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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 23089/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza del 02/12/2020 della corte di appello sezione distaccata di Sassari; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dr. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA]

1. La corte di appello di Sassari, con sentenza del 2 dicembre 2020 confermava la sentenza del tribunale di Nuoro del 17 settembre 2019, con la quale, tra gli altri, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] erano stati condannati in relazione ai reati loro rispettivamente ascritti di cui all'art. 73 comma 5 del DPR 309/90 così riqualificato.

2. Avverso la sentenza suindicata, propongono ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], mediante rispettiv0 difensori, sollevando il primo un solo motivo di impugnazione ed il secondo due.

3. [OSCURATO:PERSONA], rappresenta i vizi di mancanza e manifesta illogicità della motivazione circa la sussistenza della finalità di spaccio.

Sarebbe congetturale - siccome riferita a ipotetici futuri accordi mai intervenuti e quindi inadeguati nel provare che lo stupefacente in precedenza acquistato dal ricorrente fosse destinato allo spaccio -je l'interpretazione effettuata dai giudici in relazione ad una conversazione citata a supporto della decisione di condanna.

Mancherebbero/ poi, elementi confermativi della contestata ricostruzione del senso della conversazione.

La Corte si sarebbe sottratta ad ogni risposta rispetto a tale ultima censura proposta in sede di gravame, pur trattandosi di un dato essenziale.

Con vizi di carenza e illogicità della motivazione, come anticipato.

Anzi, il rifiuto espresso in ordine alle proposte dell'interlocutore confermerebbe che quanto acquistato era destinato solo ad uso personale.

Analoghe considerazioni sono formulate in relazione alla analisi della conversazione nella parte ulteriore inerente il prezzo della vendita.

Sarebbe stato quindi violato il principio dell —al di là di ogni ragionevole dubbio".

4. [OSCURATO:PERSONA], con il primo motivo rappresenta vizi di violazione dell'art. 73 del DPR 309/90 e manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione circa la sussistenza del reato di cui al capo 29).

Si osserva come, sia con riguardo ai fatti di cui al capo 16), per i quali il ricorrente è stato assolto, che con riferimento a quelli di cui al capo 29), non emergerebbe alcuna prova della circostanza per cui all'imputato sarebbe stata consegnata la "seconda" partita di droga di 4 kilogrammi di cui parlerebbero gli interlocutori Serra e [OSCURATO:PERSONA], dal cui dialogo si dedurrebbe che quella quantità non sarebbe stata mai consegnata al ricorrente.

La motivazione richiamerebbe un dato di indagine riferito ad altro capo diverso dal n. 29) per il quale l'imputato è stato assolto, laddove il dato processuale della conversazione utilizzata in sentenza dimostrerebbe che il Collu non avrebbe mai conseguito lo stupefacente.

5. Con il secondo motivo deduce vizi di manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione circa la sussistenza del reato di cui al capo 9).

Si contesta la ricostruzione di cui alla motivazione con riguardo a due conversazioni valorizzate dai giudici.

E si sottolinea, in tale quadro, l'incongruità - rispetto al prezzo considerevole di cui alla quota da pagarsi da parte del Collu per l'acquisto di stupefacente - della somma di euro 700 chiesti a quest'ultimo quale anticipo per la trattativa condotta dall'interlocutore Serra.

Inoltre, i termini usati in conversazioniZ non rivelerebbero il riferimento a stupefacenti.

Non emergerebbero altresì contatti tra "il livello Collu e altri" ed i consumatori. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso proposto dal Pilo non è manifestamente infondato, a fronte di una motivazione della Corte di appello fondata su assedi isolati e come tali suscettibili di contestazione sul piano logico.

Laddove, in particolare, non appare chiaramente lineare l'affermazione per cui, da una parte, il ricorrente avrebbe manifestato l'intenzione di acquistare un etto di stupefacente per sé, dall'altra, dalla discussione tra l'imputato e il suo interlocutore, su possibili accordi futuri per lo spaccio di droga, peraltro esclusi dal ricorrente, nonché dalla manifestata conoscenza, da parte del ricorrente, di problemi affrontati dal suo interlocutore in precedenti vendite, emergerebbe che i due precedenti acquisti di stupefacente, incontestati nella loro oggettività, sarebbero stati effettuati dal Pilo con finalità di spaccio.

Si tratta di un percorso logico accidentato e come tale suscettibile di critiche.

Né migliora il ragionamento probatorio il riferimento, del tutto separato da ogni più complessiva riflessione, e dunque in sé isolato, alla circostanza per cui gli acquisti acclarati non sarebbero modesti (per cinquanta e 220 venti grammi); sia in ragione della circostanza per cui il dato ponderale, come noto, non può essere di per sé dirimente rispetto alla definizione della finalità di spaccio, sia a fronte dell'ulteriore considerazione, da formularsi in questa sede, per cui nel corso della motivazione sul punto si ammette che, in realtà, il ricorrente potrebbe avere chiesto di acquistare un etto per soli utilizzi personali, così smentendosi il calcolo complessivo dello stupefacente, precedentemente riportato e pari a 270 grammi.

Anche l'aggiunta, operata anche essa in maniera autonoma ed estemporanea, per cui la finalità di spaccio emergerebbe dal riferimento ad un prezzo di vendita comprensivo del saldo di una precedente cessione, integra un ulteriore addentellato la cui isolata portata, come è evidente, non è affatto univoca nel dimostrare lo scopo di cessione a terzi.

In altri termini, la riflessione motivazionale, articolata in affermazioni frammentarie oltre che non pienamente lineari e di non immediata condivisione, rispetto a quanto si vorrebbe sostenere, consente, come anticipato, di valutare le critiche mosse dal ricorrente non manifestamente infondate.

Pertanto, sussistono i presupposti, discendenti dalla intervenuta instaurazione di un valido rapporto processuale di impugnazione, per rilevare e dichiarare la causa di non punibilità a norma dell'art. 129, comma 1, cod. proc. pen., maturata successivamente alla sentenza impugnata.

E' appena il caso di rilevare che risulta superfluo qualsiasi approfondimento al riguardo, proprio in considerazione della maturata prescrizione: invero, a prescindere dalla fondatezza o meno degli assunti del ricorrente, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, qualora già risulti una causa di estinzione del reato, non rileva la sussistenza dì eventuali nullità (anche se di ordine generale) o di vizi di motivazione, in quanto l'inevitabile rinvio al giudice di merito che ne deriverebbe, è incompatibile con il principio dell'immediata applicabilità della causa estintiva (cfr. Sez.

U, n. 1021 del 28.11.2001, dep. 11,01.2002, Rv. 220511).

Si osserva, infine, che non ricorrono le condizioni per una pronuncia assolutoria di merito, ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., in ragione delle risultanze processuali di cui dà atto la Corte d'appello.

Come è noto, ai fini della eventuale applicazione della norma ora citata, occorre che la prova della insussistenza del fatto o della estraneità ad esso dell'imputato, risulti evidente sulla base degli stessi elementi e delle medesime valutazioni poste a fondamento della sentenza impugnata.

Sotto questo profilo nella motivazione della sentenza della Corte di appello non sono riscontrabili elementi di giudizio indicativi della prova evidente dell'innocenza dell'imputato.

Si impone, pertanto, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essere i reati residui ascritti al ricorrente estinti per prescrizione.

2. Quanto al primo motivo dedotto da [OSCURATO:PERSONA], esso è manifestamente infondato.

In particolare le censure si concentrano sul rilievo per cui sia con riguardo ai fatti di cui al capo 16), per i quali il ricorrente è stato assolto, che con riferimento a quelli di cui al capo 29), non emergerebbe alcuna prova della circostanza per cui all'imputato sarebbe stata consegnata la "seconda" partita di droga di 4 kilogrammi di cui parlerebbero gli interlocutori Serra e [OSCURATO:PERSONA]; ed inoltre la motivazione richiamerebbe un dato di indagine riferito ad altro capo diverso dal n. 29) per il quale l'imputato è stato assolto, laddove il dato processuale della conversazione utilizzata in sentenza dimostrerebbe che il Collu non avrebbe mai conseguito lo stupefacente.

Di contro tuttavia, la motivazione formulata dalla corte di appello va letta, quale "doppia conforme", con la sentenza di primo grado, tenendo conto altresì, come precisato dalla corte, della contestazione, riferita ad epoca antecedente al 2 aprile 2013.

Cosicchè appare coerente e immune da vizi, nonché priva di puntuali censure enucleanti vizi manifesti di motivazione, l'argomentazione della Corte che ha richiamato una conversazione tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], dei primi di aprile 2013, nel corso della quale, come è dato meglio leggere nella prima sentenza (cfr. la citazione della stessa a pagina 68 della sentenza impugnata), il cedente Serra oltre a preoccuparsi della assenza, in quei giorni, del Collu, che si era accordato per la consegna di una partita di 4 kg di droga, riferisce anche di un comportamento scorretto tenuto in precedenza dal Collu medesimo in ordine ad una precedente quantità di stupefacente già consegnato a quest'ultimo (tanto da essersi lamentato della mancanza di alcune decine di grammi), e individuato, coerentemente, dai giudici, come corrispondente alla droga detenuta dal Collu anteriormente al 2 aprile 2013, come da contestazione di cui al capo 29).

A tale ultimo riguardo è sufficiente rammentare, per evidenziare la piena correttezza della decisione, che in materia di intercettazioni telefoniche, costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite (Sez. 2, Sentenza n. 50701 del 04/10/2016 Rv. 268389 - 01).

3. Anche il secondo motivo è inammissibile.

Le censure propongono una rivalutazione personale dei fatti - inammissibile in questa sede (cfr. sul punto (Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez. 6, n. 22256 del 26/04/2006, Bosco, Rv. 234148; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 235507) - a fronte di una motivazione che appare articolata nella attenta ricostruzione dei fatti operata attraverso la articolata illustrazione di numerose conversazioni dal contenuto idoneo ad illustrare le varie fasi dell'acquisto dello stupefacente, accompagnate dalla raccolta del prezzo e dal successivo trasporto della droga, con la pur illustrata fase finale dei contatti per la consegna della stessa a coloro che avevano manifestato, anche concretamente mediante anticipazioni di denaro, l'interesse all'acquisto.

4. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che vada annullata senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] perché i residui reati di cui ai capi 18 e 19 sono estinti per prescrizione.

Deve invece dichiararsi inammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] con condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M. annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] perché i residui reati di cui ai capi 18 e 19 sono estinti per prescrizione.

Dichiara inammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tr

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza del 02/12/2020 della corte di appello sezione distaccata di Sassari; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dr. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1. La corte di appello di Sassari, con sentenza del 2 dicembre 2020 confermava la sentenza del tribunale di Nuoro del 17 settembre 2019, con la quale, tra gli altri, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] erano stati condannati in relazione ai reati loro rispettivamente ascritti di cui all'art. 73 comma 5 del DPR 309/90 così riqualificato. 2. Avverso la sentenza suindicata, propongono ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], mediante rispettiv0 difensori, sollevando il primo un solo motivo di impugnazione ed il secondo due. 3. [OSCURATO:PERSONA], rappresenta i vizi di mancanza e manifesta illogicità della motivazione circa la sussistenza della finalità di spaccio. Sarebbe congetturale - siccome riferita a ipotetici futuri accordi mai intervenuti e quindi inadeguati nel provare che lo stupefacente in precedenza acquistato dal ricorrente fosse destinato allo spaccio -je l'interpretazione effettuata dai giudici in relazione ad una conversazione citata a supporto della decisione di condanna. Mancherebbero/ poi, elementi confermativi della contestata ricostruzione del senso della conversazione. La Corte si sarebbe sottratta ad ogni risposta rispetto a tale ultima censura proposta in sede di gravame, pur trattandosi di un dato essenziale. Con vizi di carenza e illogicità della motivazione, come anticipato. Anzi, il rifiuto espresso in ordine alle proposte dell'interlocutore confermerebbe che quanto acquistato era destinato solo ad uso personale. Analoghe considerazioni sono formulate in relazione alla analisi della conversazione nella parte ulteriore inerente il prezzo della vendita. Sarebbe stato quindi violato il principio dell —al di là di ogni ragionevole dubbio". 4. [OSCURATO:PERSONA], con il primo motivo rappresenta vizi di violazione dell'art. 73 del DPR 309/90 e manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione circa la sussistenza del reato di cui al capo 29). Si osserva come, sia con riguardo ai fatti di cui al capo 16), per i quali il ricorrente è stato assolto, che con riferimento a quelli di cui al capo 29), non emergerebbe alcuna prova della circostanza per cui all'imputato sarebbe stata consegnata la "seconda" partita di droga di 4 kilogrammi di cui parlerebbero gli interlocutori Serra e [OSCURATO:PERSONA], dal cui dialogo si dedurrebbe che quella quantità non sarebbe stata mai consegnata al ricorrente. La motivazione richiamerebbe un dato di indagine riferito ad altro capo diverso dal n. 29) per il quale l'imputato è stato assolto, laddove il dato processuale della conversazione utilizzata in sentenza dimostrerebbe che il Collu non avrebbe mai conseguito lo stupefacente. 5. Con il secondo motivo deduce vizi di manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione circa la sussistenza del reato di cui al capo 9). Si contesta la ricostruzione di cui alla motivazione con riguardo a due conversazioni valorizzate dai giudici. E si sottolinea, in tale quadro, l'incongruità - rispetto al prezzo considerevole di cui alla quota da pagarsi da parte del Collu per l'acquisto di stupefacente - della somma di euro 700 chiesti a quest'ultimo quale anticipo per la trattativa condotta dall'interlocutore Serra. Inoltre, i termini usati in conversazioniZ non rivelerebbero il riferimento a stupefacenti. Non emergerebbero altresì contatti tra "il livello Collu e altri" ed i consumatori. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso proposto dal Pilo non è manifestamente infondato, a fronte di una motivazione della Corte di appello fondata su assedi isolati e come tali suscettibili di contestazione sul piano logico. Laddove, in particolare, non appare chiaramente lineare l'affermazione per cui, da una parte, il ricorrente avrebbe manifestato l'intenzione di acquistare un etto di stupefacente per sé, dall'altra, dalla discussione tra l'imputato e il suo interlocutore, su possibili accordi futuri per lo spaccio di droga, peraltro esclusi dal ricorrente, nonché dalla manifestata conoscenza, da parte del ricorrente, di problemi affrontati dal suo interlocutore in precedenti vendite, emergerebbe che i due precedenti acquisti di stupefacente, incontestati nella loro oggettività, sarebbero stati effettuati dal Pilo con finalità di spaccio. Si tratta di un percorso logico accidentato e come tale suscettibile di critiche. Né migliora il ragionamento probatorio il riferimento, del tutto separato da ogni più complessiva riflessione, e dunque in sé isolato, alla circostanza per cui gli acquisti acclarati non sarebbero modesti (per cinquanta e 220 venti grammi); sia in ragione della circostanza per cui il dato ponderale, come noto, non può essere di per sé dirimente rispetto alla definizione della finalità di spaccio, sia a fronte dell'ulteriore considerazione, da formularsi in questa sede, per cui nel corso della motivazione sul punto si ammette che, in realtà, il ricorrente potrebbe avere chiesto di acquistare un etto per soli utilizzi personali, così smentendosi il calcolo complessivo dello stupefacente, precedentemente riportato e pari a 270 grammi. Anche l'aggiunta, operata anche essa in maniera autonoma ed estemporanea, per cui la finalità di spaccio emergerebbe dal riferimento ad un prezzo di vendita comprensivo del saldo di una precedente cessione, integra un ulteriore addentellato la cui isolata portata, come è evidente, non è affatto univoca nel dimostrare lo scopo di cessione a terzi. In altri termini, la riflessione motivazionale, articolata in affermazioni frammentarie oltre che non pienamente lineari e di non immediata condivisione, rispetto a quanto si vorrebbe sostenere, consente, come anticipato, di valutare le critiche mosse dal ricorrente non manifestamente infondate. Pertanto, sussistono i presupposti, discendenti dalla intervenuta instaurazione di un valido rapporto processuale di impugnazione, per rilevare e dichiarare la causa di non punibilità a norma dell'art. 129, comma 1, cod. proc. pen., maturata successivamente alla sentenza impugnata. E' appena il caso di rilevare che risulta superfluo qualsiasi approfondimento al riguardo, proprio in considerazione della maturata prescrizione: invero, a prescindere dalla fondatezza o meno degli assunti del ricorrente, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, qualora già risulti una causa di estinzione del reato, non rileva la sussistenza dì eventuali nullità (anche se di ordine generale) o di vizi di motivazione, in quanto l'inevitabile rinvio al giudice di merito che ne deriverebbe, è incompatibile con il principio dell'immediata applicabilità della causa estintiva (cfr. Sez. U, n. 1021 del 28.11.2001, dep. 11,01.2002, Rv. 220511). Si osserva, infine, che non ricorrono le condizioni per una pronuncia assolutoria di merito, ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., in ragione delle risultanze processuali di cui dà atto la Corte d'appello. Come è noto, ai fini della eventuale applicazione della norma ora citata, occorre che la prova della insussistenza del fatto o della estraneità ad esso dell'imputato, risulti evidente sulla base degli stessi elementi e delle medesime valutazioni poste a fondamento della sentenza impugnata. Sotto questo profilo nella motivazione della sentenza della Corte di appello non sono riscontrabili elementi di giudizio indicativi della prova evidente dell'innocenza dell'imputato. Si impone, pertanto, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essere i reati residui ascritti al ricorrente estinti per prescrizione. 2. Quanto al primo motivo dedotto da [OSCURATO:PERSONA], esso è manifestamente infondato. In particolare le censure si concentrano sul rilievo per cui sia con riguardo ai fatti di cui al capo 16), per i quali il ricorrente è stato assolto, che con riferimento a quelli di cui al capo 29), non emergerebbe alcuna prova della circostanza per cui all'imputato sarebbe stata consegnata la "seconda" partita di droga di 4 kilogrammi di cui parlerebbero gli interlocutori Serra e [OSCURATO:PERSONA]; ed inoltre la motivazione richiamerebbe un dato di indagine riferito ad altro capo diverso dal n. 29) per il quale l'imputato è stato assolto, laddove il dato processuale della conversazione utilizzata in sentenza dimostrerebbe che il Collu non avrebbe mai conseguito lo stupefacente. Di contro tuttavia, la motivazione formulata dalla corte di appello va letta, quale "doppia conforme", con la sentenza di primo grado, tenendo conto altresì, come precisato dalla corte, della contestazione, riferita ad epoca antecedente al 2 aprile 2013. Cosicchè appare coerente e immune da vizi, nonché priva di puntuali censure enucleanti vizi manifesti di motivazione, l'argomentazione della Corte che ha richiamato una conversazione tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], dei primi di aprile 2013, nel corso della quale, come è dato meglio leggere nella prima sentenza (cfr. la citazione della stessa a pagina 68 della sentenza impugnata), il cedente Serra oltre a preoccuparsi della assenza, in quei giorni, del Collu, che si era accordato per la consegna di una partita di 4 kg di droga, riferisce anche di un comportamento scorretto tenuto in precedenza dal Collu medesimo in ordine ad una precedente quantità di stupefacente già consegnato a quest'ultimo (tanto da essersi lamentato della mancanza di alcune decine di grammi), e individuato, coerentemente, dai giudici, come corrispondente alla droga detenuta dal Collu anteriormente al 2 aprile 2013, come da contestazione di cui al capo 29). A tale ultimo riguardo è sufficiente rammentare, per evidenziare la piena correttezza della decisione, che in materia di intercettazioni telefoniche, costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite (Sez. 2, Sentenza n. 50701 del 04/10/2016 Rv. 268389 - 01). 3. Anche il secondo motivo è inammissibile. Le censure propongono una rivalutazione personale dei fatti - inammissibile in questa sede (cfr. sul punto (Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez. 6, n. 22256 del 26/04/2006, Bosco, Rv. 234148; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 235507) - a fronte di una motivazione che appare articolata nella attenta ricostruzione dei fatti operata attraverso la articolata illustrazione di numerose conversazioni dal contenuto idoneo ad illustrare le varie fasi dell'acquisto dello stupefacente, accompagnate dalla raccolta del prezzo e dal successivo trasporto della droga, con la pur illustrata fase finale dei contatti per la consegna della stessa a coloro che avevano manifestato, anche concretamente mediante anticipazioni di denaro, l'interesse all'acquisto. 4. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che vada annullata senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] perché i residui reati di cui ai capi 18 e 19 sono estinti per prescrizione. Deve invece dichiararsi inammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] con condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] perché i residui reati di cui ai capi 18 e 19 sono estinti per prescrizione. Dichiara inammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tr
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