Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 18 aprile 2024

Cassazione n. 21719/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/09/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti.

Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata.

Rilevato che entrambi i motivi dedotti da [OSCURATO:PERSONA] non superano il vaglio di ammissibilità.

1. Il primo motivo espone censure manifestamente infondate perché contesta la violazione di legge per la mancata dichiarazione di prescrizione del reato nel giudizio di rinvio determinato da annullamento concernente esclusivamente il punto del trattamento sanzionatorio, sebbene la sentenza impugnata abbia fatto applicazione del principio ampiamente consolidato in giurisprudenza di legittimità, ripetutamente enunciato anche dalle Sezioni Unite, e condiviso dal Collegio, secondo cui l'annullamento con rinvio disposto dalla Corte di cassazione per motivi che non riguardano l'affermazione di responsabilità dell'imputato determina il passaggio in giudicato della sentenza sul punto e conseguentemente comporta che nel successivo giudizio di rinvio non decorrono ulteriormente i termini di prescrizione (cfr., per tutte, Sez.

U, n. 4904 del 26/03/1997, Attinà, Rv. 207640- 01, e Sez. 5, n. 51098 del 19/09/2019, M., Rv. 278050-01)

2. Parimenti il secondo motivo, con il quale si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla determinazione del trattamento sanzionatorio espone doglianze manifestamente infondate, in quanto, il Giudice del rinvio, ha determinato la pena inflitta per il reato di tentata violenza privata, peraltro in misura non distante dal minimo edittale, sulla base dei criteri esplicitati dal Tribunale nemmeno contestati dal ricorrente con critiche specifiche.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende, sussistendo profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. eciso, in Roma 18 aprile 2024.

Il Consigliere estens

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/09/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata. Rilevato che entrambi i motivi dedotti da [OSCURATO:PERSONA] non superano il vaglio di ammissibilità. 1. Il primo motivo espone censure manifestamente infondate perché contesta la violazione di legge per la mancata dichiarazione di prescrizione del reato nel giudizio di rinvio determinato da annullamento concernente esclusivamente il punto del trattamento sanzionatorio, sebbene la sentenza impugnata abbia fatto applicazione del principio ampiamente consolidato in giurisprudenza di legittimità, ripetutamente enunciato anche dalle Sezioni Unite, e condiviso dal Collegio, secondo cui l'annullamento con rinvio disposto dalla Corte di cassazione per motivi che non riguardano l'affermazione di responsabilità dell'imputato determina il passaggio in giudicato della sentenza sul punto e conseguentemente comporta che nel successivo giudizio di rinvio non decorrono ulteriormente i termini di prescrizione (cfr., per tutte, Sez. U, n. 4904 del 26/03/1997, Attinà, Rv. 207640- 01, e Sez. 5, n. 51098 del 19/09/2019, M., Rv. 278050-01) 2. Parimenti il secondo motivo, con il quale si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla determinazione del trattamento sanzionatorio espone doglianze manifestamente infondate, in quanto, il Giudice del rinvio, ha determinato la pena inflitta per il reato di tentata violenza privata, peraltro in misura non distante dal minimo edittale, sulla base dei criteri esplicitati dal Tribunale nemmeno contestati dal ricorrente con critiche specifiche. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende, sussistendo profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. eciso, in Roma 18 aprile 2024. Il Consigliere estens
Sentenza Cassazione n. 21719/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris