CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 settembre 2021
Cassazione n. 41668/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/05/2019 del TRIBUNALE di FORLI' dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1 - Il Tribunale di Forlì, con la sentenza impugnata, del 7 maggio 2019, confermava la sentenza del locale Giudice di pace che aveva ritenuto [OSCURATO:PERSONA] colpevole del delitto di lesioni personali ascrittogli, irrogando la pena indicata in dispositivo. 2 - Propone ricorso l'imputato, con il proprio difensore, lamentando la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta configurabilità del delitto a fronte della prognosi medica di "cinque giorni di riposo". [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1 - Il motivo dedotto è interamente versato in fatto e non tiene così conto dei limiti del sindacato di legittimità che non può giungere a riconsiderare gli elementi di fatto posti a fondamento della decisìone, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazíone di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (per tutte: Sez. Un., 30/4- 2/7/1997, n. 6402, Dessímone, Rv. 207944; ed ancora: Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003 - 06/02/2004, Elia, Rv. 229369). La Corte di merito, con motivazione priva di manifesti vizi logici, aveva osservato come i cinque giorni di terapia antalgica prescritti alla persona offesa costituivano il riscontro della lamentata riduzione della funzionalità per il periodo di tempo indicato. 2 - All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, anche della somma di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 21 settembre 2021. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]