CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 2 aprile 2026
Cassazione n. 08300/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
procura speciale allegata al ricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]Romano, con domicilio digitale in atti;– ricorrente –controAgenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore,rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato,presso i cui uffici è domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12;Numero registro generale 13479/2024Numero sezionale 157/2026Numero di raccolta generale 8300/2026Data pubblicazione 02/04/2026-controricorrente-nonché- intimata -[OSCURATO:PERSONA] REVOCAZIONEdella ordinanza della CORTE DI CASSAZIONE n. 33154/2023,depositata in data 29/11/2023;Udita la relazione della causa svolta dal consigliere dott. AngeloNapolitano nella camera di consiglio del 9 gennaio 2026;Per quel che in questa sede interessa, premette [OSCURATO:PERSONA] (d’orain avanti, anche “il contribuente”) che propose ricorso per cassazionecontro la sentenza della C.T.R. del Lazio n. 1092/4/2016 depositata il26/2/2016, e che nel susseguente giudizio di legittimità, in data10/10/2023, egli (e non la “società controricorrente” comeerroneamente affermato nella ordinanza di cui qui si chiede larevocazione) depositò istanza di definizione della lite fiscale pendente,unitamente alla ricevuta di presentazione, chiedendo di dichiararsi lacessazione della materia del contendere e la compensazione dellespese.L’ordinanza impugnata disattese l’istanza di dichiarazione di cessazionedella materia del contendere fondata sull’istanza di definizioneagevolata della lite pendente e si pronunciò nel merito del ricorso alloraproposto dall’Agenzia delle Entrate, cassando la sentenza d’appello erigettando i ricorsi di primo grado dei contribuenti.Avverso l’ordinanza della Corte di Cassazione indicata in epigrafe, ilcontribuente propone ricorso per revocazione, affidato ad un solomotivo.r.g. n. 13479/2024 a.c. 9/1/2026 2Cons. est. Angelo NapolitanoNumero registro generale 13479/2024Numero sezionale 157/2026Numero di raccolta generale 8300/2026Data pubblicazione 02/04/2026Si difende con controricorso l’Agenzia delle Entrate, mentre Fiera diViterbo s.r.l. è rimasta intimata.Nel corso del giudizio di revocazione, l’Agenzia delle Entrate ha emessoun atto di diniego della definizione agevolata della lite chiesta dalcontribuente; diniego impugnato dal contribuente e rispetto alla cuiimpugnazione l’Agenzia delle Entrate si è difesa con controricorso.Il contribuente ha depositato memoria illustrativa ai sensi dell’art. 380bis.1. c.p.c.Ragioni della decisione1.Con il motivo di ricorso per revocazione proposto, il contribuente siduole dell’errore di fatto compiuto da questa Suprema Corte che nellaordinanza impugnata, per una errata percezione dei documenti dicausa, non si è avveduta che nel caso di specie l’istanza di definizioneagevolata presentata ai sensi della legge n. 197 del 2022 (art. 1,commi 194 ss.) non doveva essere accompagnata dalla quietanza delversamento della prima rata, in quanto avendo il contribuente versatonel corso del giudizio l’intero importo lordo dovuto, il saldo a debito perla definizione era pari a zero, con la conseguenza che la definizione siera perfezionata con la sola presentazione della domanda.1.1. Il motivo è fondato.La Corte, effettivamente, non si è avveduta che nella istanza propostaper la definizione agevolata del giudizio, fototrascritta a pag. 7dell’odierno ricorso, vi era indicato quale importo lordo dovuto lo stessoimporto versato in pendenza del giudizio, con la conseguenza che alcunulteriore versamento era dovuto da parte del contribuente al fine diperfezionare la definizione agevolata.La documentazione depositata agli atti del giudizio di cassazione a quo,dunque, era idonea al perfezionamento della definizione agevolata.2. Senonché, nel corso dell’odierno giudizio di revocazione, l’Agenziadelle Entrate ha notificato tempestivamente al contribuente il diniegor.g. n. 13479/2024 a.c. 9/1/2026 3Cons. est. Angelo NapolitanoNumero registro generale 13479/2024Numero sezionale 157/2026Numero di raccolta generale 8300/2026Data pubblicazione 02/04/2026di definizione della lite tributaria pendente Prot. 42187 del 10/6/2024,motivato sul presupposto che la cartella di pagamento impugnata nelgiudizio a quo era stata emessa a titolo definitivo per mancataimpugnazione dell’imposta di registro, con la conseguenza che,vertendo il giudizio tributario su di un atto di mera riscossione diimposte definitivamente accertate, la controversia non potrebbe esseredefinita ai sensi dell’art. 1, commi 186-203, della legge n. 197 del2022.2.1. Il contribuente ha tempestivamente impugnato il detto atto didiniego, affermando che ai sensi dell’art. 1, comma 186, della legge n.197 del 2022, possono essere definite tutte le controversie attribuitealla giurisdizione tributaria in cui è parte l’Agenzia delle Entrate,pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello dinanzi allaCorte di Cassazione.La lettera della legge, dunque, avrebbe previsto la possibilità didefinizione agevolata, oltre che delle controversie aventi ad oggetto gliextraformali degli atti della riscossione, come la cartella di pagamento.2.2. L’impugnazione dell’atto di diniego di definizione agevolatanotificato al contribuente è fondata.2.3. Deve rilevarsi che il tenore dell’art. 1, comma 186, della legge n.197 del 2022, ai fini della definizione agevolata delle controversie, fariferimento alle “controversie attribuite alla giurisdizione tributaria incui è parte l’Agenzia delle Entrate…”, adottando così una espressionepiù ampia di quella presente nell’art. 6, comma 1, d.l. n. 119 del 2018,che parlava di “controversie aventi ad oggetto atti impositivi”.La stessa circolare 2/E del 27 gennaio 2023, emessa dall’Agenzia delleEntrate, chiarisce l’ambito di applicazione della legge sulla cd. “treguafiscale”, nel senso, appunto, della onnicomprensività dell’espressioner.g. n. 13479/2024 a.c. 9/1/2026 4Cons. est. Angelo NapolitanoNumero registro generale 13479/2024Numero sezionale 157/2026Numero di raccolta generale 8300/2026Data pubblicazione 02/04/2026“controversie attribuite alla giurisdizione tributaria”, senza limitazioneriferita alla tipologia di atti impugnati.In questo senso si è già espressa questa Corte (cfr. sent. n. 8204/2026resa a seguito di udienza pubblica del 07/01/2026).3. In accoglimento del ricorso qui proposto dal contribuente, deveessere revocata l’ordinanza n. 33154/2023 pronunciata da questaSuprema Corte e, in sede rescissoria, annullato l’atto di diniego delladefinizione agevolata notificato tempestivamente al contribuente etempestivamente impugnato, deve essere dichiarato estinto percessata materia del contendere, nei confronti dell’odierno contribuente,il giudizio nell’ambito del quale è stata pronunciata l’ordinanzarevocata, con compensazione delle spese del detto giudizio tra ilcontribuente medesimo e l’amministrazione, oltre che delle spese delsubprocedimento di impugnazione del diniego di definizione agevolata.4. Le spese del presente giudizio di revocazione seguono lasoccombenza e sono liquidate in dispositivo ai dannidell’amministrazione, mentre nessuna statuizione deve rendersi neiconfronti della [OSCURATO:SOCIETA]., chiamata nel presente giudizio asoli fini di integrità del contraddittorio. P.Q.MAccoglie il ricorso, revoca l’ordinanza impugnata e, in sede rescissoria,annullato l’atto di diniego della definizione agevolata, dichiara estintoper cessata materia del contendere, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], ilgiudizio nell’ambito del quale è stata resa l’ordinanza revocata.Compensa le spese di quest’ultimo giudizio tra [OSCURATO:PERSONA] el’Agenzia delle Entrate.Compensa le spese del subprocedimento di impugnazione del diniegodi definizione agevolata.Condanna l’Agenzia delle Entrate al pagamento, in favore di GiovanniMirulla, delle spese del giudizio di revocazione, che si liquidano in euror.g. n. 13479/2024 a.c. 9/1/2026 5Cons. est. Angelo NapolitanoNumero registro generale 13479/2024Numero sezionale 157/2026Numero di raccolta generale 8300/2026Data pubblicazione 02/04/2026duemila per compensi, oltre al rimborso delle spese generali, iva ec.p.a. come per legge, ed oltre ad euro duecento per spese vive.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 9 gennaio 2026.Il Presidente([OSCURATO:PERSONA])r.g. n. 13479/2024 a.c. [OSCURATO:DATA_NASCITA] 6Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]