CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 maggio 2022
Cassazione n. 22037/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/11/2020 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ORDINANZA Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte di appello di Perugia del 10 novembre 2020 di condanna del medesimo alla pena indicata in dispositivo per il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale; Visti gli atti e la sentenza impugnata; Esaminati i motivi di ricorso in cui ci si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione in relazione: - alla ritenuta sussistenza della aggravante dei plurimi fatti di bancarotta pur non espressamente contestata; anche considerando che lo si era accusato di essere stato amministratore di fatto in epoca successiva ad uno dei fatti che avrebbero giustificato l'aggravante; - alla prescrizione del delitto, tenendo conto della data di consumazione delle condotte; - al ruolo di amministratore di fatto della fallita; - alla responsabilità in ordine alle condotte distrattive; - alla applicazione delle pene accessorie. Ritenuto che i motivi di ricorso che contestano la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità del ricorrente (ed il suo ruolo di amministratore di fatto della fallita), non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto; sul punto, poi, la Corte d'appello, con motivazione priva di manifesti vizi logici, aveva osservato che la pluralità delle condotte distrattive comporta la contestazione in fatto dell'aggravante della pluralità dei fatti di bancarotta (che non incide sul termine di prescrizione comunque non decorso, prima della sentenza impugnata, in considerazione del periodo indicato di sospensione e del fatto che la data di consumazione del reato coincide con quella della pronuncia della sentenza dichiarativa del fallimento) che sono tutti specificamente attribuiti al prevenuto (come emerge dalla piana lettura del manifesto d'accusa); la prova del ruolo di amministratore di fatto della fallita era poi pianamente tratta dalle deposizioni acquisite agli atti e dalla circostanza che l'imputato era stato il beneficiario della più rilevanti operazioni di distrazione; Considerato che il motivo relativo alla misura delle pene accessorie è manifestamente infondato posto che la quantificazione della stessa rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., criteri da cui il giudice del merito non risulta essersi discostato; Ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 25 maggio 2022. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]