CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 8 giugno 2023
Cassazione n. 18826/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
017 ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.7534/2017 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA]' CALBOLI 60, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]' GRAZIANO rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di CATANZARO n. 100/2016depositata il 27/01/2016 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. FATTI E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], con ordinanza ingiunzione di pagamento emessa il 17.12.2007 nei confronti della società [OSCURATO:PERSONA], chiedeva la restituzione del finanziamento di euro 59.909,00 erogato indebitamente in ragione dell’inadempimento della suddetta società che in base alla convenzione n. 61 del 31.1.2003 stipulata con la Regione [OSCURATO:PERSONA] era subentrata, in proprio e quale capofila della ATI comprendente anche [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., negli obblighi relativi alla convenzione n. 816 del 9.12.2002 stipulata dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. concernente l’assegnazione del progetto per corsi di formazione professionale e orientamento nell’ambito del POR [OSCURATO:PERSONA] 2000/2006. Il Tribunale di Catanzaro accoglieva l’opposizione proposta dalla Eurocal ed annullava l’ordinanza impugnata, ritenendo che solo la Printec poteva essere considerata come destinataria dell’ingiunzione, inoltre rilevava l’impossibilità di procedere alla rendicontazione in ragione dell’intervenuto sequestro penale della documentazione relativa al corso formativo. [OSCURATO:PERSONA] interponeva appello avverso la sentenza anzidetta e la Corte di appello di Catanzaro, con sentenza n. 100/2016, pubblicata il 27.1.2016, lo accoglieva e in riforma della pronunzia impugnata rigettava l’opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] condannandola al pagamento delle spese processuali. Secondo la Corte di appello Eurocal, quale capofila dell’ATI, munita del potere di rappresentanza in tutti i rapporti giuridici instaurati dalla Printec in forza della convenzione sottoscritta il 31.1.2003, era subentrata in tutti i patti contenuti nella precedente convenzione firmata dalla Printec dalla stessa espressamente richiamati. Tra questi obblighi vi era altresì quello di assunzione dei corsisti addetti manutentori con contratto a tempo determinato per un periodo non inferiore a tre anni in forza della dichiarazione di impegno sottoscritta dalla Printec, non avendo rilievo la circostanza che la polizza fideiussoria rispetto a tale obbligo fosse stata esclusa, riguardando il diverso rapporto privato fra Eurocal e società assicuratrice. Inoltre, secondo la Corte di appello risultava comprovato l’inadempimento all’obbligo di rendicontazione potendo ritenersi le procedure esaurite in data 29 giugno 2006 con la richiesta della regione delle buste paga sicché “fino ad allora, potevano essere eseguiti regolarmente tutti gli adempimenti di rendicontazione” non essendo il sequestro, disposto il giorno 1 agosto 2006, idoneoad impedire di ottemperare tempestivamente all’onere di rendicontazione, non potendo il sequestro penale, comunque costituire motivo sufficiente per sottrarsi agli adempimenti contabili e di rendicontazione prescritti. [OSCURATO:PERSONA] soc.coop. s.r.l. haproposto ricorso per cassazione, affidato a sei motivi, al quale ha resistito la Regione [OSCURATO:PERSONA] con controricorso. La causa è stata posta in decisione all’udienza dell’8 giugno 2023. Con il primo motivo la ricorrente deduce la violazione degli artt.1406, 1410, 1422 c.c. e 118 c.1 d.lgs. n.163/2006. La Corte di appello avrebbe errato nell’inquadrare la fattispecie concreta nella figura della cessione del contratto, impedita dall’art.118 cit. concernente il divieto di cessione del contratto a pena di nullità. Con il secondo motivo si deduce la violazione degli artt.37 d. lgs. n.63/2006, 1703, 1708, 1364 e 1362 c.c. La Corte di appello avrebbe errato nell’interpretare la convenzione stipulata fra la ricorrente e la Regione [OSCURATO:PERSONA], ricadendo in via esclusiva sulla Printec l’obbligo di assunzione dei corsisti in ragione della convenzione precedente stipulata da tale società che a tanto si era obbligata, non potendo tale obbligo essere trasferito in virtù del mandato alla stessa ricorrente. Ciò perché il rapporto di rappresentanza conferito alla ricorrente nell’atto costitutivo dell’ATI atteneva agli obblighi gravanti sull’operatore ed attuatore del corso ma non l’assunzione dei corsisti, dovendo peraltro i concorrenti riuniti in raggruppamento temporaneo eseguire le prestazioni nella percentuale corrispondente alle quote di partecipazione, ovvero per le parti di servizio di propria competenza. La Corte di appello, in definitiva, avrebbe travalicato con la sua interpretazione la nozione di mandato che non potrebbe avere ad oggetto attività strettamente imprenditoriali quali l’assunzione dei lavoratori, tralasciando di considerare poi il comportamento posteriore alla conclusione del contratto avendo la Printec provveduto all’assunzione dei lavoratori formati a partire dal 5.10.2003 e fino al 31.10.2006, manifestando attraverso comportamenti concludenti l’effettiva natura dei rapporti e degli obblighi assunti e concretamente realizzati. Con il terzo motivo si deduce la violazione degli artt.1418 e 1346 c.c. La Corte di appello, nel ritenere che la ricorrente era subentrata nell’obbligo di assunzione dei corsisti alla Printec non avrebbe considerato la permanenza degli obblighi originariamente assunti dalla Printec che avrebbero determinato la nullità per impossibilità dell’oggetto della seconda convenzione, rilevabile anche d’ufficio. Il rinvio per relationem alle pattuizioni della prima convenzione sarebbe inammissibile ed apparente, richiamando in modo apodittico la prima convenzione senza riferimento al bando di gara ed agli atti complementari. Né potrebbe ritenersi, diversamente da quanto sostenuto dalla Corte di appello, che l’assunzione dei corsisti integrasse la finalità essenziale dell’esecuzione del progetto, questa semmai costituendo elemento di valutazione ai fini dell’attribuzione del punteggio in base al bando di gara. Tutto ciò determinerebbe l’illogicità ed irrazionalità della sentenza. Con il quarto motivo si deduce la violazione dell’art. 1341 c.c. La Corte di appello avrebbe escluso la natura vessatoria della pattuizione relativa all’assunzione dei corsisti non risultando la convenzione n.61/03 come il risultato di trattative svolte fra le parti su punti di opposto interesse, risultando applicabile la disciplina dell’art. 1341 c.c. Secondo la ricorrente la pattuizione contenuta nell’art.13 della convenzione costituirebbe limitazione di responsabilità a favore della Printec e in danno della subentrante Eurocal, dovendosi invece interpretare in maniera estensiva l’art.1341 c.c. in ragione della necessità di tutelare la parte più debole del rapporto contrattuale. Con il quinto motivo si deduce la violazione degli art.1362, 1363 e 1411 c.c. La Corte di appello avrebbe errato nel ritenere irrilevante la circostanza che la polizza fideiussoria resa dalla ricorrente non riguardava l’obbligo di assunzione, in quanto tale polizza aveva riguardato solo gli obblighi nei quali la stessa ricorrente era subentrata a Printec relativamente alle attività di formazione, espressamente escludendo dalla garanzia l’obbligo di assunzione. Anzi, proprio tale polizza sarebbe sintomatica della volontà delle parti nell’esecuzione del contratto visto che la Printec aveva proceduto, in ottemperanza agli impegni assunti con la Convenzione del 2002 e dopo il rilascio della stessa ma prima del finanziamento, alla assunzione dei lavoratori formati in numero di 15 con una durata del rapporto di lavoro mediamente determinato nel parametro occupazionale del 98,35 %. La pattuizione relativa alla fideiussione, una volta accettata dall’amministrazione provinciale, avrebbe realizzato la condicio iuris sospensiva dell’acquisto del diritto, risultando la dichiarazione di volerne profittare necessaria soltanto per renderla irrevocabile e immodificabile ai sensi dell’art. 1411 c.c. La Corte di appello avrebbe dunque proceduto ad un’interpretazione confliggente con l’art. 1362, non avendo indagato sulla effettiva intenzione delle parti anche attraverso il comportamento complessivo posteriore alla conclusione del contratto, né avrebbe provveduto ad interpretare le clausole negoziali contenute nelle due convenzioni, le une per mezzo delle altre, attribuendo a ciascuna il senso risultante dal complesso dell’atto, erroneamente tralasciando di ricondurre la pattuizione contenuta nella polizza di espressa esclusione degli allievi allo schema del contratto a favore di terzi, come risultava dagli atti di causa. Con il sesto motivo si deduce l’omesso esame di fatti decisivi per il giudizio oggetto di discussione tra le parti. La Corte di appello avrebbe tralasciato di esaminare la documentazione prodotta nel tempo in ordine di rendicontazione che sarebbe stato sostanzialmente assolto,alla data del 30.1.2004, ma non presentato, in assenza di criteri , in ordine all’esame del rendiconto, che la Regione [OSCURATO:PERSONA], ancora fino al [OSCURATO:DATA_NASCITA] , non aveva fissato . Aggiunge che le fatture quietanzate e liberatorie e cioè il rendiconto finale sarebbero state presentate il 21.4.2005 solo dopo la tardiva erogazione del finanziamento da parte della Provincia, risultando così a scrivibile alla regione ed all’amministrazione provinciale il persistente ritardo nella presentazione del rendiconto documentato agli atti. Non potrebbero dunque ritenersi applicabili i termini previsti nell’art.2 della convenzione del 9.12.2002. Sarebbe ancora errata l’affermazione relativa alla non rilevanza del sequestro penale disposto in data 1.8.2006, avendo questo riguardato documentazione in originale sia in possesso della ricorrente che della Printec, tanto che una volta disposto il dissequestro erano state inviate le certificazioni del conto per l’impiego in ragione delle percentuali di occupazione realizzate dalla Printec. Fatti questi ultimi che comunque inciderebbero sulla gravità dell’inadempimento, escludendolo. Occorre esaminare con priorità,per ragioni di ordine logico, il sesto motivo di ricorso. Tale motivo è inammissibile. Ed invero, la Corte di appello ha ritenuto l’inadempimento all’obbligo di rendiconto sulla base della documentazione prodotta, attestando che alla data del 29 giugno 20 06 la Eurocal avrebbe potuto stilare il rendiconto finale e reputando irrilevante il successivo sequestro penale avvenuto in data 1° agosto 2006, considerando che tale misura cautelare non poteva aver impedito l’assolvimento degli obblighi contabili a carico della Eurocal. Orbene, la censura relativa all’omesso esame della documentazione è inammissibile, ipotizzando un omesso esame di fatti al contrario esaminati dalla Corte di appello che ha per l’appunto dato atto dell’esame della documentazione prodotta, dalla quale ha desunto l’assenza di impedimenti a far data dal 29 giugno 2006. Ora, rispetto a tale conclusione v’è anzitutto da rilevare che i dati fattuali che la Corte avrebbe tralasciato attengono per un verso ad elementi in parte irrilevanti- in qu anto relativi all’iter del finanziamento- e comunque esaminati dalla Corte di appello (relativamente al dato essenziale dell’esistenza o meno del rendiconto)e, per altra parte riguardano un periodo di gran lunga successivo al sequestro -22 marzo 2008- e sono anch ’ essi privi del requisito di decisività in relazione alla data del 29 giugno 2006 indicata dalla Corte di appello come dies a quo dalla quale decorreva il termine di 30 giorni dalla cessazione delle attività conclusive previste dal progetto formativo – per cui v.pag.9 righi 1,2,3 e 4 sent.impugnata-per esitare il rendiconto delle attività. Va poi evidenziato che per stessa ammissione della Eurocal l’obbligo di rendiconto erastato soltanto “sostanzialmente assolto” alla data del 30.1.2004-cfr.pag.26 ricorso per cassazione Eurocal- per effetto del deposito delle fatture quietanzate e liberatorie, in tal modo vieppiù risultando che la stessa censura tenda inammissibilmente a sovvertire le valutazioni meritali operate dalla Corte di appello in ordine all’assenza del rendiconto, entro il termine per la sua presentazione ed all’essenzialità dell a tempestiva presentazione ai fini del riconoscimento del finanziamento invece ritenuta dalla Corte di appello-. Va del pari evidenziato che l’accertamento del caso fortuito o della forza maggiore determinante una situazione cogente che impedisca l’adempimento dell’obbligazione comporta un apprezzamento di fatto rimesso alla discrezionale valutazione del giudice del merito, il cui convincimento si sottrae, se congruamente motivato ed immune da errori logici e giuridici, al sindacato in sede di legittimità-Cass. nn. 21973/07, 1774/89, 2189/75 e 3602/74-. Sicchè anche sotto tale profilo la censura, come articolata dalla ricorrente, non appare ammissibile, tendendo ancora una volta a porre in discussione le valutazioni operate dalla Corte di appello in ordine alla piena possibilità della Eurocal di adempiere all’obbligo di rendicontazione, come evidente essenziale per definire la ricorrenza o meno dei presupposti finali per il riconoscimento in via definitiva del finanziamento riconosciuto. Alla declaratoria di inammissibilità del sesto motivo consegue l’inammissibilità degli altri motivi, rivolti a porre in discussione la motivazione della sentenza impugnata laddove ha riconosciuto l’inadempimento della Eurocal all’obbligo di assunzione dei partecipanti ai corsi con contratto a tempo determinato. Una volta disattesa la censura relativa all’inadempimento dell’obbligo di rendicontazione accertata dalla Corte di appello con motivazione idonea a sorreggere il rigetto dell’impugnazione proposta da [OSCURATO:PERSONA], risulta evidente che la definitività della sentenza impugnata su tale autonoma ragione della decisione rende inammissibile l’esame delle ulteriori censure correlate al concorrente inadempimento di Eurocal all’obbligo di assunzione dei corsisti. Il ricorso va quindi dichiarato inammissibile. Le spese seguono la soccombenza Ai sensi del , comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto. PQM Dichiara inammissibile il ricorso. Pone a carico della ricorrente le spese del giudizio che liquida in favore della regione [OSCURATO:PERSONA] in euro 6.000,00, oltre euro 200,00 per esborsi. Ai sensi del , comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da pa