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CassazionedecretoSezione 3Decisione del 7 maggio 2026

Cassazione n. 13093/2026

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dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con domiciliodigitale come per legge- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] S.R.L. e, per essa, [OSCURATO:SOCIETA]. (già [OSCURATO:SOCIETA].),in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa, giustaprocura in calce al controricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], condomicilio digitale come per legge- controricorrente -nonché nei confronti diNumero registro generale 2468/2024Numero sezionale 1054/2026Numero di raccolta generale 13093/2026Data pubblicazione 07/05/2026OPENJOBMETIS S.P.A. - [OSCURATO:PERSONA] -, in persona dellegale rappresentante, rappresentata e difesa, giusta procura in calceal controricorso, dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],elettivamente domiciliata presso lo studio [OSCURATO:PERSONA], condomicilio digitale come per legge- controricorrente -nonché contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, giusta procura in calce alcontroricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], domicilio digitale comeper legge- controricorrente -nonchéBIFFI ANTONELLA e AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE- intimate -avverso la sentenza del Tribunale di Lecco n. 557/2023, pubblicata indata 20 ottobre 2023;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18marzo 2026 dal Consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] Condello1. [OSCURATO:PERSONA], debitore esecutato, proponevaopposizione ex art. 617 cod. proc. civ. al decreto di trasferimentoemesso dal Giudice dell’esecuzione in data 20 gennaio 2022, aventead oggetto i beni immobili costituenti il lotto n. 4 aggiudicati il 20aprile 2021 a [OSCURATO:PERSONA], deducendone l’invalidità derivata da quellaNumero registro generale 2468/2024Numero sezionale 1054/2026Numero di raccolta generale 13093/2026Data pubblicazione 07/05/2026di precedente ordinanza resa in data 24 agosto 2021, di rigettodell’istanza di sospensione della vendita - con la quale era stata, tral’altro, confermata l’aggiudicazione del medesimo lotto in favore delMemeo, già fatta oggetto di precedente opposizione ex art. 617 cod.proc. civ -, nonché la nullità del decreto di trasferimento perviolazione dell’art. 54-ter d.l. 18/20 e della normativa emergenziale.Respinta l’istanza di sospensione e assegnato termine perl’introduzione del giudizio di merito, il Tribunale ha rigettatol’opposizione, rilevando, sotto un primo profilo, che l’atto presuppostocostituito dall’ordinanza del g.e. del 24 agosto 2021 era statoconfermato con rigetto delle precedenti opposizioni e, sotto altroprofilo, che la nullità del decreto di trasferimento non poteva farsidiscendere neppure dalla presunta violazione dell’art. 54-ter invocato,dal momento che con sentenza n. 128 del 2021 la Cortecostituzionale aveva dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 13,comma 14, del decreto legge 31 dicembre 2020, n. 183, che avevaprorogato dal 1° gennaio al 30 giugno 2021 la sospensionetemporanea delle espropriazioni immobiliari prevista dal citato art.54-ter.

Non essendo applicabile quella normativa, dovevano ritenersiregolari le attività di vendita svoltesi nel 2021, come quella diaggiudicazione, avvenute al di fuori del periodo di sospensione exlege, cessato il 31 dicembre 2020, essendo impossibile stabilire sel’avviso di vendita, datato 16 dicembre 2020, fosse stato pubblicato oalmeno inserito nel fascicolo dell’esecuzione prima o dopo del 31dicembre 2020.

In ogni caso, era dirimente che gli asseriti vizi degli2020, ossia durante il periodo di sospensione delle espropriazioniimmobiliari, avrebbero dovuto essere fatti valere con l’opposizioneavverso l’ordinanza del 24 agosto 2021, che aveva confermatol’aggiudicazione del 20 aprile 2021; in difetto di tempestivaNumero registro generale 2468/2024Numero sezionale 1054/2026Numero di raccolta generale 13093/2026Data pubblicazione 07/05/2026opposizione nel termine di cui all’art. 617 cod. proc. civ.,l’opposizione doveva ritenersi tardiva e, dunque, inammissibile.2. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per la cassazione dellasuddetta decisione, sulla base di tre motivi.[OSCURATO:SOCIETA]., e, per essa la mandataria [OSCURATO:SOCIETA].,[OSCURATO:SOCIETA]. - Agenzia per il lavoro e [OSCURATO:PERSONA] resistonocon autonomi controricorsi.Non hanno svolto attività difensiva in questa sede [OSCURATO:PERSONA] eAgenzia delle Entrate - Riscossione.3.

La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglioai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ., in prossimità della qualetutte le parti, tranne il [OSCURATO:PERSONA], hanno depositato memoria.[OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito nel termine di sessanta giornidalla decisione.Ragioni della decisione1.

Preliminarmente, è superflua la verifica della ritualità o menodell’instaurazione del contraddittorio nel presente giudizio dilegittimità nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], alla stregua dei principiconsolidati nella giurisprudenza di questa Corte, che esimonodall’ordine di rinnovazione della notifica del ricorso in caso di nullità odi integrazione del contraddittorio, nell’evenienza di ricorso di cui sipalesi l’inammissibilità o l’infondatezza (Cass., sez.

U, 22/03/2010, n.6826; in termini, Cass., sez. 3, 17/06/2013, n. 15106; Cass., sez.

U,22/12/2015, n. 25772).Il rispetto del diritto fondamentale ad una ragionevole durata delprocesso impone al giudice (ai sensi degli artt. 175 e 127 cod. proc.civ.) di evitare e impedire comportamenti che siano di ostacolo aduna sollecita definizione dello stesso, tra i quali rientrano certamenteNumero registro generale 2468/2024Numero sezionale 1054/2026Numero di raccolta generale 13093/2026Data pubblicazione 07/05/2026quelli che si traducono in un inutile dispendio di attività processuali eformalità superflue perché non giustificate dalla struttura dialetticadel processo e, in particolare, dal rispetto effettivo del principio delcontraddittorio, da effettive garanzie di difesa e dal diritto allapartecipazione al processo in condizioni di parità, dei soggetti nellacui sfera giuridica l’atto finale è destinato ad esplicare i suoi effetti.Ne consegue che, in caso di ricorso prima facie infondato oinammissibile, come nella specie, per quanto di seguito verràprecisato, appare superflua, pur potendone sussistere i presupposti,la fissazione del termine per l’integrazione del contraddittorio, attesoche la concessione di esso si tradurrebbe, oltre che in un aggravio dispese, in un allungamento dei termini per la definizione del giudizio dicassazione senza comportare alcun beneficio per la garanziadell’effettività dei diritti processuali delle parti (Cass., sez.

U,23/09/2013, n. 21670; Cass., sez. 3, 14/03/2014, n. 5944; Cass.,sez. 2, 21/05/2018, n. 12515; Cass., sez. 3, 17/06/2019, n. 16141).2.

Con il primo motivo di ricorso il ricorrente denunzia, inrelazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, cod. proc. civ.,‹‹violazione e falsa applicazione di legge - violazione e falsaapplicazione dell’art. 617 c.p.c. - l’opposizione agli atti esecutivi eratempestiva ed ammissibile - il giudice avrebbe dovuto decidere nelmerito la controversia››.

Attinge la decisione gravata per avereritenuto tardiva l’opposizione, sottolineando che la “conferma”dell’aggiudicazione del 20 aprile 2021 era stata statuita per ragionicompletamente diverse rispetto a quelle fatte valere in questa sede.Evidenzia che l’ordinanza del 24 agosto 2021, che avevaconfermato l’aggiudicazione del 20 aprile 2021, traeva origine da unreclamo ex art. 591-ter cod. proc. civ., teso a far valere viziprocedimentali inerenti alla vendita, nonché teso a invocarel’applicazione dell’art. 586 c.p.c., essendo stato il bene aggiudicato adNumero registro generale 2468/2024Numero sezionale 1054/2026Numero di raccolta generale 13093/2026Data pubblicazione 07/05/2026un prezzo ritenuto “vile”, e quindi a far valere profili diversi da quellidedotti nel presente giudizio (violazione dell’art. 54-ter della legge27/2020); conseguentemente, l’opposizione avrebbe dovuto ritenersitempestiva.3.

Con il secondo motivo il ricorrente deduce, in relazione all’art.360, primo comma, n. 3 e n. 4, cod. proc. civ., ‹‹violazione e falsaapplicazione di legge - violazione dell’art. 101, secondo comma, c.p.c.- nullità della sentenza - il Giudice avrebbe dovuto assicurare ilcontraddittorio sulla questione della inammissibilità per tardivitàdell’opposizione - si è trattato di una decisione “a sorpresa”››;lamenta che il Tribunale di Lecco, dichiarando l’inammissibilitàdell’opposizione perché tardiva, avrebbe rilevato d’ufficio unaquestione che avrebbe dovuto essere previamente sottoposta alcontraddittorio delle parti.4.

Con il terzo motivo si prospetta, in relazione all’art. 360, primocomma, n. 3 e n. 4, cod. proc. civ., ‹‹violazione e falsa applicazionedi legge - violazione dell’art. 54-ter della legge 27/2020 - trattandosidi “abitazione principale del debitore esecutato” la procedura dovevaessere sospesa - nullità del procedimento, dell’aggiudicazione e delrelativo decreto di trasferimento››.Deduce il ricorrente che la retroattività della decisione della Cortecostituzionale non esclude che in quel periodo storico e processuale leparti non avessero il potere di dare impulso, ovvero di coltivare,l’esecuzione forzata e, in particolare, la fase del subprocedimento divendita che, ex lege, era sospesa; inoltre, non si poteva sostenereche vi fosse incertezza circa il fatto che l’avviso della quinta venditadel Lotto 4, del dicembre 2020, fosse davvero riferibile a quella data,dal momento che dal “prospetto storico” estratto dal fascicolotelematico si evinceva che l’avviso di vendita, datato 16 dicembre2020, era stato depositato nel fascicolo telematico in data 21Numero registro generale 2468/2024Numero sezionale 1054/2026Numero di raccolta generale 13093/2026Data pubblicazione 07/05/2026dicembre 2020.

Peraltro, durante il periodo di sospensione, eranostate effettuate altre attività di vendita, essendosi svolto in data 3novembre 2020 il quarto tentativo di vendita.Aggiunge che, in ogni caso, non poteva affermarsi che lasospensione spiegava i suoi effetti sino al 31 dicembre 2020,considerato che la sentenza n. 128/2021 della Corte costituzionaleera stata depositata il 22 giugno 2021 ed era stata pubblicata inGazzetta ufficiale il successivo 23 giugno, per cui la sospensionedoveva quanto meno ritenersi applicata sino a tale ultima data.Evidenzia, infine, che il Lotto 4 pacificamente contraddistingueval’immobile destinato ad abitazione del debitore esecutato, circostanzanon contestata, vertendo piuttosto la contestazione sul fatto che l’art.54-ter citato, facendo riferimento alla ‹‹abitazione principale deldebitore››, imponeva di avere riguardo al concetto di ‹‹residenzaanagrafica››.5.

Il secondo motivo, che va esaminato preliminarmente perragioni di priorità logica, è infondato.La sentenza che decida su una questione di puro diritto, rilevatad’ufficio, senza procedere alla sua segnalazione alle parti ondeconsentire su di essa l’apertura della discussione (cd. terza via), nonè nulla, in quanto da tale omissione può solo derivare un vizio di“error in iudicando”, ovvero di “error in iudicando de iure procedendi”,la cui denuncia in sede di legittimità consente la cassazione dellasentenza solo se tale errore sia in concreto consumato; qualora,invece, ad essere officiosamente rilevate siano state questioni difatto, ovvero miste di fatto e di diritto, la parte soccombente puòdolersi della decisione sostenendo che la violazione del dovere diindicazione ha vulnerato la facoltà di chiedere prove o, in ipotesi, diottenere una eventuale rimessione in termini (tra molte: Cass. Sez.1, 08/06/2018, n. 15037; Cass., sez.

L, 19/07/2023, n. 21314;Numero registro generale 2468/2024Numero sezionale 1054/2026Numero di raccolta generale 13093/2026Data pubblicazione 07/05/2026Cass., sez. 3, 09/01/2024, n. 822).Non è, pertanto, ravvisabile violazione del divieto della cd. terzavia su questione di puro diritto, quale è quella di rito di cui si discutenel caso de quo.6.

Non si sottrae alla declaratoria d’inammissibilità il terzo motivo,per inosservanza dell’art. 366, primo comma, n. 6, cod. proc. civ.6.1.

L’art. 54-ter d.l. 17 marzo 2020 prevede che: ‹‹Al fine dicontenere gli effetti negativi dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, in tutto il territorio nazionale è sospesa, per la durata di sei mesia decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversionedel presente decreto, ogni procedura esecutiva per il pignoramentoimmobiliare, di cui all’articolo 555 del codice di procedura civile, cheabbia ad oggetto l’abitazione principale del debitore››.Particolarità di tale sospensione è data dalla necessità di verificarela situazione contemplata dalla norma quale presupposto e, cioè, ilfatto che il bene staggito costituisca abitazione principale deldebitore, spettando il relativo potere di accertamento al giudicedell’esecuzione.La sospensione ex art. 54-ter si applica, infatti, a tutte leprocedure esecutive immobiliari in cui il compendio immobiliarepignorato costituisca, in tutto o in parte, l’abitazione principale deldebitore esecutato e tale requisito, per il principio generale dellainsensibilità dei mutamenti della situazione di fatto del bene staggitouna volta notificato l’atto introduttivo del processo esecutivo, devesussistere al momento del pignoramento.6.2.

Ebbene, non emerge dal ricorso, né tanto meno dallasentenza impugnata, che l’odierno ricorrente avesse prospettato giàcon gli originari motivi del ricorso in opposizione e poi al giudice delmerito la ricorrenza di tutti gli elementi comprovanti il presupposto difatto richiesto per l’operatività dell’art. 54-ter citato, e cioè che ilNumero registro generale 2468/2024Numero sezionale 1054/2026Numero di raccolta generale 13093/2026Data pubblicazione 07/05/2026Lotto n. 4 avesse ad oggetto l’abitazione principale dello stessodebitore al momento del pignoramento, unico rilevante.Manca, infatti, non solo l’allegazione dell’avvenuta deduzione dellarelativa questione, ma anche l’indicazione degli atti specifici del gradoprecedente in cui quella è stata sottoposta al giudice del merito, ondedare modo a questa Corte, alla quale sono proposte questionigiuridiche che implicano accertamenti di fatto, di controllare ex actisla veridicità di tale asserzione (e la sua non novità rispetto al solorilevante atto introduttivo della fase sommaria di ogni opposizioneesecutiva, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità nonessendo ammessi motivi nuovi) (cfr. da ultimo, Cass., sez. 3,31/03/2025, n. 8419), prima di esaminare nel merito la questionestessa.

In mancanza di ottemperanza ad un tale onere, è inevitabilela sanzione di inammissibilità.6.3.

In questa sede il ricorrente, nell’illustrare il motivo indisamina, si limita a sostenere di avere sempre abitato, sin dal 2009,nell’immobile rientrante nel Lotto n. 4 e che tale circostanza sarebbestata riscontrata anche nella relazione del custode giudiziario, oltreche nella perizia del c.t.u., nella quale era stato precisato che, alladata del sopralluogo, l’immobile compreso nel Lotto n. 4 “risultava adisposizione del signor Donadoni”; aggiunge che tale aspetto fattualesarebbe stato riconosciuto anche da una precedente sentenza delTribunale di Lecco (n. 172/2023), resa tra le medesime parti, giàdepositata agli atti del giudizio di primo grado, di cui viene trascritto,a pag. 15 del ricorso, un passo della motivazione.Va, in proposito, rilevato che tali deduzioni difensive non sono diper sé idonee a superare il rilevato difetto di autosufficienza delmezzo di ricorso, non potendosi evincere né dalla relazione delcustode, né dalla perizia del c.t.u. che l’esecutato, al momento delpignoramento, avesse fissato presso l’immobile staggito ricadente nelNumero registro generale 2468/2024Numero sezionale 1054/2026Numero di raccolta generale 13093/2026Data pubblicazione 07/05/2026Lotto n. 4 la propria abitazione principale, da intendersi, comeprecisato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 128/2021, comeil luogo dove dimorava abitualmente, “coincidente in genere con laresidenza anagrafica” e non necessariamente con la “prima casa”.Al contrario, da tali documenti si evince che il Donadoni eraresidente non già presso gli immobili ricadenti nel Lotto n. 4, mapresso altro indirizzo (Casargo, alla via [OSCURATO:PERSONA], n. 3); mentre la“disponibilità” del bene non implica che il medesimo sia l’abitazioneprincipale del debitore, secondo l’impostazione qui accolta.Né, d’altro canto, possono trarsi elementi a supporto dell’assuntodi parte ricorrente dalla sentenza n. 172/2023 resa dal Tribunale diLecco, richiamata in ricorso, resa in altro giudizio di opposizione,posto che in quel giudizio, come emerge dallo stralcio dellamotivazione riportato in ricorso, si discuteva di una situazione difatto, ossia l’occupazione dell’immobile da parte dell’odiernoricorrente, del tutto diversa da quella che giustifica la sospensionedella procedura ex art. 54-ter legge n. 27 del 2020, che poggia sualtri presupposti.7.

L’inammissibilità del terzo motivo di ricorso rende irrilevantel’eventuale fondatezza del primo mezzo di ricorso, considerato che laprima, benché rimanga l’unica, è di per sé ratio idonea, da sola, asorreggere la reiezione dell’opposizione.

Infatti, diviene del tuttoirrilevante stabilire se un atto del processo esecutivo sia statoadottato in costanza di una sospensione della sussistenza dei cuipresupposti è definitivamente precluso il rilievo.8.

Il ricorso deve, per le ragioni esposte, essere rigettato.Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza esono liquidate come in dispositivo.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Numero registro generale 2468/2024Numero sezionale 1054/2026Numero di raccolta generale 13093/2026Data pubblicazione 07/05/2026Condanna il ricorrente al rimborso, in favore di [OSCURATO:SOCIETA]., dellespese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 7.700,00 percompensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento,agli esborsi, pari ad euro 200,00, ed agli accessori di legge.Condanna il ricorrente al rimborso, in favore di [OSCURATO:SOCIETA]. -Agenzia per il Lavoro, delle spese del giudizio di legittimità, cheliquida in euro 7.700,00 per compensi, oltre alle spese forfettarienella misura del 15 per cento, agli esborsi, pari ad euro 200,00, edagli accessori di legge.Condanna il ricorrente al rimborso, in favore di [OSCURATO:PERSONA], dellespese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 5.900,00 percompensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento,agli esborsi, pari ad euro 200,00, ed agli accessori di legge.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dàda parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza SezioneCivile, il 18 marzo 2026IL PRESIDENTE

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con domiciliodigitale come per legge- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] S.R.L. e, per essa, [OSCURATO:SOCIETA]. (già [OSCURATO:SOCIETA].),in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa, giustaprocura in calce al controricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], condomicilio digitale come per legge- controricorrente -nonché nei confronti diNumero registro generale 2468/2024Numero sezionale 1054/2026Numero di raccolta generale 13093/2026Data pubblicazione 07/05/2026OPENJOBMETIS S.P.A. - [OSCURATO:PERSONA] -, in persona dellegale rappresentante, rappresentata e difesa, giusta procura in calceal controricorso, dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],elettivamente domiciliata presso lo studio [OSCURATO:PERSONA], condomicilio digitale come per legge- controricorrente -nonché contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, giusta procura in calce alcontroricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], domicilio digitale comeper legge- controricorrente -nonchéBIFFI ANTONELLA e AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE- intimate -avverso la sentenza del Tribunale di Lecco n. 557/2023, pubblicata indata 20 ottobre 2023;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18marzo 2026 dal Consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] Condello1. [OSCURATO:PERSONA], debitore esecutato, proponevaopposizione ex art. 617 cod. proc. civ. al decreto di trasferimentoemesso dal Giudice dell’esecuzione in data 20 gennaio 2022, aventead oggetto i beni immobili costituenti il lotto n. 4 aggiudicati il 20aprile 2021 a [OSCURATO:PERSONA], deducendone l’invalidità derivata da quellaNumero registro generale 2468/2024Numero sezionale 1054/2026Numero di raccolta generale 13093/2026Data pubblicazione 07/05/2026di precedente ordinanza resa in data 24 agosto 2021, di rigettodell’istanza di sospensione della vendita - con la quale era stata, tral’altro, confermata l’aggiudicazione del medesimo lotto in favore delMemeo, già fatta oggetto di precedente opposizione ex art. 617 cod.proc. civ -, nonché la nullità del decreto di trasferimento perviolazione dell’art. 54-ter d.l. 18/20 e della normativa emergenziale.Respinta l’istanza di sospensione e assegnato termine perl’introduzione del giudizio di merito, il Tribunale ha rigettatol’opposizione, rilevando, sotto un primo profilo, che l’atto presuppostocostituito dall’ordinanza del g.e. del 24 agosto 2021 era statoconfermato con rigetto delle precedenti opposizioni e, sotto altroprofilo, che la nullità del decreto di trasferimento non poteva farsidiscendere neppure dalla presunta violazione dell’art. 54-ter invocato,dal momento che con sentenza n. 128 del 2021 la Cortecostituzionale aveva dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 13,comma 14, del decreto legge 31 dicembre 2020, n. 183, che avevaprorogato dal 1° gennaio al 30 giugno 2021 la sospensionetemporanea delle espropriazioni immobiliari prevista dal citato art.54-ter. Non essendo applicabile quella normativa, dovevano ritenersiregolari le attività di vendita svoltesi nel 2021, come quella diaggiudicazione, avvenute al di fuori del periodo di sospensione exlege, cessato il 31 dicembre 2020, essendo impossibile stabilire sel’avviso di vendita, datato 16 dicembre 2020, fosse stato pubblicato oalmeno inserito nel fascicolo dell’esecuzione prima o dopo del 31dicembre 2020. In ogni caso, era dirimente che gli asseriti vizi degli2020, ossia durante il periodo di sospensione delle espropriazioniimmobiliari, avrebbero dovuto essere fatti valere con l’opposizioneavverso l’ordinanza del 24 agosto 2021, che aveva confermatol’aggiudicazione del 20 aprile 2021; in difetto di tempestivaNumero registro generale 2468/2024Numero sezionale 1054/2026Numero di raccolta generale 13093/2026Data pubblicazione 07/05/2026opposizione nel termine di cui all’art. 617 cod. proc. civ.,l’opposizione doveva ritenersi tardiva e, dunque, inammissibile.2. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per la cassazione dellasuddetta decisione, sulla base di tre motivi.[OSCURATO:SOCIETA]., e, per essa la mandataria [OSCURATO:SOCIETA].,[OSCURATO:SOCIETA]. - Agenzia per il lavoro e [OSCURATO:PERSONA] resistonocon autonomi controricorsi.Non hanno svolto attività difensiva in questa sede [OSCURATO:PERSONA] eAgenzia delle Entrate - Riscossione.3. La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglioai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ., in prossimità della qualetutte le parti, tranne il [OSCURATO:PERSONA], hanno depositato memoria.[OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito nel termine di sessanta giornidalla decisione.Ragioni della decisione1. Preliminarmente, è superflua la verifica della ritualità o menodell’instaurazione del contraddittorio nel presente giudizio dilegittimità nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], alla stregua dei principiconsolidati nella giurisprudenza di questa Corte, che esimonodall’ordine di rinnovazione della notifica del ricorso in caso di nullità odi integrazione del contraddittorio, nell’evenienza di ricorso di cui sipalesi l’inammissibilità o l’infondatezza (Cass., sez. U, 22/03/2010, n.6826; in termini, Cass., sez. 3, 17/06/2013, n. 15106; Cass., sez. U,22/12/2015, n. 25772).Il rispetto del diritto fondamentale ad una ragionevole durata delprocesso impone al giudice (ai sensi degli artt. 175 e 127 cod. proc.civ.) di evitare e impedire comportamenti che siano di ostacolo aduna sollecita definizione dello stesso, tra i quali rientrano certamenteNumero registro generale 2468/2024Numero sezionale 1054/2026Numero di raccolta generale 13093/2026Data pubblicazione 07/05/2026quelli che si traducono in un inutile dispendio di attività processuali eformalità superflue perché non giustificate dalla struttura dialetticadel processo e, in particolare, dal rispetto effettivo del principio delcontraddittorio, da effettive garanzie di difesa e dal diritto allapartecipazione al processo in condizioni di parità, dei soggetti nellacui sfera giuridica l’atto finale è destinato ad esplicare i suoi effetti.Ne consegue che, in caso di ricorso prima facie infondato oinammissibile, come nella specie, per quanto di seguito verràprecisato, appare superflua, pur potendone sussistere i presupposti,la fissazione del termine per l’integrazione del contraddittorio, attesoche la concessione di esso si tradurrebbe, oltre che in un aggravio dispese, in un allungamento dei termini per la definizione del giudizio dicassazione senza comportare alcun beneficio per la garanziadell’effettività dei diritti processuali delle parti (Cass., sez. U,23/09/2013, n. 21670; Cass., sez. 3, 14/03/2014, n. 5944; Cass.,sez. 2, 21/05/2018, n. 12515; Cass., sez. 3, 17/06/2019, n. 16141).2. Con il primo motivo di ricorso il ricorrente denunzia, inrelazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, cod. proc. civ.,‹‹violazione e falsa applicazione di legge - violazione e falsaapplicazione dell’art. 617 c.p.c. - l’opposizione agli atti esecutivi eratempestiva ed ammissibile - il giudice avrebbe dovuto decidere nelmerito la controversia››. Attinge la decisione gravata per avereritenuto tardiva l’opposizione, sottolineando che la “conferma”dell’aggiudicazione del 20 aprile 2021 era stata statuita per ragionicompletamente diverse rispetto a quelle fatte valere in questa sede.Evidenzia che l’ordinanza del 24 agosto 2021, che avevaconfermato l’aggiudicazione del 20 aprile 2021, traeva origine da unreclamo ex art. 591-ter cod. proc. civ., teso a far valere viziprocedimentali inerenti alla vendita, nonché teso a invocarel’applicazione dell’art. 586 c.p.c., essendo stato il bene aggiudicato adNumero registro generale 2468/2024Numero sezionale 1054/2026Numero di raccolta generale 13093/2026Data pubblicazione 07/05/2026un prezzo ritenuto “vile”, e quindi a far valere profili diversi da quellidedotti nel presente giudizio (violazione dell’art. 54-ter della legge27/2020); conseguentemente, l’opposizione avrebbe dovuto ritenersitempestiva.3. Con il secondo motivo il ricorrente deduce, in relazione all’art.360, primo comma, n. 3 e n. 4, cod. proc. civ., ‹‹violazione e falsaapplicazione di legge - violazione dell’art. 101, secondo comma, c.p.c.- nullità della sentenza - il Giudice avrebbe dovuto assicurare ilcontraddittorio sulla questione della inammissibilità per tardivitàdell’opposizione - si è trattato di una decisione “a sorpresa”››;lamenta che il Tribunale di Lecco, dichiarando l’inammissibilitàdell’opposizione perché tardiva, avrebbe rilevato d’ufficio unaquestione che avrebbe dovuto essere previamente sottoposta alcontraddittorio delle parti.4. Con il terzo motivo si prospetta, in relazione all’art. 360, primocomma, n. 3 e n. 4, cod. proc. civ., ‹‹violazione e falsa applicazionedi legge - violazione dell’art. 54-ter della legge 27/2020 - trattandosidi “abitazione principale del debitore esecutato” la procedura dovevaessere sospesa - nullità del procedimento, dell’aggiudicazione e delrelativo decreto di trasferimento››.Deduce il ricorrente che la retroattività della decisione della Cortecostituzionale non esclude che in quel periodo storico e processuale leparti non avessero il potere di dare impulso, ovvero di coltivare,l’esecuzione forzata e, in particolare, la fase del subprocedimento divendita che, ex lege, era sospesa; inoltre, non si poteva sostenereche vi fosse incertezza circa il fatto che l’avviso della quinta venditadel Lotto 4, del dicembre 2020, fosse davvero riferibile a quella data,dal momento che dal “prospetto storico” estratto dal fascicolotelematico si evinceva che l’avviso di vendita, datato 16 dicembre2020, era stato depositato nel fascicolo telematico in data 21Numero registro generale 2468/2024Numero sezionale 1054/2026Numero di raccolta generale 13093/2026Data pubblicazione 07/05/2026dicembre 2020. Peraltro, durante il periodo di sospensione, eranostate effettuate altre attività di vendita, essendosi svolto in data 3novembre 2020 il quarto tentativo di vendita.Aggiunge che, in ogni caso, non poteva affermarsi che lasospensione spiegava i suoi effetti sino al 31 dicembre 2020,considerato che la sentenza n. 128/2021 della Corte costituzionaleera stata depositata il 22 giugno 2021 ed era stata pubblicata inGazzetta ufficiale il successivo 23 giugno, per cui la sospensionedoveva quanto meno ritenersi applicata sino a tale ultima data.Evidenzia, infine, che il Lotto 4 pacificamente contraddistingueval’immobile destinato ad abitazione del debitore esecutato, circostanzanon contestata, vertendo piuttosto la contestazione sul fatto che l’art.54-ter citato, facendo riferimento alla ‹‹abitazione principale deldebitore››, imponeva di avere riguardo al concetto di ‹‹residenzaanagrafica››.5. Il secondo motivo, che va esaminato preliminarmente perragioni di priorità logica, è infondato.La sentenza che decida su una questione di puro diritto, rilevatad’ufficio, senza procedere alla sua segnalazione alle parti ondeconsentire su di essa l’apertura della discussione (cd. terza via), nonè nulla, in quanto da tale omissione può solo derivare un vizio di“error in iudicando”, ovvero di “error in iudicando de iure procedendi”,la cui denuncia in sede di legittimità consente la cassazione dellasentenza solo se tale errore sia in concreto consumato; qualora,invece, ad essere officiosamente rilevate siano state questioni difatto, ovvero miste di fatto e di diritto, la parte soccombente puòdolersi della decisione sostenendo che la violazione del dovere diindicazione ha vulnerato la facoltà di chiedere prove o, in ipotesi, diottenere una eventuale rimessione in termini (tra molte: Cass. Sez.1, 08/06/2018, n. 15037; Cass., sez. L, 19/07/2023, n. 21314;Numero registro generale 2468/2024Numero sezionale 1054/2026Numero di raccolta generale 13093/2026Data pubblicazione 07/05/2026Cass., sez. 3, 09/01/2024, n. 822).Non è, pertanto, ravvisabile violazione del divieto della cd. terzavia su questione di puro diritto, quale è quella di rito di cui si discutenel caso de quo.6. Non si sottrae alla declaratoria d’inammissibilità il terzo motivo,per inosservanza dell’art. 366, primo comma, n. 6, cod. proc. civ.6.1. L’art. 54-ter d.l. 17 marzo 2020 prevede che: ‹‹Al fine dicontenere gli effetti negativi dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, in tutto il territorio nazionale è sospesa, per la durata di sei mesia decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversionedel presente decreto, ogni procedura esecutiva per il pignoramentoimmobiliare, di cui all’articolo 555 del codice di procedura civile, cheabbia ad oggetto l’abitazione principale del debitore››.Particolarità di tale sospensione è data dalla necessità di verificarela situazione contemplata dalla norma quale presupposto e, cioè, ilfatto che il bene staggito costituisca abitazione principale deldebitore, spettando il relativo potere di accertamento al giudicedell’esecuzione.La sospensione ex art. 54-ter si applica, infatti, a tutte leprocedure esecutive immobiliari in cui il compendio immobiliarepignorato costituisca, in tutto o in parte, l’abitazione principale deldebitore esecutato e tale requisito, per il principio generale dellainsensibilità dei mutamenti della situazione di fatto del bene staggitouna volta notificato l’atto introduttivo del processo esecutivo, devesussistere al momento del pignoramento.6.2. Ebbene, non emerge dal ricorso, né tanto meno dallasentenza impugnata, che l’odierno ricorrente avesse prospettato giàcon gli originari motivi del ricorso in opposizione e poi al giudice delmerito la ricorrenza di tutti gli elementi comprovanti il presupposto difatto richiesto per l’operatività dell’art. 54-ter citato, e cioè che ilNumero registro generale 2468/2024Numero sezionale 1054/2026Numero di raccolta generale 13093/2026Data pubblicazione 07/05/2026Lotto n. 4 avesse ad oggetto l’abitazione principale dello stessodebitore al momento del pignoramento, unico rilevante.Manca, infatti, non solo l’allegazione dell’avvenuta deduzione dellarelativa questione, ma anche l’indicazione degli atti specifici del gradoprecedente in cui quella è stata sottoposta al giudice del merito, ondedare modo a questa Corte, alla quale sono proposte questionigiuridiche che implicano accertamenti di fatto, di controllare ex actisla veridicità di tale asserzione (e la sua non novità rispetto al solorilevante atto introduttivo della fase sommaria di ogni opposizioneesecutiva, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità nonessendo ammessi motivi nuovi) (cfr. da ultimo, Cass., sez. 3,31/03/2025, n. 8419), prima di esaminare nel merito la questionestessa. In mancanza di ottemperanza ad un tale onere, è inevitabilela sanzione di inammissibilità.6.3. In questa sede il ricorrente, nell’illustrare il motivo indisamina, si limita a sostenere di avere sempre abitato, sin dal 2009,nell’immobile rientrante nel Lotto n. 4 e che tale circostanza sarebbestata riscontrata anche nella relazione del custode giudiziario, oltreche nella perizia del c.t.u., nella quale era stato precisato che, alladata del sopralluogo, l’immobile compreso nel Lotto n. 4 “risultava adisposizione del signor Donadoni”; aggiunge che tale aspetto fattualesarebbe stato riconosciuto anche da una precedente sentenza delTribunale di Lecco (n. 172/2023), resa tra le medesime parti, giàdepositata agli atti del giudizio di primo grado, di cui viene trascritto,a pag. 15 del ricorso, un passo della motivazione.Va, in proposito, rilevato che tali deduzioni difensive non sono diper sé idonee a superare il rilevato difetto di autosufficienza delmezzo di ricorso, non potendosi evincere né dalla relazione delcustode, né dalla perizia del c.t.u. che l’esecutato, al momento delpignoramento, avesse fissato presso l’immobile staggito ricadente nelNumero registro generale 2468/2024Numero sezionale 1054/2026Numero di raccolta generale 13093/2026Data pubblicazione 07/05/2026Lotto n. 4 la propria abitazione principale, da intendersi, comeprecisato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 128/2021, comeil luogo dove dimorava abitualmente, “coincidente in genere con laresidenza anagrafica” e non necessariamente con la “prima casa”.Al contrario, da tali documenti si evince che il Donadoni eraresidente non già presso gli immobili ricadenti nel Lotto n. 4, mapresso altro indirizzo (Casargo, alla via [OSCURATO:PERSONA], n. 3); mentre la“disponibilità” del bene non implica che il medesimo sia l’abitazioneprincipale del debitore, secondo l’impostazione qui accolta.Né, d’altro canto, possono trarsi elementi a supporto dell’assuntodi parte ricorrente dalla sentenza n. 172/2023 resa dal Tribunale diLecco, richiamata in ricorso, resa in altro giudizio di opposizione,posto che in quel giudizio, come emerge dallo stralcio dellamotivazione riportato in ricorso, si discuteva di una situazione difatto, ossia l’occupazione dell’immobile da parte dell’odiernoricorrente, del tutto diversa da quella che giustifica la sospensionedella procedura ex art. 54-ter legge n. 27 del 2020, che poggia sualtri presupposti.7. L’inammissibilità del terzo motivo di ricorso rende irrilevantel’eventuale fondatezza del primo mezzo di ricorso, considerato che laprima, benché rimanga l’unica, è di per sé ratio idonea, da sola, asorreggere la reiezione dell’opposizione. Infatti, diviene del tuttoirrilevante stabilire se un atto del processo esecutivo sia statoadottato in costanza di una sospensione della sussistenza dei cuipresupposti è definitivamente precluso il rilievo.8. Il ricorso deve, per le ragioni esposte, essere rigettato.Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza esono liquidate come in dispositivo. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Numero registro generale 2468/2024Numero sezionale 1054/2026Numero di raccolta generale 13093/2026Data pubblicazione 07/05/2026Condanna il ricorrente al rimborso, in favore di [OSCURATO:SOCIETA]., dellespese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 7.700,00 percompensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento,agli esborsi, pari ad euro 200,00, ed agli accessori di legge.Condanna il ricorrente al rimborso, in favore di [OSCURATO:SOCIETA]. -Agenzia per il Lavoro, delle spese del giudizio di legittimità, cheliquida in euro 7.700,00 per compensi, oltre alle spese forfettarienella misura del 15 per cento, agli esborsi, pari ad euro 200,00, edagli accessori di legge.Condanna il ricorrente al rimborso, in favore di [OSCURATO:PERSONA], dellespese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 5.900,00 percompensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento,agli esborsi, pari ad euro 200,00, ed agli accessori di legge.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dàda parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza SezioneCivile, il 18 marzo 2026IL PRESIDENTE
Decreto Cassazione n. 13093/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris