Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione 3Decisione del 8 gennaio 2025

Cassazione n. 04366/2025

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

unciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 24475/2021R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente legale rappresentantepro tempore, rappresentata e difesa dagli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],giusta procura speciale in calce al ricorso, domiciliata ex lege in Roma, presso la cancelleria della Corte di cassazione, piazza Cavour (pec: [OSCURATO:EMAIL], [OSCURATO:EMAIL]); –ricorrente – contro [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresentante pro tempore , Oggetto:Opposizione a d.i. - Regione Sardegna –Garante in virtù di garanzia sussidiaria per un finanziamento concesso daCIS in favore di una ditta bar ristorante-Cessione del credito.

C.C. 8.01.2025 r.g.n. 24475/2021 Pres.

L. [OSCURATO:PERSONA].

I. Ambrosi nella qualità di procuratore di [OSCURATO:PERSONA], rappresentat o e difes o dagli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],giusta procura speciale in calce al controricorso, con domicilio elettoin Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 95 presso lo studio del secondo(pec: teodorocarsillo@ordineavvocatiroma. org ); –controricorrente– avverso la sentenza della CORTE di APPELLO di CAGLIARI n. 104 /20 2 1 , pubblicata il 9 marzo 2021.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’8 gennaio 2025 dal la Consigliera, dr.ssa [OSCURATO:PERSONA].

Fatti di causa 1.[OSCURATO:SOCIETA]., nella qualità di procuratore di [OSCURATO:PERSONA] , ottennedal Tribunale di Cagliari decreto ingiuntivo n. 569/2013 nei conf ro nti della RegioneAutonoma della Sardegna per l’importo di Euro 19.755,70, oltre interessi dal 15/06/2011.

In fatto esposeche in forza di cessione in blocco ex art. 58 del d.lgs n. 385/1993 in data 25/05/2007, [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. aveva acquistato pro soluto dalla Banca CIS tutti i crediti in sofferenza vantati dalla cedente alla data del 31/12/2006, con i relativi interessi, cessione pubblicata in G .

U . n . 9 del 22/01/2008, tra i qualiera compreso il credito, oggetto di lite, vantato nei confronti della Regione Autonoma della Sardegna che si era costituita nei limiti del 75% della perdita accertata,riferita al solo capitale del finanziamento di lire 280.000,000, concesso in data 23/06/1999 alla impresa individuale l’Asfodelo di A. Pinna, ditta esercente attività di bar ristorante ; che questa ditta cessò l’attività in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] ; che con sentenza del 17/12/2022 fu dichiarata fallita dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA],non avendo provveduto al pagamento di alcuna rata del finanziamento; a seguito di istanza della creditrice Banca CIS di ammissione al passivo, all’esito del riparto finale , le venneassegnato l’importo di Euro 161.984,23 , sicch é residuava un credito di Euro 19.755,70,pari appunto al 75% dell’indicato credito capitale residuo, per cui era stato richiesto il decreto monitorio.

C.C. 8.01.2025 r.g.n. 24475/2021 Pres.

L. [OSCURATO:PERSONA].

I. [OSCURATO:PERSONA] della Sardegna propose opposizione dinanzi il Tribunale di Cagliari avverso il decreto ingiuntivo, eccependo sia il difetto di legittimazione passiva dell’Italfondiarios.p.a. perch é non aveva fornito alcuna prova documentale della asserita avvenuta cessione sia perché la cessione non le era statanotificata.

1.1. Il Tribunale di Cagliari con sentenza n. 222/2015 accolse l’opposizione sul rilievo che non era stata fornita la prova da parte dell’[OSCURATO:SOCIETA] che la cessione dei crediti in blocco comprendesse anche quello inerente il decreto ingiuntivo oggetto di giudizio.

1.2. La Corte d’appello con sentenza n 488/2016 rigettò il gravame proposto dall’[OSCURATO:SOCIETA]., nella spiegata qualità di procuratore di [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., propose ricorso principale per cassazione, la Regione autonoma della Sardegna propose ricorso incidentale.

Questa Corte, con ordinanza n. 15884/2019 , accolse il primo e quinto motivi del ricorso principale, assorbiti i restanti e rigettò quello incidentale, con cassazione della sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti, con rinvio alla Corte d’appello, in diversa composizione personale, per verifica re «seil credito in questione avesse le caratteristiche di credito "in sofferenza", conformemente alle istruzioni di vigilanza della Banca d'Italia, tale da poter essere ricondotto al blocco di cui all'atto di cessione indicato nell'avviso pubblicato sulla [OSCURATO:PERSONA] o rientrasse fra le categorie di credito escluse».

2. La Corte d’appello di Cagliari , con la sentenza qui impugnata , compiuto positivamente l’accertamento per cui era stato disposto il rinvio cassatorio,ha rigettato l’opposizione proposta dalla Regione Autonoma della Sardegna avverso il decreto ingiuntivo n. 569/2013 emesso dal Tribunale di Cagliari, dichiarandolo esecutivo, e ha dichiarato, infine , le spese del giudizio interamente compensate tra le parti. 3.Avverso la sentenza della Corte di a ppello di Cagliari , quale giudice di rinvio, la Regione Autonoma della Sardegna ha proposto ricorso per C.C. 8.01.2025 r.g.n. 24475/2021 Pres.

L. [OSCURATO:PERSONA].

I. Ambrosi cassazione articolato in tremotivi.

Ha resistito con controricorso [OSCURATO:SOCIETA]. in qualità di procuratore di [OSCURATO:PERSONA].

La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1.c.p.c..

La parte ricorrente hadepositato memoria.

Ragioni della decisione

1. L a ricorrente [OSCURATO:PERSONA] della Sardegna lamenta con il primomotivo di ricorso “ex art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. ” la “ v iolazione degli artt. 384 e 385 c.p.c.”; in particolare,la Corte d’appello non si sarebbe limitata a quanto statuito dalla Corte di cassazione che l’aveva invitata a pronunciarsi sulla riconducibilità del credito a quelli ceduti in virtù della sussistenza delle caratteristiche descritte nell’avviso di cessione, ma avrebbeanche illegittimamente proceduto ad una rivalutazione delle prove, attribuendo ad un documento agli atti (estratto autenticato dal notaio depositato in primo grado in allegato allamemoria ex art. 183 coma VI n.2 c.p.c.) una valutazione diametralmente opposta a quella di cui alla sentenza d’appello n. 488/2016, valuta zione sulla quale la pronuncia rescindente non era intervenuta. 1.2.Il primo motivo di ricorso è inammissibile.

La Regione, odierna ricorrente, rimprovera alla Corte di merito di non aver rispettato i limiti imposti dall’art. 392 e ss. c.p.c.

E’ sufficiente richiamare in proposito l’orientamento più volte affermato da questa Corte, anche a Sezioni Unite,secondo cui il giudice di rinvio è vincolato al principio di diritto affermato dalla Corte di cassazione in relazione ai punti decisivi non congruamente valutati dalla sentenza cassata e, se non può rimetterne in discussione il carattere di decisività, conserva il potere di procedere ad una nuova valutazione dei fatti già acquisiti e di quegli altri la cui acquisizione si renda necessaria in relazione alle direttive espresse dalla sentenza di annullamento (Cass. Sez. 2, 02/02/2024n. 3150; Cass. Sez.

U, 22/07/2013 n. 17779 ) .

C.C. 8.01.2025 r.g.n. 24475/2021 Pres.

L. [OSCURATO:PERSONA].

I. [OSCURATO:PERSONA] richiamato, la sentenza impugnata appare del tutto conforme a quanto richiesto dalla Corte di legittimità in sede rescindente, avendo accertato, da un lato, che dalla documentazione prodotta ed in particolare dall’estratto autenticato dal notaio del contratto di cessione del credito e dall’Alleg.

A), risultava che fossero staticeduti “i Crediti, ancora in essere e dei quali Banca CIS sia titolare alla data del pagamento provvisorio che erano staticlassificati dalla banca CIS come “in sofferenza” (ne ll’accezione di cui alle istruzioni di Vigilanza della Banca d’Italia) alla data del 31 dicembre 2006e, dall’altro lato, che il credito ceduto tra la Banca CIS e la ditta individuale di Pinna non rientravanelle specifiche categorie dei crediti esclusi dalla possibilità di cessione e che, al momento della cessione, era classificato “in sofferenza” e ricompreso tra i crediti ceduti dalla Banca CIS alla [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] ciò discende chela decisione della Corte di merito in sede di rinvio ha adeguatamente verificato quanto richiestole dalla sentenza rescindente e quanto sostenuto ancora da parte ricorrente in memoria e cioè , che in sede di rinvio, il Giudice d’appello avrebbe proceduto ad una “ modifica radicale dellavalutazione dei documenti (…) non funzionale a ottemperare alla verifica dell'inclusione del credito tra quelli in sofferenza alla data del 31.12.2006”, mostra, ancora una volta, come la Regione, odiern a ricorrente, mediante il formale vizio di violazione delle norme processuali evocate, miri in realtà ad un riesame dei fatti di causa , inammissibile in questa sede. 2.Con il secondo motivo di ricorso, denuncia “ex art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.”la “ violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 c.c. e art. 24 della Costituzione e 132 c.p.c.”; lamenta che erroneamente la Corte di merito ha ritenuto che il credito fosse incluso nella cessione de qua sulla base della “non dirimente” circostanza che nel 2003 il credito fosse già “in sofferenza”e quindi con le medesime caratteristiche che nel 2007 l’avviso di cessione avrebbe indicato ai fini della identificazione del blocco, stante l’assenza della prova della titolarità del credito in capo alla cedente e la C.C. 8.01.2025 r.g.n. 24475/2021 Pres.

L. [OSCURATO:PERSONA].

I. Ambrosi conseguente impossibilità di accertare la titolarità in capo alla cessionaria.

Insiste nell’eccepire che alla data della pubblicazione dell’avviso della cessione dei crediti in [OSCURATO:PERSONA], non vi fosse prova che la cedente fosse ancora la titolare del credito vantato nei confronti della impresa individuale di [OSCURATO:PERSONA], ben potendo essere oggetto di precedente cessione. 3.Con il terzo motivo, denuncia “ ex art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c. ” la “ violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c.”; nello specif ico , ribadisce che l’avviso di cessione dei crediti in blocco avente ad oggetto “i crediti ancora in essere e dei quali la Cedente era titolare alla data del 18 dicembre 2007, che siano stati classificati “in sofferenza” alla data del 31 dicembre 2007”, non consent irebbe di ritenere che il credito per cui è causa vi fosse inclusoo fosse, invece, fatto oggetto di precedente cessione, restando incerta l’individuazione di credito effettivamente ceduto alla cessionaria.

3.1. Il secondo e il terzo motivi di ricorso, che possono essere congiuntamente esaminati per l’evidente nesso di connessione avendo ad oggetto entrambi la medesima censura sotto profili diversi , sono inammissibili.

3.2. Con i motivi in esame, la ricorrente lamenta che la sentenza impugnata abbia al contempo violato il principio dell’onere della prova e sia nullaper omessa pronunzia in quanto non vi sarebbe prova che all’atto di cessione dei crediti in blocco da Banca CIS a [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. lo specifico credito di cui è controversia, fosse effettivamente ancora nella titolarità della cedente.

Come condivisibilmente dedotto da ll’odierno controricorrente [OSCURATO:PERSONA] la duplice censura è inammissibile per essere preclusa dalla struttura chiusa del giudizio di rinvio (cfr. Cass. Sez. 1, 11/05/2017 n. 11535;Cass.

Sez. 6 - 5, 21/09/2015 n. 18600 ) in quanto è la stessa odierna ricorrente ad averla prospettata, come ammesso in ricorso, per la prima C.C. 8.01.2025 r.g.n. 24475/2021 Pres.

L. [OSCURATO:PERSONA].

I. Ambrosi volta,nella memoria conclusionale di replica depositata nel giudizio di rinvio (cfr. pag. 13 in ricorso).

Ebbene, avendo questa Corte ( ord . n.15884/2019 cit. ) ritenuto che giudice di merito non potesse sottrarsi «al compito di verificare se, avuto riguardo alle caratteristiche del credito, la pretesa azionata rientrasse tra quelle trasferite alla cessionaria o fosse annoverabile tra i crediti esclusi dalla cessione», lo stesso, adempiendo puntualmente a quanto così richiestogli, ha accertato che le caratteristiche di credito"in sofferenza" di quello in esame, fossero tali da poter essere ricondotto al la cessi one in blocco de qua.

Pertanto, l’asserito omesso accertamento lamentato dalla Regione conla memoria conclusionale depositata nel giudizio di rinvio , riguardo al dubbio “se, circa quattro anni dopo il passaggio in sofferenza, la cedente fosse ancora titolare del credito” si configura come censuradel tutto nuova e non introducibile nel giudizio di rinvio alla luce del sopra richiamato orientamento. 4.Il ricorso va dichiarato inammissibile .

Le spese vengono liquidate secondo il principio della soccombenza come da dispositivo.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto (Cass. Sez.

U.20 febbraio 2020 n. 4315).

Per questi motivi La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna la Regione ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore della controricorrente, che si liquidano in complessivi Euro3.800,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali al 15% e accessori come per legge.

C.C. 8.01.2025 r.g.n. 24475/2021 Pres.

L. [OSCURATO:PERSONA].

I. [OSCURATO:PERSONA] sensi dell’art. 13 comma 1-quaterdel d.P.R. n. 115 del 2002, d à atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dellaric

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
unciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 24475/2021R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente legale rappresentantepro tempore, rappresentata e difesa dagli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],giusta procura speciale in calce al ricorso, domiciliata ex lege in Roma, presso la cancelleria della Corte di cassazione, piazza Cavour (pec: [OSCURATO:EMAIL], [OSCURATO:EMAIL]); –ricorrente – contro [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresentante pro tempore , Oggetto:Opposizione a d.i. - Regione Sardegna –Garante in virtù di garanzia sussidiaria per un finanziamento concesso daCIS in favore di una ditta bar ristorante-Cessione del credito. C.C. 8.01.2025 r.g.n. 24475/2021 Pres. L. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi nella qualità di procuratore di [OSCURATO:PERSONA], rappresentat o e difes o dagli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],giusta procura speciale in calce al controricorso, con domicilio elettoin Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 95 presso lo studio del secondo(pec: teodorocarsillo@ordineavvocatiroma. org ); –controricorrente– avverso la sentenza della CORTE di APPELLO di CAGLIARI n. 104 /20 2 1 , pubblicata il 9 marzo 2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’8 gennaio 2025 dal la Consigliera, dr.ssa [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa 1.[OSCURATO:SOCIETA]., nella qualità di procuratore di [OSCURATO:PERSONA] , ottennedal Tribunale di Cagliari decreto ingiuntivo n. 569/2013 nei conf ro nti della RegioneAutonoma della Sardegna per l’importo di Euro 19.755,70, oltre interessi dal 15/06/2011. In fatto esposeche in forza di cessione in blocco ex art. 58 del d.lgs n. 385/1993 in data 25/05/2007, [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. aveva acquistato pro soluto dalla Banca CIS tutti i crediti in sofferenza vantati dalla cedente alla data del 31/12/2006, con i relativi interessi, cessione pubblicata in G . U . n . 9 del 22/01/2008, tra i qualiera compreso il credito, oggetto di lite, vantato nei confronti della Regione Autonoma della Sardegna che si era costituita nei limiti del 75% della perdita accertata,riferita al solo capitale del finanziamento di lire 280.000,000, concesso in data 23/06/1999 alla impresa individuale l’Asfodelo di A. Pinna, ditta esercente attività di bar ristorante ; che questa ditta cessò l’attività in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] ; che con sentenza del 17/12/2022 fu dichiarata fallita dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA],non avendo provveduto al pagamento di alcuna rata del finanziamento; a seguito di istanza della creditrice Banca CIS di ammissione al passivo, all’esito del riparto finale , le venneassegnato l’importo di Euro 161.984,23 , sicch é residuava un credito di Euro 19.755,70,pari appunto al 75% dell’indicato credito capitale residuo, per cui era stato richiesto il decreto monitorio. C.C. 8.01.2025 r.g.n. 24475/2021 Pres. L. [OSCURATO:PERSONA]. I. [OSCURATO:PERSONA] della Sardegna propose opposizione dinanzi il Tribunale di Cagliari avverso il decreto ingiuntivo, eccependo sia il difetto di legittimazione passiva dell’Italfondiarios.p.a. perch é non aveva fornito alcuna prova documentale della asserita avvenuta cessione sia perché la cessione non le era statanotificata. 1.1. Il Tribunale di Cagliari con sentenza n. 222/2015 accolse l’opposizione sul rilievo che non era stata fornita la prova da parte dell’[OSCURATO:SOCIETA] che la cessione dei crediti in blocco comprendesse anche quello inerente il decreto ingiuntivo oggetto di giudizio. 1.2. La Corte d’appello con sentenza n 488/2016 rigettò il gravame proposto dall’[OSCURATO:SOCIETA]., nella spiegata qualità di procuratore di [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., propose ricorso principale per cassazione, la Regione autonoma della Sardegna propose ricorso incidentale. Questa Corte, con ordinanza n. 15884/2019 , accolse il primo e quinto motivi del ricorso principale, assorbiti i restanti e rigettò quello incidentale, con cassazione della sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti, con rinvio alla Corte d’appello, in diversa composizione personale, per verifica re «seil credito in questione avesse le caratteristiche di credito "in sofferenza", conformemente alle istruzioni di vigilanza della Banca d'Italia, tale da poter essere ricondotto al blocco di cui all'atto di cessione indicato nell'avviso pubblicato sulla [OSCURATO:PERSONA] o rientrasse fra le categorie di credito escluse». 2. La Corte d’appello di Cagliari , con la sentenza qui impugnata , compiuto positivamente l’accertamento per cui era stato disposto il rinvio cassatorio,ha rigettato l’opposizione proposta dalla Regione Autonoma della Sardegna avverso il decreto ingiuntivo n. 569/2013 emesso dal Tribunale di Cagliari, dichiarandolo esecutivo, e ha dichiarato, infine , le spese del giudizio interamente compensate tra le parti. 3.Avverso la sentenza della Corte di a ppello di Cagliari , quale giudice di rinvio, la Regione Autonoma della Sardegna ha proposto ricorso per C.C. 8.01.2025 r.g.n. 24475/2021 Pres. L. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi cassazione articolato in tremotivi. Ha resistito con controricorso [OSCURATO:SOCIETA]. in qualità di procuratore di [OSCURATO:PERSONA]. La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1.c.p.c.. La parte ricorrente hadepositato memoria. Ragioni della decisione 1. L a ricorrente [OSCURATO:PERSONA] della Sardegna lamenta con il primomotivo di ricorso “ex art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. ” la “ v iolazione degli artt. 384 e 385 c.p.c.”; in particolare,la Corte d’appello non si sarebbe limitata a quanto statuito dalla Corte di cassazione che l’aveva invitata a pronunciarsi sulla riconducibilità del credito a quelli ceduti in virtù della sussistenza delle caratteristiche descritte nell’avviso di cessione, ma avrebbeanche illegittimamente proceduto ad una rivalutazione delle prove, attribuendo ad un documento agli atti (estratto autenticato dal notaio depositato in primo grado in allegato allamemoria ex art. 183 coma VI n.2 c.p.c.) una valutazione diametralmente opposta a quella di cui alla sentenza d’appello n. 488/2016, valuta zione sulla quale la pronuncia rescindente non era intervenuta. 1.2.Il primo motivo di ricorso è inammissibile. La Regione, odierna ricorrente, rimprovera alla Corte di merito di non aver rispettato i limiti imposti dall’art. 392 e ss. c.p.c. E’ sufficiente richiamare in proposito l’orientamento più volte affermato da questa Corte, anche a Sezioni Unite,secondo cui il giudice di rinvio è vincolato al principio di diritto affermato dalla Corte di cassazione in relazione ai punti decisivi non congruamente valutati dalla sentenza cassata e, se non può rimetterne in discussione il carattere di decisività, conserva il potere di procedere ad una nuova valutazione dei fatti già acquisiti e di quegli altri la cui acquisizione si renda necessaria in relazione alle direttive espresse dalla sentenza di annullamento (Cass. Sez. 2, 02/02/2024n. 3150; Cass. Sez. U, 22/07/2013 n. 17779 ) . C.C. 8.01.2025 r.g.n. 24475/2021 Pres. L. [OSCURATO:PERSONA]. I. [OSCURATO:PERSONA] richiamato, la sentenza impugnata appare del tutto conforme a quanto richiesto dalla Corte di legittimità in sede rescindente, avendo accertato, da un lato, che dalla documentazione prodotta ed in particolare dall’estratto autenticato dal notaio del contratto di cessione del credito e dall’Alleg. A), risultava che fossero staticeduti “i Crediti, ancora in essere e dei quali Banca CIS sia titolare alla data del pagamento provvisorio che erano staticlassificati dalla banca CIS come “in sofferenza” (ne ll’accezione di cui alle istruzioni di Vigilanza della Banca d’Italia) alla data del 31 dicembre 2006e, dall’altro lato, che il credito ceduto tra la Banca CIS e la ditta individuale di Pinna non rientravanelle specifiche categorie dei crediti esclusi dalla possibilità di cessione e che, al momento della cessione, era classificato “in sofferenza” e ricompreso tra i crediti ceduti dalla Banca CIS alla [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] ciò discende chela decisione della Corte di merito in sede di rinvio ha adeguatamente verificato quanto richiestole dalla sentenza rescindente e quanto sostenuto ancora da parte ricorrente in memoria e cioè , che in sede di rinvio, il Giudice d’appello avrebbe proceduto ad una “ modifica radicale dellavalutazione dei documenti (…) non funzionale a ottemperare alla verifica dell'inclusione del credito tra quelli in sofferenza alla data del 31.12.2006”, mostra, ancora una volta, come la Regione, odiern a ricorrente, mediante il formale vizio di violazione delle norme processuali evocate, miri in realtà ad un riesame dei fatti di causa , inammissibile in questa sede. 2.Con il secondo motivo di ricorso, denuncia “ex art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.”la “ violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 c.c. e art. 24 della Costituzione e 132 c.p.c.”; lamenta che erroneamente la Corte di merito ha ritenuto che il credito fosse incluso nella cessione de qua sulla base della “non dirimente” circostanza che nel 2003 il credito fosse già “in sofferenza”e quindi con le medesime caratteristiche che nel 2007 l’avviso di cessione avrebbe indicato ai fini della identificazione del blocco, stante l’assenza della prova della titolarità del credito in capo alla cedente e la C.C. 8.01.2025 r.g.n. 24475/2021 Pres. L. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi conseguente impossibilità di accertare la titolarità in capo alla cessionaria. Insiste nell’eccepire che alla data della pubblicazione dell’avviso della cessione dei crediti in [OSCURATO:PERSONA], non vi fosse prova che la cedente fosse ancora la titolare del credito vantato nei confronti della impresa individuale di [OSCURATO:PERSONA], ben potendo essere oggetto di precedente cessione. 3.Con il terzo motivo, denuncia “ ex art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c. ” la “ violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c.”; nello specif ico , ribadisce che l’avviso di cessione dei crediti in blocco avente ad oggetto “i crediti ancora in essere e dei quali la Cedente era titolare alla data del 18 dicembre 2007, che siano stati classificati “in sofferenza” alla data del 31 dicembre 2007”, non consent irebbe di ritenere che il credito per cui è causa vi fosse inclusoo fosse, invece, fatto oggetto di precedente cessione, restando incerta l’individuazione di credito effettivamente ceduto alla cessionaria. 3.1. Il secondo e il terzo motivi di ricorso, che possono essere congiuntamente esaminati per l’evidente nesso di connessione avendo ad oggetto entrambi la medesima censura sotto profili diversi , sono inammissibili. 3.2. Con i motivi in esame, la ricorrente lamenta che la sentenza impugnata abbia al contempo violato il principio dell’onere della prova e sia nullaper omessa pronunzia in quanto non vi sarebbe prova che all’atto di cessione dei crediti in blocco da Banca CIS a [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. lo specifico credito di cui è controversia, fosse effettivamente ancora nella titolarità della cedente. Come condivisibilmente dedotto da ll’odierno controricorrente [OSCURATO:PERSONA] la duplice censura è inammissibile per essere preclusa dalla struttura chiusa del giudizio di rinvio (cfr. Cass. Sez. 1, 11/05/2017 n. 11535;Cass. Sez. 6 - 5, 21/09/2015 n. 18600 ) in quanto è la stessa odierna ricorrente ad averla prospettata, come ammesso in ricorso, per la prima C.C. 8.01.2025 r.g.n. 24475/2021 Pres. L. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi volta,nella memoria conclusionale di replica depositata nel giudizio di rinvio (cfr. pag. 13 in ricorso). Ebbene, avendo questa Corte ( ord . n.15884/2019 cit. ) ritenuto che giudice di merito non potesse sottrarsi «al compito di verificare se, avuto riguardo alle caratteristiche del credito, la pretesa azionata rientrasse tra quelle trasferite alla cessionaria o fosse annoverabile tra i crediti esclusi dalla cessione», lo stesso, adempiendo puntualmente a quanto così richiestogli, ha accertato che le caratteristiche di credito"in sofferenza" di quello in esame, fossero tali da poter essere ricondotto al la cessi one in blocco de qua. Pertanto, l’asserito omesso accertamento lamentato dalla Regione conla memoria conclusionale depositata nel giudizio di rinvio , riguardo al dubbio “se, circa quattro anni dopo il passaggio in sofferenza, la cedente fosse ancora titolare del credito” si configura come censuradel tutto nuova e non introducibile nel giudizio di rinvio alla luce del sopra richiamato orientamento. 4.Il ricorso va dichiarato inammissibile . Le spese vengono liquidate secondo il principio della soccombenza come da dispositivo. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto (Cass. Sez. U.20 febbraio 2020 n. 4315). Per questi motivi La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la Regione ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore della controricorrente, che si liquidano in complessivi Euro3.800,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali al 15% e accessori come per legge. C.C. 8.01.2025 r.g.n. 24475/2021 Pres. L. [OSCURATO:PERSONA]. I. [OSCURATO:PERSONA] sensi dell’art. 13 comma 1-quaterdel d.P.R. n. 115 del 2002, d à atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dellaric
Decreto Cassazione n. 04366/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris