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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 6 marzo 2024

Cassazione n. 19873/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/09/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], lette le conclusioni scritte; Ritenuto che il primo e il terzo motivo di ricorso, che contestano la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità per il reato di truffa rispettivamente in ordine all'elemento oggettivo e soggettivo del reato, sono indeducibili perché fondati su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito alle pp. 4-5 della sentenza impugnata laddove si motiva specificamente in ordine ai singoli elementi costitutivi del delitto di cui all'art. 640 cod.pen.; pertanto tali doglianze devono considerarsi non specifiche ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; Considerato che anche il secondo motivo di ricorso, che pure contesta l'affermazione di responsabilità per il reato di truffa che si ritiene andrebbe, invece, riqualificato nella fattispecie di cui all'art. 641 cod.pen., è privo di specificità in quanto espone una censura non scandita da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato; Ritenuto che il quarto motivo di ricorso che contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche è inammissibile perché sviluppa argomentazioni di merito; esso, inoltre, è manifestamente infondato in presenza (si veda pag. 6 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Roma, 6 marzo 2024 Il Consigliere Estensore D F [OSCURATO:PERSONA] \ [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/09/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], lette le conclusioni scritte; Ritenuto che il primo e il terzo motivo di ricorso, che contestano la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità per il reato di truffa rispettivamente in ordine all'elemento oggettivo e soggettivo del reato, sono indeducibili perché fondati su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito alle pp. 4-5 della sentenza impugnata laddove si motiva specificamente in ordine ai singoli elementi costitutivi del delitto di cui all'art. 640 cod.pen.; pertanto tali doglianze devono considerarsi non specifiche ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; Considerato che anche il secondo motivo di ricorso, che pure contesta l'affermazione di responsabilità per il reato di truffa che si ritiene andrebbe, invece, riqualificato nella fattispecie di cui all'art. 641 cod.pen., è privo di specificità in quanto espone una censura non scandita da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato; Ritenuto che il quarto motivo di ricorso che contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche è inammissibile perché sviluppa argomentazioni di merito; esso, inoltre, è manifestamente infondato in presenza (si veda pag. 6 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Roma, 6 marzo 2024 Il Consigliere Estensore D F [OSCURATO:PERSONA] \ [OSCURATO:PERSONA]
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