Tribunale di Messina haprovveduto su una opposizione presentata da [OSCURATO:PERSONA] ex art.59 d.lgs. n 159 del 2011 avverso il provvedimento con cui l’[OSCURATO:DATA_NASCITA] è statoformato e reso esecutivo lo stato passivo, tra le altre, della società Procoim,sottoposta a confisca penale con sentenza del 9.10.2018, definitiva il 13.1.2022.1.1 L’ordinanza dà atto che la [OSCURATO:PERSONA] aveva avanzato domanda nei confrontidella Procoim per ottenere l'ammissione del credito derivante dal pagamento delprezzo di un contratto preliminare di compravendita di immobili in corso dicostruzione nel rione [OSCURATO:PERSONA] di Messina, per cui deduceva di avercorrisposto la somma di 562.000 euro in buona fede, ignorando il nesso distrumentalità tra il credito e l’attività illecita.

L'ammissione era stata rigettata dalG.i.p., che aveva ritenuto l'assenza di buona fede in considerazione di una serie diindici, quali il numero degli immobili promessi, l'importo complessivo corrisposto,le caratteristiche e la residenza del promissario acquirente e la diretta mediazionedi uno degli indagati.1.2 Con l'atto di opposizione, è stata censurata la disparità di trattamentorispetto ad altri promissari acquirenti ammessi e si è evidenziato che la mancataammissione sia frutto di mal governo dei principi che regolano la valutazione inordine alla strumentalità del credito e alla buona fede.Infatti, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe chiarito in termini verosimili le ragioni per cui,pur essendo nata e residente a Viterbo, aveva deciso di effettuare un acquisto cosìimpegnativo in termini economici, convinta della buona presentazione delcomplesso in costruzione e del fatto che l'affare era seguito da un noto studiolegale nella città.

Inoltre, il pagamento immediato e anticipato sarebbe statoeffettuato per ottenere un congruo sconto sul prezzo finale.

È stato specificato,inoltre, che l'evocazione della figura del titolare dello studio legale Andrea LoCastro, poi condannato per concorso esterno in associazione mafiosa, sia statastrumentalizzata a danno della [OSCURATO:PERSONA], che non aveva mai avuto rapportipersonali con il predetto e che aveva ritenuto rassicurante il suo coinvolgimentomolti anni prima dell'inizio delle indagini.1.3 Il G.i.p. ha rigettato l'opposizione, premettendo la sussistenza delprerequisito della strumentalità del credito all'attività criminosa, in quanto èemerso nel procedimento di merito che il complesso immobiliare in costruzionefosse nella piena disponibilità di [OSCURATO:PERSONA], condannato come capo di unaconsorteria mafiosa messinese riconducibile al clan Santapaola di Catania e deditaalla commissione di plurime attività illecite.

Infatti, le varie società che si sonoavvicendate nella gestione dell'affare erano gestite di fatto da [OSCURATO:PERSONA] attraverso ilcoimputato [OSCURATO:PERSONA].

Tra le attività di interesse per il sodalizio mafioso, spiccala costruzione del complesso edilizio messinese che è stato finanziato tramitel'investimento di risorse di provenienza illecita.Ciò posto, le doglianze difensive in ordine alla buona fede della [OSCURATO:PERSONA] –secondo il giudice dell’opposizione – non sono persuasive.

Le obiettive anomalieche hanno sorretto le ingenti dazioni, le quali costituiscono un unicum rispetto agliulteriori crediti ammessi aventi ad oggetto un più limitato versamento di caparree di acconti, inducono a confermare la valutazione del primo giudice, anche per lamancata dimostrazione della liceità della provvista.Non persuade lo scopo di investimento a Messina da parte dell’opponente,giacché il complesso in costruzione sorgeva in una zona cittadina degradata eperiferica, tanto che gli alloggi erano interessati dalla partecipazione a un bandocomunale di edilizia personale popolare.Peraltro, la [OSCURATO:PERSONA] ha corrisposto importi pari a 250.000 euro addiritturaprima della stipula dei contratti preliminari, che peraltro non contengononemmeno l'indicazione degli estremi della concessione edilizia e della data di iniziodei lavori.

La stessa opponente ha corrisposto un'ulteriore dazione sino alpagamento integrale anticipato, senza neanche pretendere la polizza fideiussoriache il venditore si era riservato di fornire, e ha trascurato ogni comportamento diordinaria diligenza durante l'andamento dei lavori.

Infatti, ha lei stessa allegato diessersi resa conto solo a distanza di tre anni che gli immobili erano ancora allostato rustico.Si tratta di circostanze che, complessivamente valutate, inducono a ritenerele dazioni talmente incaute da non poter essere avvenute in buona fede, ciò chenon è suscettibile di essere smentito nemmeno dall'azione successivamenteintrapresa in sede civile.2.

Avverso il predetto provvedimento, ha proposto ricorso per cassazione ildifensore di [OSCURATO:PERSONA], articolando un unico motivo, con cuideduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., violazione dilegge in relazione all'art. 52, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 159 del 2011 conriferimento alla strumentalità del credito alla attività criminosa.Il provvedimento impugnato desume la sussistenza del requisito dellastrumentalità del credito dal fatto che il complesso immobiliare era finanziato conproventi illeciti.

Sotto questo aspetto, si fonda, però, su una ricostruzionegravemente viziata, perché non svolge alcuna reale verifica in ordine al momentogenetico dell'erogazione, alla posizione dell’interessata e alla concreta funzionedelle somme versate.La ricostruzione delle attività criminali di [OSCURATO:PERSONA] e del sodalizio dicui questi era a capo non è idonea, di per sé, a dimostrare la strumentalità dellesomme versate dalla [OSCURATO:PERSONA], mancando qualsiasi accertamento circa l'esistenzadi un nesso tra tali erogazioni e le attività illecite dell'associazione.

Peraltro, sitratta di somme versate attraverso strumenti tracciabili, che sono state corrisposteesclusivamente in esecuzione di atti negoziali aventi ad oggetto beni immobiliconclusi con una società risultante pienamente operativa sul mercato in condizionidi apparente liceità, i cui soci e rappresentanti legali non sono mai stati ritenutipartecipi o contigui all'associazione criminale.[OSCURATO:PERSONA] non ha mai intrattenuto rapporti con [OSCURATO:PERSONA] o con altrisoggetti coinvolti nelle vicende criminali oggetto del procedimento penale e nonha mai avuto modo di percepire indici sintomatici di una gestione mafiosa dellainiziativa immobiliare.La strumentalità del credito deve essere rigorosamente accertata conriferimento al momento della erogazione, verificando se il pagamento fossedestinato a sostenere o a rafforzare l'attività illecita, ciò che nel caso di specie nonè provato.La mancata esplicitazione del riferimento a una contiguità della [OSCURATO:PERSONA] conqualcuno degli imputati costituisce già di per sé una violazione di legge.

Ilcontraente con cui la opponente ha avuto contatto è rimasto estraneo all'interaprocedura e il G.i.p. non ha tenuto conto che tra la sottoscrizione del compromessoe la scoperta del malaffare sono trascorsi circa sei anni, un periodo di tempo taleda escludere una correlazione tra i due momenti.

Ed è significativo che, comerisulta dalla documentazione in atti, la [OSCURATO:PERSONA], avuta notizia delle modifichesocietarie, abbia immediatamente comunicato la volontà di recedere dal contratto,ciò che non ha avuto seguito tanto da costringerla ad agire per la sua esecuzione.È erronea anche la valorizzazione, nella decisione impugnata, della successivacessione della società con cui la [OSCURATO:PERSONA] aveva stipulato i contratti.

Il subentrodi una diversa società, poi rivelatasi espressione del sodalizio mafioso, costituisceun evento successivo del tutto imprevedibile, che non può essere utilizzato perqualificare retroattivamente come illecite e strumentali erogazioni che al momentodella loro effettuazione erano del tutto lecite e sorrette da una valida causacontrattuale.

Le vicende successive possono rilevare solo se sono sintomatiche diuna consapevolezza o contiguità originaria e la buonafede non viene meno a causadella successiva immissione del credito in un circuito criminoso, dovendosi avereriguardo all'atto genetico del rapporto obbligatorio.In definitiva, il provvedimento impugnato realizza una illegittima estensionedella confisca a somme di denaro che sarebbero entrate nella disponibilitàdell'associazione mafiosa non per volontà o finalità della [OSCURATO:PERSONA], bensì pereffetto di vicende societarie sopravvenute totalmente estranee alla sua sfera dicontrollo.3.

Con requisitoria scritta del 17.4.2016, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale hachiesto il rigetto del ricorso, in quanto il decidente ha adeguatamente illustrato glielementi che comprovano la riferibilità delle società coinvolte nell’affareimmobiliare a [OSCURATO:PERSONA], e, quanto alla buona fede della ricorrente, ha fattobuon governo dei principi ermeneutici di legittimità, ricostruendo adeguatamentela complessiva operazione negoziale ed evidenziando le circostanze che fannoragionevolmente ritenere inverosimile il totale affidamento apparentementeriposto dalla [OSCURATO:PERSONA] nella liceità dell’affare.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso è infondato.1.

L’esame del motivo attraverso cui si articola il ricorso deve muovere dalrilievo che con esso è stata dedotta la sola violazione di legge penale conriferimento all’art. 52 d.lgs. n. 159 del 2011, benché, in tema di impugnazioni dimisure di prevenzione patrimoniali, il ricorso per cassazione avverso il decreto chedecide sulle opposizioni allo stato passivo e sulle impugnazioni dei crediti ammessinel procedimento di accertamento dei diritti dei terzi possa essere proposto, exart. 59, comma 9, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, per tutti i motivi di cui all'art.606 cod. proc. pen., non essendo, in tal caso, applicabili gli artt. 10 e 27, stessodecreto, che limitano i vizi deducibili alla sola violazione di legge (Sez. 6, n. 525dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], dep. 2023, M.P.S. [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., Rv. 284106 – 01;Sez. 1, n. 12172 del 20/2/2019, [OSCURATO:PERSONA] S.r.l, Rv. 276171 – 01).Ciò premesso, è da escludersi, innanzitutto, che nel provvedimentoimpugnato sia rimasto integrato un “error in iudicando”, in quanto il giudice dellaprevenzione, in pieno ossequio al disposto dell’art. 52, comma 1, lett. b), d.lgs. n.159 del 2011, ha correttamente provveduto, in ordine logico, a verificare "inprimis" il nesso di strumentalità del credito rispetto all'attività illecita del propostoe, all'esito, gli elementi dimostrativi di buona fede addotti dal creditore, anche allaluce dei parametri indicati dal comma 3 dello stesso art. 52 (Sez. 6, n. 12510 del2/2/2022, Vieni, Rv. 283108 – 01; Sez. 6, n. 55715 del 22/11/2017, [OSCURATO:SOCIETA]., Rv. 272232 – 01).2.

Occorre, pertanto, verificare, a questo punto, se la dedotta violazione dilegge non sia stata integrata piuttosto da un vizio della motivazione tale da renderel'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancanteo privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e, quindi,inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (cfr., ingenerale, Sez.

U, n. 25080 del 28/5/2003, Pellegrino, Rv. 224611 - 01).Per vero, si tratta di doglianza che prospetta solo in modo frammentario lostesso ricorso, il quale si snoda, invece, attraverso censure fondateessenzialmente su una lettura alternativa degli elementi di fatto che il G.i.p. haposto alla base della decisione, ambendo a fornirne una determinata diversainterpretazione.In primo luogo, la motivazione del decreto impugnato in relazione al requisitodella strumentalità del credito non può essere considerata – come protestato dalricorrente – meramente apodittica o apparente, per tale dovendosi intendere solola motivazione del tutto avulsa dalle risultanze processuali o che si avvalga diargomentazioni di puro genere o di asserzioni apodittiche o di proposizioni privedi efficacia dimostrativa (Sez. 5, n. 9677 del 14/7/2014, dep. 2015, P.g. in proc.Vassallo, Rv. 263100 – 01; Sez. 5, n. 24862 del 19/5/2010, Mastrogiovanni,Rv. 247682 – 01).Il G.i.p., infatti, ha innanzitutto operato un congruo riferimento alle risultanzedel procedimento di cognizione per desumerne la riconducibilità del complessoimmobiliare confiscato alla disponibilità di [OSCURATO:PERSONA], condannato qualeesponente di vertice di un sodalizio criminale operante in Messina, che gestiva difatto, per il tramite di persona di sua fiducia, tutte le società immobiliari che sisono avvicendate nel tempo della gestione dell’affare immobiliare in questione.Egli, in pratica, si avvaleva di un sistema di imprese formalmente intestate a terzi,grazie alle quali otteneva partecipazioni in lavori pubblici e reinvestiva capitaliilleciti.Di conseguenza, non può certo dirsi che sia fittizio o inesistente ilragionamento del giudice a sostegno della decisione circa la prova del nesso distrumentalità tra il credito e l'attività illecita del prevenuto.Del resto, il ricorso stesso non contesta sostanzialmente la ricostruzione delprofilo criminale di [OSCURATO:PERSONA] e della sua attività di infiltrazione nel settore edilizio,né contesta che l’iniziativa immobiliare cui partecipò la [OSCURATO:PERSONA] fossericonducibile – per quanto emerso successivamente nel processo – ad un sistemacriminale.Il ricorso afferma, però, che la [OSCURATO:PERSONA] non ha avuto la possibilità,nell’ambito dei rapporti intrattenuti ai fini dell’acquisto dell’immobile con personeformalmente estranee a contesti associativi, di “percepire indici sintomatici di unagestione mafiosa dell’iniziativa immobiliare”.3.

In questa prospettiva, pertanto, si tratta di prendere in considerazione lavalutazione del giudice circa gli elementi dimostrativi di buona fede addotti dalcreditore.Sotto questo profilo, è da ritenersi, entro i confini tracciati dallo stesso ricorsonei termini sopra delineati, che l’ordinanza impugnata si sia correttamenteadeguatamente fondato le proprie conclusioni in ordine all’assenza di buona fededel creditore – oltre che sulle risultanze del processo di cognizione – su unaplausibile ricostruzione della anomala condotta dell’opponente che, va aggiuntoper completezza, anche a volere superare i confini entro i quali lo stesso ricorrenteha inteso circoscrivere le proprie doglianze, non palesa alcuna illogicità ocontraddittorietà.Il G.i.p. ha considerato del tutto ragionevolmente le incongruenze di tipologico ravvisabili nella situazione di chi, risiedendo a distanza di diverse centinaiadi chilometri dal luogo in cui si determina a effettuare un investimento, acquistiquattro appartamenti ancora da costruire, destinati a edilizia popolare e situati inzona periferica e degradata, corrispondendo la somma di 250.000 euro primaancora della stipula del preliminare (peraltro, privo, poi, finanche della indicazionedegli estremi del permesso di costruire e della data di inizio di lavori), oltre che inassenza di polizza fideiussoria, e completando in seguito il pagamento anticipatoed integrale della dubbia operazione quando gli immobili si trovano ancora allostato rustico.Di conseguenza, il provvedimento impugnato non ha affatto inferito inmaniera meccanica il difetto di buona fede, ma ha escluso l’incolpevoleaffidamento del creditore sulla base di elementi concreti in fatto, relativi sia allecondizioni del creditore sia alle oggettive caratteristiche dell’operazione negozialeda cui è sorto il credito, che hanno consentito di pervenire senza incoerenze ocontraddizioni all’affermazione della finalizzazione illecita del credito stesso.In definitiva, l’ordinanza individua in modo argomentato gli indicatori da cuitrae dimostrazione della assenza di buona fede dell’opponente, mentre il ricorsoconsiste essenzialmente nella proposta di una diversa valutazione degli elementiacquisiti, con l’adozione di parametri diversi di interpretazione dei fatti che il G.i.p.ha invece posto alla base della decisione negativa con motivazione nient’affattoapparente o apodittica, la quale, pertanto, si sottrae alle censure concretamentearticolate nel ricorso.4.

Alla luce di quanto fin qui complessivamente considerato, dunque, il ricorsodeve essere rigettato, con la conseguente condanna della ricorrente, ex art. 616,comma 3, cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali.

P.Q.MRigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così deciso il 29.5.2026Il Consigliere estensore Il PresidentePaolo [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
le di Messina del 19/12/2025visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con decreto in data 19.12.2025, il G.i.p. del Tribunale di Messina haprovveduto su una opposizione presentata da [OSCURATO:PERSONA] ex art.59 d.lgs. n 159 del 2011 avverso il provvedimento con cui l’[OSCURATO:DATA_NASCITA] è statoformato e reso esecutivo lo stato passivo, tra le altre, della società Procoim,sottoposta a confisca penale con sentenza del 9.10.2018, definitiva il 13.1.2022.1.1 L’ordinanza dà atto che la [OSCURATO:PERSONA] aveva avanzato domanda nei confrontidella Procoim per ottenere l'ammissione del credito derivante dal pagamento delprezzo di un contratto preliminare di compravendita di immobili in corso dicostruzione nel rione [OSCURATO:PERSONA] di Messina, per cui deduceva di avercorrisposto la somma di 562.000 euro in buona fede, ignorando il nesso distrumentalità tra il credito e l’attività illecita. L'ammissione era stata rigettata dalG.i.p., che aveva ritenuto l'assenza di buona fede in considerazione di una serie diindici, quali il numero degli immobili promessi, l'importo complessivo corrisposto,le caratteristiche e la residenza del promissario acquirente e la diretta mediazionedi uno degli indagati.1.2 Con l'atto di opposizione, è stata censurata la disparità di trattamentorispetto ad altri promissari acquirenti ammessi e si è evidenziato che la mancataammissione sia frutto di mal governo dei principi che regolano la valutazione inordine alla strumentalità del credito e alla buona fede.Infatti, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe chiarito in termini verosimili le ragioni per cui,pur essendo nata e residente a Viterbo, aveva deciso di effettuare un acquisto cosìimpegnativo in termini economici, convinta della buona presentazione delcomplesso in costruzione e del fatto che l'affare era seguito da un noto studiolegale nella città. Inoltre, il pagamento immediato e anticipato sarebbe statoeffettuato per ottenere un congruo sconto sul prezzo finale. È stato specificato,inoltre, che l'evocazione della figura del titolare dello studio legale Andrea LoCastro, poi condannato per concorso esterno in associazione mafiosa, sia statastrumentalizzata a danno della [OSCURATO:PERSONA], che non aveva mai avuto rapportipersonali con il predetto e che aveva ritenuto rassicurante il suo coinvolgimentomolti anni prima dell'inizio delle indagini.1.3 Il G.i.p. ha rigettato l'opposizione, premettendo la sussistenza delprerequisito della strumentalità del credito all'attività criminosa, in quanto èemerso nel procedimento di merito che il complesso immobiliare in costruzionefosse nella piena disponibilità di [OSCURATO:PERSONA], condannato come capo di unaconsorteria mafiosa messinese riconducibile al clan Santapaola di Catania e deditaalla commissione di plurime attività illecite. Infatti, le varie società che si sonoavvicendate nella gestione dell'affare erano gestite di fatto da [OSCURATO:PERSONA] attraverso ilcoimputato [OSCURATO:PERSONA]. Tra le attività di interesse per il sodalizio mafioso, spiccala costruzione del complesso edilizio messinese che è stato finanziato tramitel'investimento di risorse di provenienza illecita.Ciò posto, le doglianze difensive in ordine alla buona fede della [OSCURATO:PERSONA] –secondo il giudice dell’opposizione – non sono persuasive. Le obiettive anomalieche hanno sorretto le ingenti dazioni, le quali costituiscono un unicum rispetto agliulteriori crediti ammessi aventi ad oggetto un più limitato versamento di caparree di acconti, inducono a confermare la valutazione del primo giudice, anche per lamancata dimostrazione della liceità della provvista.Non persuade lo scopo di investimento a Messina da parte dell’opponente,giacché il complesso in costruzione sorgeva in una zona cittadina degradata eperiferica, tanto che gli alloggi erano interessati dalla partecipazione a un bandocomunale di edilizia personale popolare.Peraltro, la [OSCURATO:PERSONA] ha corrisposto importi pari a 250.000 euro addiritturaprima della stipula dei contratti preliminari, che peraltro non contengononemmeno l'indicazione degli estremi della concessione edilizia e della data di iniziodei lavori. La stessa opponente ha corrisposto un'ulteriore dazione sino alpagamento integrale anticipato, senza neanche pretendere la polizza fideiussoriache il venditore si era riservato di fornire, e ha trascurato ogni comportamento diordinaria diligenza durante l'andamento dei lavori. Infatti, ha lei stessa allegato diessersi resa conto solo a distanza di tre anni che gli immobili erano ancora allostato rustico.Si tratta di circostanze che, complessivamente valutate, inducono a ritenerele dazioni talmente incaute da non poter essere avvenute in buona fede, ciò chenon è suscettibile di essere smentito nemmeno dall'azione successivamenteintrapresa in sede civile.2. Avverso il predetto provvedimento, ha proposto ricorso per cassazione ildifensore di [OSCURATO:PERSONA], articolando un unico motivo, con cuideduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., violazione dilegge in relazione all'art. 52, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 159 del 2011 conriferimento alla strumentalità del credito alla attività criminosa.Il provvedimento impugnato desume la sussistenza del requisito dellastrumentalità del credito dal fatto che il complesso immobiliare era finanziato conproventi illeciti. Sotto questo aspetto, si fonda, però, su una ricostruzionegravemente viziata, perché non svolge alcuna reale verifica in ordine al momentogenetico dell'erogazione, alla posizione dell’interessata e alla concreta funzionedelle somme versate.La ricostruzione delle attività criminali di [OSCURATO:PERSONA] e del sodalizio dicui questi era a capo non è idonea, di per sé, a dimostrare la strumentalità dellesomme versate dalla [OSCURATO:PERSONA], mancando qualsiasi accertamento circa l'esistenzadi un nesso tra tali erogazioni e le attività illecite dell'associazione. Peraltro, sitratta di somme versate attraverso strumenti tracciabili, che sono state corrisposteesclusivamente in esecuzione di atti negoziali aventi ad oggetto beni immobiliconclusi con una società risultante pienamente operativa sul mercato in condizionidi apparente liceità, i cui soci e rappresentanti legali non sono mai stati ritenutipartecipi o contigui all'associazione criminale.[OSCURATO:PERSONA] non ha mai intrattenuto rapporti con [OSCURATO:PERSONA] o con altrisoggetti coinvolti nelle vicende criminali oggetto del procedimento penale e nonha mai avuto modo di percepire indici sintomatici di una gestione mafiosa dellainiziativa immobiliare.La strumentalità del credito deve essere rigorosamente accertata conriferimento al momento della erogazione, verificando se il pagamento fossedestinato a sostenere o a rafforzare l'attività illecita, ciò che nel caso di specie nonè provato.La mancata esplicitazione del riferimento a una contiguità della [OSCURATO:PERSONA] conqualcuno degli imputati costituisce già di per sé una violazione di legge. Ilcontraente con cui la opponente ha avuto contatto è rimasto estraneo all'interaprocedura e il G.i.p. non ha tenuto conto che tra la sottoscrizione del compromessoe la scoperta del malaffare sono trascorsi circa sei anni, un periodo di tempo taleda escludere una correlazione tra i due momenti. Ed è significativo che, comerisulta dalla documentazione in atti, la [OSCURATO:PERSONA], avuta notizia delle modifichesocietarie, abbia immediatamente comunicato la volontà di recedere dal contratto,ciò che non ha avuto seguito tanto da costringerla ad agire per la sua esecuzione.È erronea anche la valorizzazione, nella decisione impugnata, della successivacessione della società con cui la [OSCURATO:PERSONA] aveva stipulato i contratti. Il subentrodi una diversa società, poi rivelatasi espressione del sodalizio mafioso, costituisceun evento successivo del tutto imprevedibile, che non può essere utilizzato perqualificare retroattivamente come illecite e strumentali erogazioni che al momentodella loro effettuazione erano del tutto lecite e sorrette da una valida causacontrattuale. Le vicende successive possono rilevare solo se sono sintomatiche diuna consapevolezza o contiguità originaria e la buonafede non viene meno a causadella successiva immissione del credito in un circuito criminoso, dovendosi avereriguardo all'atto genetico del rapporto obbligatorio.In definitiva, il provvedimento impugnato realizza una illegittima estensionedella confisca a somme di denaro che sarebbero entrate nella disponibilitàdell'associazione mafiosa non per volontà o finalità della [OSCURATO:PERSONA], bensì pereffetto di vicende societarie sopravvenute totalmente estranee alla sua sfera dicontrollo.3. Con requisitoria scritta del 17.4.2016, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale hachiesto il rigetto del ricorso, in quanto il decidente ha adeguatamente illustrato glielementi che comprovano la riferibilità delle società coinvolte nell’affareimmobiliare a [OSCURATO:PERSONA], e, quanto alla buona fede della ricorrente, ha fattobuon governo dei principi ermeneutici di legittimità, ricostruendo adeguatamentela complessiva operazione negoziale ed evidenziando le circostanze che fannoragionevolmente ritenere inverosimile il totale affidamento apparentementeriposto dalla [OSCURATO:PERSONA] nella liceità dell’affare.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso è infondato.1. L’esame del motivo attraverso cui si articola il ricorso deve muovere dalrilievo che con esso è stata dedotta la sola violazione di legge penale conriferimento all’art. 52 d.lgs. n. 159 del 2011, benché, in tema di impugnazioni dimisure di prevenzione patrimoniali, il ricorso per cassazione avverso il decreto chedecide sulle opposizioni allo stato passivo e sulle impugnazioni dei crediti ammessinel procedimento di accertamento dei diritti dei terzi possa essere proposto, exart. 59, comma 9, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, per tutti i motivi di cui all'art.606 cod. proc. pen., non essendo, in tal caso, applicabili gli artt. 10 e 27, stessodecreto, che limitano i vizi deducibili alla sola violazione di legge (Sez. 6, n. 525dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], dep. 2023, M.P.S. [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., Rv. 284106 – 01;Sez. 1, n. 12172 del 20/2/2019, [OSCURATO:PERSONA] S.r.l, Rv. 276171 – 01).Ciò premesso, è da escludersi, innanzitutto, che nel provvedimentoimpugnato sia rimasto integrato un “error in iudicando”, in quanto il giudice dellaprevenzione, in pieno ossequio al disposto dell’art. 52, comma 1, lett. b), d.lgs. n.159 del 2011, ha correttamente provveduto, in ordine logico, a verificare "inprimis" il nesso di strumentalità del credito rispetto all'attività illecita del propostoe, all'esito, gli elementi dimostrativi di buona fede addotti dal creditore, anche allaluce dei parametri indicati dal comma 3 dello stesso art. 52 (Sez. 6, n. 12510 del2/2/2022, Vieni, Rv. 283108 – 01; Sez. 6, n. 55715 del 22/11/2017, [OSCURATO:SOCIETA]., Rv. 272232 – 01).2. Occorre, pertanto, verificare, a questo punto, se la dedotta violazione dilegge non sia stata integrata piuttosto da un vizio della motivazione tale da renderel'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancanteo privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e, quindi,inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (cfr., ingenerale, Sez. U, n. 25080 del 28/5/2003, Pellegrino, Rv. 224611 - 01).Per vero, si tratta di doglianza che prospetta solo in modo frammentario lostesso ricorso, il quale si snoda, invece, attraverso censure fondateessenzialmente su una lettura alternativa degli elementi di fatto che il G.i.p. haposto alla base della decisione, ambendo a fornirne una determinata diversainterpretazione.In primo luogo, la motivazione del decreto impugnato in relazione al requisitodella strumentalità del credito non può essere considerata – come protestato dalricorrente – meramente apodittica o apparente, per tale dovendosi intendere solola motivazione del tutto avulsa dalle risultanze processuali o che si avvalga diargomentazioni di puro genere o di asserzioni apodittiche o di proposizioni privedi efficacia dimostrativa (Sez. 5, n. 9677 del 14/7/2014, dep. 2015, P.g. in proc.Vassallo, Rv. 263100 – 01; Sez. 5, n. 24862 del 19/5/2010, Mastrogiovanni,Rv. 247682 – 01).Il G.i.p., infatti, ha innanzitutto operato un congruo riferimento alle risultanzedel procedimento di cognizione per desumerne la riconducibilità del complessoimmobiliare confiscato alla disponibilità di [OSCURATO:PERSONA], condannato qualeesponente di vertice di un sodalizio criminale operante in Messina, che gestiva difatto, per il tramite di persona di sua fiducia, tutte le società immobiliari che sisono avvicendate nel tempo della gestione dell’affare immobiliare in questione.Egli, in pratica, si avvaleva di un sistema di imprese formalmente intestate a terzi,grazie alle quali otteneva partecipazioni in lavori pubblici e reinvestiva capitaliilleciti.Di conseguenza, non può certo dirsi che sia fittizio o inesistente ilragionamento del giudice a sostegno della decisione circa la prova del nesso distrumentalità tra il credito e l'attività illecita del prevenuto.Del resto, il ricorso stesso non contesta sostanzialmente la ricostruzione delprofilo criminale di [OSCURATO:PERSONA] e della sua attività di infiltrazione nel settore edilizio,né contesta che l’iniziativa immobiliare cui partecipò la [OSCURATO:PERSONA] fossericonducibile – per quanto emerso successivamente nel processo – ad un sistemacriminale.Il ricorso afferma, però, che la [OSCURATO:PERSONA] non ha avuto la possibilità,nell’ambito dei rapporti intrattenuti ai fini dell’acquisto dell’immobile con personeformalmente estranee a contesti associativi, di “percepire indici sintomatici di unagestione mafiosa dell’iniziativa immobiliare”.3. In questa prospettiva, pertanto, si tratta di prendere in considerazione lavalutazione del giudice circa gli elementi dimostrativi di buona fede addotti dalcreditore.Sotto questo profilo, è da ritenersi, entro i confini tracciati dallo stesso ricorsonei termini sopra delineati, che l’ordinanza impugnata si sia correttamenteadeguatamente fondato le proprie conclusioni in ordine all’assenza di buona fededel creditore – oltre che sulle risultanze del processo di cognizione – su unaplausibile ricostruzione della anomala condotta dell’opponente che, va aggiuntoper completezza, anche a volere superare i confini entro i quali lo stesso ricorrenteha inteso circoscrivere le proprie doglianze, non palesa alcuna illogicità ocontraddittorietà.Il G.i.p. ha considerato del tutto ragionevolmente le incongruenze di tipologico ravvisabili nella situazione di chi, risiedendo a distanza di diverse centinaiadi chilometri dal luogo in cui si determina a effettuare un investimento, acquistiquattro appartamenti ancora da costruire, destinati a edilizia popolare e situati inzona periferica e degradata, corrispondendo la somma di 250.000 euro primaancora della stipula del preliminare (peraltro, privo, poi, finanche della indicazionedegli estremi del permesso di costruire e della data di inizio di lavori), oltre che inassenza di polizza fideiussoria, e completando in seguito il pagamento anticipatoed integrale della dubbia operazione quando gli immobili si trovano ancora allostato rustico.Di conseguenza, il provvedimento impugnato non ha affatto inferito inmaniera meccanica il difetto di buona fede, ma ha escluso l’incolpevoleaffidamento del creditore sulla base di elementi concreti in fatto, relativi sia allecondizioni del creditore sia alle oggettive caratteristiche dell’operazione negozialeda cui è sorto il credito, che hanno consentito di pervenire senza incoerenze ocontraddizioni all’affermazione della finalizzazione illecita del credito stesso.In definitiva, l’ordinanza individua in modo argomentato gli indicatori da cuitrae dimostrazione della assenza di buona fede dell’opponente, mentre il ricorsoconsiste essenzialmente nella proposta di una diversa valutazione degli elementiacquisiti, con l’adozione di parametri diversi di interpretazione dei fatti che il G.i.p.ha invece posto alla base della decisione negativa con motivazione nient’affattoapparente o apodittica, la quale, pertanto, si sottrae alle censure concretamentearticolate nel ricorso.4. Alla luce di quanto fin qui complessivamente considerato, dunque, il ricorsodeve essere rigettato, con la conseguente condanna della ricorrente, ex art. 616,comma 3, cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così deciso il 29.5.2026Il Consigliere estensore Il PresidentePaolo [OSCURATO:PERSONA]
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