CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 13 gennaio 1941
Cassazione n. 43704/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/03/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso, [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Palermo confermava quella del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palermo che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni sei di reclusione per i delitti di concorso nel tentato omicidio di [OSCURATO:PERSONA] avvenuto in Partinico il 7/3/2015 nonché di detenzione illegale di una pistola modificata, custodita presso la loro dimora. Secondo l'imputazione, [OSCURATO:PERSONA] era stato istigatore del delitto di tentato omicidio e [OSCURATO:PERSONA] esecutore materiale: Leone era stato ripetutamente colpito con un bastone di legno alla testa e in altre parti del corpo e, successivamente, i Viola avevano tentato di investirlo con un autocarro, non riuscendo nell'intento per la fuga della persona offesa e per il soccorso alla stessa prestato. [OSCURATO:PERSONA] di primo grado aveva escluso l'aggravante della premeditazione. La prova della responsabilità dei due imputati veniva tratta dalle dichiarazioni della persona offesa che, inizialmente, aveva nascosto ai sanitari del pronto soccorso la vera causa delle gravi lesioni subite, sostenendo di essere stato investito da un'autovettura; nonché dal recupero, ad opera della polizia giudiziaria, degli indumenti della persona offesa, del bastone e dell'ombrello nei luoghi indicati e nella verifica dell'esistenza di tracce ematiche sul muretto su cui Leone, dopo la fuga, si era appoggiato; dal sequestro della pistola oggetto dell'imputazione sub 2 nel corso di una perquisizione domiciliare; dal rinvenimento all'interno del furgone degli imputati di un bastone in legno che presentava tracce ematiche, descritto dalla persona offesa conformemente alle sue caratteristiche (possedeva un laccio circolare). [OSCURATO:PERSONA] di primo grado aveva ritenuto credibile la persona offesa e attendibili le sue dichiarazioni, mentre aveva ritenuto reticenti le dichiarazioni di Ricupatil che, secondo la persona offesa, aveva assistito all'aggressione. La versione di Leone veniva ritenuta riscontrata alla luce di quanto rinvenuto dalla polizia giudiziaria, degli accertamenti sulle tracce ematiche sul bastone sequestrato nonché della natura delle lesioni da lui riportate. La Corte territoriale rigettava la richiesta del Procuratore generale di riapertura dell'istruttoria dibattimentale per escutere [OSCURATO:PERSONA] e D'[OSCURATO:PERSONA] e per espletare perizia sulle tracce ematiche presenti sul bastone in sequestro, ritenendola non assolutamente necessaria per la decisione. Veniva condivisa la valutazione del giudice di primo grado, che aveva ritenuto attendibili le dichiarazioni della persona offesa successive alle prime, trattandosi di versione lineare, coerente e asseverata da plurimi riscontri esterni, mentre la prima era stata resa in evidente stato confusionale. La sentenza enumerava i numerosi e pregnanti elementi circostanziali presenti nelle dichiarazioni accusatorie, che avevano permesso alla polizia giudiziaria di rinvenire riscontri precisi. Gli imputati - che avevano ammesso la comune detenzione della pistola - non avevano mai fornito spiegazioni sul bastone con tracce ematiche rinvenuto nel furgone in loro disponibilità, anch'esso descritto dalla persona offesa che aveva anche indicato alcuni numeri della targa del veicolo. Secondo la Corte territoriale, le riserve della difesa sulle effettiva gravità delle lesioni riportate da Leone non coglievano nel segno, sia perché al momento dell'accesso al pronto soccorso le condizioni della persona offesa erano gravissime, in quanto polarizzate soprattutto nella regione del cranio, sia perché la condotta contestata comprendeva anche il tentativo di investimento con l'autocarro. La sentenza argomentava in ordine alla reticenza e alla falsità delle dichiarazioni di Ricupati e D'Orio e confermava la qualificazione giuridica della condotta come tentato omicidio, richiamando la giurisprudenza consolidata formatasi sul tema. In particolare, venivano evidenziati le modalità esecutive e i mezzi impiegati per l'azione, la pluralità e intensità dei colpi inferti contro una persona disarmata e colta alle spalle, la oggettiva gravità delle lesioni riportate e la loro localizzazione nella regione del cranio nonché i reiterati incitamenti da parte di [OSCURATO:PERSONA] al figlio di non smettere di percuotere la vittima finché non fosse morta: emergeva il dolo intenzionale di omicidio e non la mera volontà di infliggere lesioni. La Corte condivideva la scelta del Giudice di primo grado di negare le attenuanti generiche nonché la quantificazione della pena. 2. Ricorre per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] deducendo, in un primo motivo, violazione del diritto di difesa e del principio dell'oltre ogni ragionevole dubbio. Il ricorrente censura la motivazione dell'ordinanza con cui la Corte territoriale aveva rigettato la richiesta del Procuratore generale, cui aveva aderito la difesa degli imputati, di escutere i testimoni Ricupati e D'Orio, in quanto apparente e contraddittoria. In un secondo motivo il ricorrente deduce nullità della sentenza per difetto di motivazione e lesione del principio dell'oltre ogni ragionevole dubbio. Le perplessità sulla ricostruzione del fatto operata dal Giudice di primo grado e acriticamente recepita dal giudice di appello erano numerose e vengono valorizzate sulla base dell'esame degli atti del fascicolo. Il ricorrente sostiene che la motivazione della sentenza non è condivisibile e che è necessario un annullamento per ristabilire giustizia.In un terzo motivo il ricorrente deduce nullità della sentenza per violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla perizia genetica. Viene censurata la decisione della Corte territoriale di non dar corso alla perizia sulle tracce ematiche presenti sul bastone sequestrato, anche per verificare la sua effettiva idoneità a cagionare la morte. La Corte territoriale non aveva tenuto conto che la perizia genetica svolta nel corso delle indagini preliminari sul bastone non aveva confermato che le tracce ematiche fossero attribuibili alla persona offesa o ai Viola: non vi era, quindi, la prova che lo stesso fosse stato utilizzato per colpire Leone. In un quarto motivo il ricorrente deduce violazione degli artt. 56, 575 e 577 cod. pen. e assenza di motivazione. La Corte territoriale aveva affermato che Leone era giunto in ospedale in condizioni gravissime, mentre gli accertamenti avevano dimostrato che egli non era mai stato in pericolo di vita e aveva avuto un decorso ospedaliero breve. La motivazione sulla qualificazione della condotta come tentato omicidio era davvero inesistente e non segnalava gli elementi che facevano propendere per questa soluzione. In un quinto motivo il ricorrente deduce violazione o falsa applicazione dell'art.62 bis cod. pen. con riferimento al diniego delle attenuanti generiche. La Corte non aveva valutato l'incensuratezza degli imputati dando prevalenza alla gravità delle condotte delittuose. Non era stato tenuto conto dell'eccessiva gravità della pena e del comportamento provocatorio della persona offesa, che aveva portato le proprie pecore al pascolo in un terreno assegnato ai Viola. In un sesto motivo il ricorrente deduce violazione degli artt. 132 e 133 cod. pen. e vizio di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio. 3. [OSCURATO:PERSONA] generale, Cons. [OSCURATO:PERSONA], nella requisitoria scritta conclude per la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Il ricorrente sostiene che la decisione della Corte territoriale di non accogliere la richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale avanzata dal Procuratore generale, alla quale si era associata la difesa degli imputati, violerebbe il diritto di difesa e il principio della colpevolezza al di là di ogni ragionevole dubbio. Ebbene: -si deve ricordare che il giudizio di primo grado è stato svolto, su richiesta degli imputati, con il rito abbreviato al quale la difesa degli stessi non aveva subordinato alcun atto istruttorio; di conseguenza, la mancata escussione di due testimoni, già sentiti nel corso delle indagini preliminari e le cui dichiarazioni erano in atti, non può violare alcun diritto della difesa, atteso che la richiesta di procedere con il rito alternativo presupponeva, appunto, che nessuna istruttoria orale venisse svolta. D'altro canto, nel giudizio abbreviato di appello le parti non hanno un diritto all'assunzione di prove nuove, ma hanno solo il potere di sollecitare l'esercizio dei poteri istruttori di cui all'art. 603, comma 3, cod. proc. pen., essendo rimessa al giudice la valutazione dell'assoluta necessità dell'integrazione probatoria richiesta (da ultimo, Sez. 6, Sentenza n. 51901 del 19/09/2019, Rv. 278061); appunto, la Corte aveva l'onere — ampiamente svolto — di motivare, a fronte della sollecitazione delle parti, perché la rinnovazione dell'istruttoria non fosse assolutamente necessaria: la sentenza fornisce ampia motivazione della valutazione dei due testimoni, ritenuti reticenti e desiderosi di tenersi lontani dalla controversia che contrapponeva la persona offesa agli imputati, mentre l'individuazione del bastone sequestrato nel furgone degli imputati, di forma identica a quella descritta dalla persona offesa e macchiato di sangue umano, come quello usato per colpire ripetutamente Leone non è sostanzialmente contestata, anche perché nessuna versione alternativa era stata fornita dagli imputati. 2. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile. Questa Corte ha ripetutamente affermato che il sindacato del giudice di legittimità sulla motivazione del provvedimento impugnato deve essere volto a verificare che quest'ultima sia "effettiva", ovvero realmente idonea a rappresentare le ragioni che il giudicante ha posto a base della decisione adottata; non sia "manifestamente illogica", perché sorretta, nei suoi punti essenziali, da argomentazioni non viziate da evidenti errori nell'applicazione delle regole della logica; non sia internamente "contraddittoria", ovvero esente da insormontabili incongruenze tra le sue diverse parti o da inconciliabilità logiche tra le affermazioni in essa contenute; non risulti logicamente "incompatibile" con "altri atti del processo" (indicati in termini specifici ed esaustivi dal ricorrente nei motivi posti a sostegno del ricorso) in misura tale da risultarne vanificata o radicalmente inficiata sotto il profilo logico (Sez. 1, n. 41738 del 19/10/2011 - dep. 15/11/2011, Pmt in proc. Longo, Rv. 251516). Gli atti del processo invocati dal ricorrente a sostegno del dedotto vizio di motivazione non devono semplicemente porsi in contrasto con particolari accertamenti e valutazioni del giudicante, ma devono essere autonomamente dotati di una forza esplicativa o dimostrativa tale che la loro rappresentazione risulti in grado di disarticolare l'intero ragionamento svolto dal giudicante, determinando al suo interno radicali incompatibilità, così da vanificare o da rendere manifestamente incongrua o contraddittoria la motivazione. Quindi, il vizio di travisamento della prova, desumibile dal testo del provvedimento impugnato o da altri atti del processo specificamente indicati dal ricorrente, è ravvisabile ed efficace solo se l'errore accertato sia idoneo a disarticolare l'intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per la essenziale forza dimostrativa dell'elemento frainteso o ignorato (Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019 - dep. 26/11/2019, S, Rv. 27775801); esso è configurabile quando si introduce nella motivazione una informazione rilevante che non esiste nel processo o quando si omette la valutazione di una prova decisiva ai fini della pronuncia (Sez. 2, n. 47035 del 03/10/2013 - dep. 26/11/2013, Giugliano, Rv. 257499); d'altra parte, il vizio di contraddittorietà della motivazione della sentenza consiste nel concorso, dialetticamente irrisolto, di proposizioni - testuali ovvero extra-testuali e contenute in atti del procedimento specificamente indicati dal ricorrente - concernenti punti decisivi e assolutamente inconciliabili tra loro, tali che l'affermazione dell'una implichi necessariamente e univocamente la negazione dell'altra e viceversa (Sez. 1, n. 53600 del 24/11/2016 - dep. 27/11/2017, Sanfilippo e altro, Rv. 271635). Essendo questa la portata del vizio denunciato, il ricorso per cassazione con cui si lamenta la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione per l'omessa valutazione di circostanze acquisite agli atti non può limitarsi, pena l'inammissibilità, ad addurre l'esistenza di atti processuali non esplicitamente presi in considerazione nella motivazione del provvedimento impugnato ovvero non correttamente od adeguatamente interpretati dal giudicante, ma deve, invece: identificare l'atto processuale cui fa riferimento; individuare l'elemento fattuale o il dato probatorio che da tale atto emerge e che risulta incompatibile con la ricostruzione svolta nella sentenza; dare la prova della verità dell'elemento fattuale o del dato probatorio invocato nonché della effettiva esistenza dell'atto processuale su cui tale prova si fonda; indicare le ragioni per cui l'atto inficia e compromette, in modo decisivo, la tenuta logica e l'intera coerenza della motivazione, introducendo profili di radicale "incompatibilità" all'interno dell'impianto argomentativo del provvedimento impugnato (Sez. 3, n. 2039 del 02/02/2018 - dep. 17/01/2019, Papini, Rv. 274816). In definitiva, sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del- singolo elemento (Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015 - dep. 31/03/2015, 0., Rv. 262965). La trattazione del motivo di ricorso integra proprio quest'ultima caratteristica: tutti gli elementi di prova contenuti nel fascicolo vengono esposti e analizzati al fine - lo afferma lo stesso ricorrente - di dare "una lettura diversa ed alternativa agli elementi di prova raccolti nel corso delle indagini preliminari", senza affatto dimostrare quale tra gli atti sia stato travisato e in che misura tale travisamento scardini la motivazione della sentenza. Il richiamo del principio della colpevolezza al di là di ogni ragionevole dubbio, poi, non incide sulla valutazione del motivo: in effetti, la regola di giudizio compendiata nella formula "al di là di ogni ragionevole dubbio" rileva in sede di legittimità esclusivamente ove la sua violazione si traduca nella illogicità manifesta e decisiva della motivazione della sentenza, non avendo la Corte di cassazione alcun potere di autonoma valutazione delle fonti di prova (Sez. 2, Sentenza n. 28957 del 03/04/2017, Rv. 270108 - 01). Non si procede, quindi, a valutare il motivo analiticamente, attesa la sua manifesta inammissibilità. 3. Il terzo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Come già anticipato, non sussiste alcun dubbio - alla luce della adeguata motivazione delle due sentenze di merito - che il bastone sequestrato all'interno del furgone dei due imputati, macchiato di sangue umano, fosse quello con cui la persona offesa era stata ripetutamente colpita; né la difesa degli imputati ha fornito una versione alternativa della presenza di quel bastone e del motivo della presenza di sangue umano. Il ricorrente sostiene che "l'esame del profilo genetico presente sul bastone avrebbe potuto confermare la tesi della persona offesa o smentirla platealmente", con ciò dimostrando che l'atto richiesto aveva natura esplorativa; la Corte territoriale, sulla base di adeguata e logica argomentazione, non l'ha ritenuto assolutamente necessario. 4. Il quarto motivo di ricorso è manifestamente infondato. Contrariamente a quanto sostiene il ricorrente, la sentenza indica gli elementi di fatto già ricordati che hanno indotto i giudici di merito a qualificare la condotta come tentato omicidio, sia sotto il profilo dell'idoneità oggettiva sia sotto quello del dolo intenzionale: le modalità esecutive e i mezzi impiegati per l'azione, la pluralità e intensità dei colpi inferti contro una persona disarmata e colta alle spalle, la oggettiva gravità delle lesioni riportate e la loro localizzazione nella regione del cranio nonché i reiterati incitamenti da parte di [OSCURATO:PERSONA] al figlio di non smettere di percuotere la vittima finché non fosse morta. Inoltre, il ricorrente tralascia la seconda parte della condotta - invece sottolineata nella sentenza impugnata - vale a dire il tentativo dei Viola di investire Leone con il furgone, condotta palesemente idonea ad uccidere un soggetto e indicativa dell'animus necandi. 5. Il quinto e sesto motivo di ricorso sono manifestamente infondati. La motivazione sulla congruità della pena inflitta dal giudice di primo grado e sulla impossibilità di concedere agli imputati le attenuanti generiche è esistente, ampia e logica; si deve anche ricordare che, nel concedere o negare le attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, Sentenza n. 43952 del 13/04/2017, Rv. 271269 - 01). Tale valutazione è stata compiuta e di essa e la motivazione dà conto. 6. Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, emergendo profili di colpa nella presentazione