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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 25726/2023

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seguente ORDINANZA, sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/01/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte d'Appello di Bologna ha confermato la sentenza di condanna ad anni uno di arresto ed euro 5.000 di ammenda pronunciata dal Tribunale di Bologna il 23/9/2019 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all'art. 4 L. 110/1975; Rilevato che con il ricorso si denuncia il vizio di motivazione e il travisamento della prova quanto alla dichiarazione di responsabilità e la violazione di legge in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; Rilevato che la doglianza oggetto del primo motivo non è consentita ai sensi dell'art. 606 comma 3 cod. proc. pen. in quanto la questione relativa all'affermazione di responsabilità non aveva costituito oggetto di appello (cfr. riepilogo dei motivi di gravame contenuto nella sentenza impugnata che il ricorrente non contesta Sez. 2, n. 9028 del 5/11/2013, dep. 2014, Carrieri, Rv 259066); Rilevato che il secondo motivo è manifestamente infondato in quanto il giudice d'appello, con le considerazioni di cui a pagina 4 ha dato adeguato dato conto delle ragioni che hanno guidato, nel rispetto del principio di proporzionalità, l'esercizio del potere discrezionale ex artt. 132 e 13:3 cod. pen. della Corte di merito e tale giudizio, esente da vizi logici, non è censurabile in questa sede (Sez.

Un. n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Rv. 266818); Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile in quanto fondato su censure non consentite ovvero manifestamente infondate; Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA, sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/01/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte d'Appello di Bologna ha confermato la sentenza di condanna ad anni uno di arresto ed euro 5.000 di ammenda pronunciata dal Tribunale di Bologna il 23/9/2019 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all'art. 4 L. 110/1975; Rilevato che con il ricorso si denuncia il vizio di motivazione e il travisamento della prova quanto alla dichiarazione di responsabilità e la violazione di legge in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; Rilevato che la doglianza oggetto del primo motivo non è consentita ai sensi dell'art. 606 comma 3 cod. proc. pen. in quanto la questione relativa all'affermazione di responsabilità non aveva costituito oggetto di appello (cfr. riepilogo dei motivi di gravame contenuto nella sentenza impugnata che il ricorrente non contesta Sez. 2, n. 9028 del 5/11/2013, dep. 2014, Carrieri, Rv 259066); Rilevato che il secondo motivo è manifestamente infondato in quanto il giudice d'appello, con le considerazioni di cui a pagina 4 ha dato adeguato dato conto delle ragioni che hanno guidato, nel rispetto del principio di proporzionalità, l'esercizio del potere discrezionale ex artt. 132 e 13:3 cod. pen. della Corte di merito e tale giudizio, esente da vizi logici, non è censurabile in questa sede (Sez. Un. n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Rv. 266818); Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile in quanto fondato su censure non consentite ovvero manifestamente infondate; Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così
Sentenza Cassazione n. 25726/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris