CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 1 ottobre 2026
Cassazione n. 26045/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
, [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocatoRoberto Piccolo-ricorrenti-contro[OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte d'appello di Firenze n. 1333/2024depositata il 22/07/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/09/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 25979/2024Numero sezionale 1923/2026Numero di raccolta generale 26045/2026Data pubblicazione 01/10/20261. Nel 2011, dopo lo svolgimento di una procedura ex art. 700 c.p.c. (nelcui ambito era stata espletata una consulenza tecnica d’ufficio), la [OSCURATO:SOCIETA]. citò in giudizio, dinanzi al Tribunale di Arezzo, MassimoCerini, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] esede, accertarsi il suo diritto ad ottenere la servitù di passaggio, con ognimezzo e per ogni tipo di conduttura (elettrica, idrica, gas), a carico delleproprietà dei convenuti e in conformità al piano di lottizzazione comunale,autorizzandosi la stessa ad accedere alla proprietà dei convenuti e adeseguire tutte le opere necessarie per la realizzazione della strada dilottizzazione come da progetto e da permesso di costruire depositato insostenne di essere proprietaria di un fondo sito in Comune di Arezzo,identificato in Catasto al foglio 147 con le particelle 154 e 86, con diritto diservitù sulle particelle 245, 247, 251 (di proprietà [OSCURATO:PERSONA] eSabarly Murielle) e 250 (di cui erano titolari [OSCURATO:PERSONA] eBorgogni Marco, quanto alla nuda proprietà, nonché [OSCURATO:PERSONA] eBuratti Piera, quanto all’usufrutto), diritto costituito con contratto rogatodal notaio Pantani del 15.10.2001.I convenuti, costituendosi in giudizio, chiesero il rigetto della pretesa dicontroparte e proposero domanda riconvenzionale volta ad ottenere sial’imposizione a carico dell’attrice di idonea cauzione, sia - avendo offertoalla stessa di individuare in una strada situata in un altro terreno di loroproprietà l’oggetto della servitù di passaggio ex art. 1068 c.c. -l’accertamento dell’avvenuto trasferimento della servitù di passaggio ol’emissione di una sentenza costitutiva della nuova servitù di passaggio sudetta strada alternativa.All’esito dell’istruttoria, in cui era stata svolta una consulenza tecnicad’ufficio, il Tribunale di Arezzo accertò il diritto della [OSCURATO:SOCIETA]ad ottenere la servitù di passaggio, con ogni mezzo e per ogni tipo diNumero registro generale 25979/2024Numero sezionale 1923/2026Numero di raccolta generale 26045/2026Data pubblicazione 01/10/2026conduttura (elettrica, idrica, gas, etc.) a carico delle proprietà deiconvenuti e in conformità al piano di lottizzazione comunale, autorizzò laeseguire tutte le opere necessarie per la realizzazione della strada dilottizzazione come da progetto e permesso di costruire depositato in atti,rigettò la domanda dell’attrice nella parte in cui si chiedeva che la stradadi lottizzazione fosse eseguita a spese dei convenuti, rigettò le domandeproposte dai convenuti e regolò tra le parti le spese processuali e quelledella consulenza tecnica d’ufficio.2. A seguito di impugnazione da parte della [OSCURATO:SOCIETA]., nellaresistenza di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], LucianoBorgogni, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], i quali hanno propostoappello incidentale, espletati nuovi accertamenti peritali, la Corte d’appellodi Firenze, con sentenza n. 1333/2024 pubblicata il 22.07.2024, inaccoglimento dell’appello principale, ha disposto che le spese direalizzazione della strada sulla quale esercitare la servitù di passaggio, giàriconosciuta come esistente a favore dei fondi di proprietà della predettasocietà, gravassero in parti eguali a carico delle parti in causa, ha rigettatol’appello incidentale e ha regolato le spese processuali e quelle delleconsulenze tecniche d’ufficio eseguite in corso di causa.Nella motivazione, tra l’altro e per quanto di interesse in questa sede, laCorte territoriale ha ritenuto, in primo luogo, che, attesa la sostanzialemancanza di precisione degli elementi rappresentativi dello stato deiluoghi emergenti dalla planimetria allegata al piano di lottizzazione,dovevano essere condivise le considerazioni del consulente tecnicod’ufficio, il quale, pur rilevando una lieve discrepanza tra il tracciato dellaviabilità presente nel piano di lottizzazione stesso, richiamato nelcontratto, e quello di cui al permesso a costruire, richiamato nelleconclusioni dell’appellante principale, ha ritenuto che essi fossero tra lorocompatibili. In secondo luogo, quanto all’offerta, da parte degli appellantiNumero registro generale 25979/2024Numero sezionale 1923/2026Numero di raccolta generale 26045/2026Data pubblicazione 01/10/2026incidentali, di un tracciato alternativo su altro fondo di loro proprietà,premesso che essa era sussumibile non già nel disposto dell’art. 1068,secondo comma, c.c., ma, semmai, nel quarto comma dello stessoarticolo, la Corte distrettuale ha rilevato che: il tracciato alternativo nonriusciva ugualmente agevole al proprietario del fondo dominante, néconstava che su tale tracciato potesse essere effettivamente realizzatauna strada di accesso al predetto fondo; non sussisteva neppureun’esigenza di prevenzione di rischi correlati alla realizzazione della stradaoggetto della domanda giudiziale, come osservato dal consulente tecnicod’ufficio. Infine, il giudice del merito ha ritenuto che le spese direalizzazione della strada per l’esercizio della servitù oggetto di causadovessero essere poste a carico dei proprietari sia del fondo dominanteche di quelli serventi, in forza delle previsioni del contratto rogato in data15.10.2001.3. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono per cassazione avversoquest’ultima sentenza sulla scorta di tre motivi.La [OSCURATO:SOCIETA]. resiste con controricorso.A seguito di proposta di definizione da parte del Consigliere delegato exart. 380-bis c.p.c., i ricorrenti hanno presentato istanza di decisione e,fissata la trattazione in camera di consiglio, le parti hanno depositatomemorie illustrative.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il primo motivo è rubricato come segue: art. 360, I co n. 3) e n. 4)c.p.c.: violazione dell’art. 345 c.p.c. per avere la Corte di Appello accoltouna domanda nuova formulata per la prima volta da FC Immobiliare nelgrado di appello.I ricorrenti, in particolare, sostengono che la controparte, mentre nelprimo grado di giudizio aveva richiesto che le spese per la realizzazionedella strada dovessero essere poste a totale carico dei convenuti, inNumero registro generale 25979/2024Numero sezionale 1923/2026Numero di raccolta generale 26045/2026Data pubblicazione 01/10/2026conformità al progetto e al permesso di costruire depositato in atti, ingrado di appello aveva mutato la domanda, chiedendo la condanna degliappellati al pagamento totale o parziale delle spese, sulla scorta delcontratto del 15.10.2001. Detta domanda, risultando inammissibile ex art.345 c.p.c., non avrebbe dovuto essere accolta.Il motivo è infondato.In primo luogo, deve rilevarsi che la richiesta della proprietaria del fondodominante di condannare gli odierni ricorrenti al pagamento, soltanto proquota, delle spese di realizzazione della strada prevista per l’esercizio dellaservitù costituisce una mera riduzione quantitativa del petitum originario,relativo alla condanna dei convenuti per l’intero.Quanto a ciò, nell’interpretazione dell’art. 112 c.p.c. in tema dicorrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, è stato affermato che noncostituisce violazione della norma citata l'accoglimento, anche d'ufficio,fatto dal giudice, di una domanda che rientri in quella, di maggioreampiezza, ritualmente proposta dalla parte (alla quale, del resto, èsempre consentito procedere alla riduzione della pretesa originariamenteformulata). Ciò trova giustificazione nella ratio del citato art. 112, che èquella di garantire il contraddittorio, cioè di impedire che trovinoaccoglimento domande sulle quali controparte non sia stata in grado didifendersi; esigenza questa che non è in alcun modo frustrata allorquandoil bene accordato sia comunque ricompreso nel petitum tempestivamenteformulato e non esuli dalla causa petendi, intesa come l'insieme dellecircostanze di fatto, indipendentemente dalla loro qualificazione giuridica,posta a fondamento della pretesa (cfr.: Cass. n. 475/2002; Cass. n.1613/2003; Cass. n. 15186/2004; in senso analogo, si vedano anche:Cass. n. 21397/2013; Cass. n. 8500/2026). Pertanto, deve ritenersiconsentita alla parte la riduzione del petitum, senza che ciò integri gliestremi della domanda nuova, né in primo grado né in appello.Numero registro generale 25979/2024Numero sezionale 1923/2026Numero di raccolta generale 26045/2026Data pubblicazione 01/10/2026Ciò posto, quanto alla pretesa variazione della causa petendi, deveosservarsi che sia la sentenza impugnata, a pag. 4, sia il ricorso, a pag. 5,sia, infine, il controricorso, a pag. 5, riportano il punto 2) delle conclusionirassegnate dalla società attrice con l’atto introduttivo del giudizio,conclusioni del seguente tenore: «Autorizzare la [OSCURATO:SOCIETA] adaccedere alla proprietà dei convenuti e ad eseguire tutte le operenecessarie per la realizzazione della strada di lottizzazione come daprogetto e da permesso di costruire depositato in atti con spese a totalecarico dei convenuti».Nelle conclusioni sopra riportate non è indicata la fonte dell’obbligazionerelativa alla suddivisione delle spese fra i proprietari dei fondi.Infatti, il progetto e il permesso di costruire sono ivi richiamati conriferimento all’indicazione delle caratteristiche della strada.Dalla sentenza impugnata emerge, poi, che la società attrice, fin dall’attointroduttivo del primo grado di giudizio, aveva richiamato il rogito del15.10.2001 quale fonte della costituzione della servitù; dal ricorso, a pag.5, risulta, ulteriormente, che gli odierni ricorrenti, costituendosi semprenel primo grado di giudizio, a fronte della domanda di controparte di lorocondanna al pagamento integrale delle spese di realizzazione della strada,avevano dedotto essi stessi che «contrattualmente era stabilito che laservitù dovesse essere realizzata a cura e spese comuni tra i proprietaridei lotti 18/A, 18/B e 19 nella erigenda strada privata».Pertanto, il titolo contrattuale richiamato dalla sentenza a fondamentodella decisione di accoglimento dell’appello principale apparteneva althema decidendum fin dal primo grado del giudizio, sicché, anche per taleverso, non è dato rilevare alcun inammissibile ampliamento delladomanda da parte dell’appellante principale ex art. 345 c.p.c.Nella memoria illustrativa i ricorrenti hanno svolto ulteriori deduzioni inordine al contenuto della documentazione contrattuale in atti, ma essecostituiscono integrazioni al contenuto del ricorso, non mera illustrazioneNumero registro generale 25979/2024Numero sezionale 1923/2026Numero di raccolta generale 26045/2026Data pubblicazione 01/10/2026di esso, e sono dunque inammissibili (Cass. n. 30760/2018; Cass. n.17603/2011).2. Il secondo motivo è rubricato come segue: art. 360, co. I n. 3) c.p.c.:errata interpretazione ed applicazione degli artt. 1063 e 1065 c.c. econseguente errata motivazione.I ricorrenti lamentano che il giudice del merito, nel dare rilievo al tracciatodella strada da realizzarsi, quale emergente dal progetto presentato inComune dalla controparte e assentito dall’Amministrazione, anziché aquello di cui al piano di lottizzazione allegato al contratto e da essorichiamato, abbia illegittimamente modificato le modalità di esercizio dellaservitù. Inoltre, a dire dei ricorrenti, la realizzazione in sicurezza deltracciato indicato nella sentenza impugnata sarebbe anche irrealizzabile,in quanto necessiterebbe dell’apposizione di tiranti sulla proprietà di terzinon chiamati in giudizio.Il motivo è inammissibile.In tema di ricorso per cassazione, il vizio di violazione di legge consistenella deduzione di un'erronea ricognizione, da parte del provvedimentoimpugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge eimplica necessariamente un problema interpretativo della stessa;l'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzodelle risultanze di causa è, invece, esterna all'esatta interpretazione dellanorma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta alsindacato di legittimità (cfr.: Cass. n. 24155/2017; Cass. n. 3340/2019;Cass. n. 7871/2025).Inoltre, l'onere di specificità dei motivi, sancito dall'art. 366, comma 1, n.4), c.p.c., impone al ricorrente che denunci il vizio di cui all'art. 360,comma 1, n. 3), c.p.c., a pena d'inammissibilità della censura, non solo diindicare le norme di legge di cui intende lamentare la violazione, maanche di esaminarne il contenuto precettivo e di raffrontarlo con leaffermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata, che è tenutoNumero registro generale 25979/2024Numero sezionale 1923/2026Numero di raccolta generale 26045/2026Data pubblicazione 01/10/2026espressamente a richiamare, al fine di dimostrare che queste ultimecontrastano col precetto normativo (cfr.: Cass., Sez. Un., n. 23745/2020;Cass. n. 18998/2021).Al contrario, i ricorrenti, lungi dall’indicare affermazioni in diritto contenutenella sentenza impugnata che siano eventualmente in contrasto con le duenorme citate nella rubrica, sostengono l’erroneità della decisione sullascorta delle valutazioni formulate in concreto dal giudice del merito.Nella sentenza impugnata, la Corte d’appello è pervenuta a un giudizio dicompatibilità tra il tracciato di cui al progetto presentato in Comune dallacontroparte e assentito dall’Amministrazione e le previsioni contrattualisulla scorta di un’ampia disamina fondata sull’esito degli accertamentiperitali.Al riguardo, in primo luogo, è stato verificato, mediante la sovrapposizionetra le tavole progettuali allegate ai diversi atti, che, se da un lato iltracciato della strada di cui al progetto presentato in Comune presentavauna difformità parziale, ancorché «di minima entità», rispetto a quello dicui al piano di lottizzazione allegato al contratto e da esso richiamato, daun altro lato, non si trattava dell’unica discrepanza rilevabile.Infatti, sempre mediante la predetta sovrapposizione, si poteva osservare«che, seppur con le dovute approssimazioni, la realizzazione di taluni lotti(come rappresentato dai confini delle particelle catastali) non trova unaprecisa corrispondenza con quanto indicato nella tavola dellalottizzazione».Alla luce di siffatte divergenze, sia il consulente tecnico d’ufficio che iconsulenti di parte erano «stati concordi nel definire le indicazioni di dettaplanimetria generale come indicazioni “di massima” (vedasi pag. 5 C.T.U.1° grado del 19.10.2012) ossia “non vincolanti” e suscettibili di possibilivariazioni (vedasi pag. 4 della [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA] dell’Ing.Casi e del [OSCURATO:PERSONA] di cui all’allegato 4 della predetta C.T.U. di 1°grado)».Numero registro generale 25979/2024Numero sezionale 1923/2026Numero di raccolta generale 26045/2026Data pubblicazione 01/10/2026Oltre a quanto innanzi, sono stati valorizzati dalla Corte d’appello iseguenti ulteriori elementi: «• né nella tavola di cui al piano dilottizzazione né in quella del progetto “assentito” vi sono riferimenti aiconfini catastali, con insorgenza di profili iniziali di incertezza implicanti lanecessità di prendere in considerazione l’estratto del foglio di mappacatastale per effettuare una sovrapposizione; • all’esito di tale operazione,il CTU ha confermato la corrispondenza tra i dati emergenti dalle tavole inquestione “...seppur con le dovute approssimazioni grafiche derivanti dalladiversa natura e scala di rappresentazione dei singoli disegni”(sottolineatura del collegio); • la tavola del progetto di lottizzazione erastata redatta “...in scala a basso rapporto (1:1000) senza apportarealcuna misura lineare o quotatura di elementi rappresentativi (confini,distanze, ecc.)”, emergendo altresì che “...la realizzazione di taluni lotti(come rappresentato dai confini delle particelle catastali) non trova unaprecisa corrispondenza con quanto indicato nella tavola della lottizzazione”(sottolineatura del collegio); • siffatti elementi “...indicano una compatibilevariazione dei perimetri e delle posizioni sia dei fabbricati che dei lotti e/odella viabilità interna rispetto a quanto indicato nella planimetria generaledella lottizzazione” (sottolineatura del collegio)».Tali elementi erano idonei a rendere incerto il tracciato della stradacontemplato dal contratto con cui era stata costituita la servitù, sicché èevidente che, nella specie, la Corte d’appello non ha inteso modificare lemodalità di esercizio della servitù e, in particolare, il tracciato della stradaprevista nel contratto, ma ha semplicemente interpretato il titolo,pervenendo a un accertamento di compatibilità tra il progetto presentatoal Comune dall’appellante principale e le previsioni contrattuali,accertamento di fatto che, essendo congruamente motivato e nonrisultando contrario al disposto degli artt. 1063 e 1065 c.c., risulta esentedal sindacato di legittimità.Numero registro generale 25979/2024Numero sezionale 1923/2026Numero di raccolta generale 26045/2026Data pubblicazione 01/10/2026Infine, per quanto concerne la questione relativa alla necessità di apporredei tiranti sulla proprietà di terzi, essa non risulta menzionata nellasentenza impugnata e i ricorrenti non hanno adempiuto all’onere, al fine dievitare una statuizione di inammissibilità per novità della censura, diindicare in quale atto del giudizio precedente avessero dedotto ciò, ondedar modo alla Corte di Cassazione di controllare "ex actis" la veridicità ditale asserzione prima di esaminare nel merito la questione stessa (cfr.:Cass. n. 20518/2008; Cass., Sez. Un., n. 10502/2012; Cass. n.2038/2019).3. Il terzo motivo è rubricato come segue: art. 360, co. I n. 3) c.p.c.:errata interpretazione ed applicazione dell’art. 1068 c.c. e conseguenteerrata motivazione.I ricorrenti lamentano che la Corte territoriale abbia interpretatoerroneamente il secondo comma dell’art. 1068 c.c. e sostengono che lanorma in questione non prevede che il tracciato della servitù offerto inalternativa debba gravare sul medesimo fondo, ma che sia sufficiente cheesso insista su un bene riferibile al proprietario del fondo servente. Glielementi (mancata autorizzazione del Comune, parere negativo dellaPolizia Municipale) utilizzati dal giudice del merito per rigettare ladomanda subordinata di variazione del tracciato sarebbero contraddetti daun altro parere comunale acquisito nel corso di precedenti accertamentiperitali e, comunque, dall’effettivo utilizzo della strada da parte dellasocietà attrice per la realizzazione delle villette sul terreno di suaproprietà. Infine, la Corte d’appello, nel disattendere la domanda anchesulla scorta del quarto comma dell’art. 1068 c.c., avrebbe mal utilizzato ilsuo potere discrezionale.Il motivo è in parte inammissibile e in parte infondato.Sotto il profilo giuridico, deve osservarsi che, in tema di servitù prediali, lafattispecie prevista dal quarto comma dell'art. 1068 c.c., comportando iltrasferimento della servitù non già su altra porzione dello stesso fondo,Numero registro generale 25979/2024Numero sezionale 1923/2026Numero di raccolta generale 26045/2026Data pubblicazione 01/10/2026come nell'ipotesi contemplata dal secondo comma del medesimo art. 1068c.c., ma su altro fondo del proprietario dell'originario fondo servente o diun terzo, determina l'estinzione della servitù preesistente e la contestualecostituzione di una nuova servitù, anche se di eguale contenuto, a caricodel diverso fondo. A differenza, tuttavia, dell'ipotesi di cui al secondocomma dell'art. 1068 c.c. (nella quale il verificarsi dei richiesti presuppostinormativi determina l'insorgenza, in capo al proprietario del fondoservente, del diritto di ottenere il trasferimento del luogo di esercizio dellaservitù), qualora l'offerta di altro luogo egualmente comodo rivolta alproprietario del fondo dominante venga da quest'ultimo ingiustamenterifiutata, l'accoglimento della domanda di trasferimento della servitù sualtro fondo del proprietario del fondo servente, ai sensi dell'art. 1068,quarto comma, c.c., è rimesso alla valutazione discrezionale dell'autoritàgiudiziaria, la quale, accertata la sussistenza delle condizioni di legge,"può" disporre detto trasferimento (cfr.: Cass. n. 7415/2012). Il quartocomma dell'art. 1068 c.c., che disciplina lo spostamento della servitù sualtro fondo riconosce al giudice un'ampia discrezionalità, ponendo qualeespresso presupposto che l'esercizio della servitù riesca ugualmenteagevole al proprietario del fondo dominante (cfr.: Cass. n. 31456/2018).Pertanto, la tesi dei ricorrenti, secondo cui la norma posta dall’art. 1068,secondo comma, c.c. non disporrebbe che il tracciato offerto in alternativadebba gravare sul medesimo fondo, ma che sia sufficiente che esso insistasu un bene riferibile al proprietario del fondo servente (cfr.: ricorso, a pag.18), è errata in diritto: la servitù prediale è un diritto reale, nonpersonale, sicché il peso relativo ad essa grava sul fondo servente e nonsulla persona del suo proprietario.Per il resto, il motivo è inammissibile.Invero, la Corte d’appello ha accertato in fatto che: il tracciato alternativonon riusciva ugualmente agevole al proprietario del fondo dominante, néconstava che su tale tracciato potesse essere effettivamente realizzataNumero registro generale 25979/2024Numero sezionale 1923/2026Numero di raccolta generale 26045/2026Data pubblicazione 01/10/2026una strada di accesso al predetto fondo; non sussisteva neppureun’esigenza di prevenzione di rischi correlati alla realizzazione della stradaoggetto della domanda giudiziale, come osservato dal consulente tecnicod’ufficio.A fronte di tale accertamento, i ricorrenti, pur denunciando una violazionedi legge, non sollevano alcun altro problema giuridico sull’interpretazioneo l’applicazione della norma in esame, ma sollecitano, in realtà, unriesame delle valutazioni del giudice di merito, contrapponendo aglielementi utilizzati ai fini della decisione altri elementi che assumonotrascurati dalla Corte territoriale e criticando l’esercizio in concreto delladiscrezionalità riconosciuta dal quarto comma dell’art. 1068 c.c.Sul punto, deve osservarsi che la Corte di cassazione non ha il potere diriesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare,sotto il profilo logico-formale e della correttezza giuridica, l'esame e lavalutazione operata dal giudice del merito al quale soltanto spettaindividuare le fonti del proprio convincimento, e, in proposito, valutarne leprove, controllarne l'attendibilità e la concludenza, scegliendo, tra le varierisultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti indiscussione (cfr.: Cass. n. 4766/2006; in senso conforme, si vedanoanche: Cass. n. 12445/2006; Cass. n. 19274/2006; Cass. n. 27168/2006;Cass. n. 4500/2007). È dunque inammissibile il motivo di impugnazionecon cui la parte ricorrente sostenga un'alternativa ricostruzione dellavicenda fattuale, pur ove risultino allegati al ricorso gli atti processuali suiquali fonda la propria diversa interpretazione, essendo precluso nelgiudizio di legittimità un vaglio che riporti a un nuovo apprezzamento delcomplesso istruttorio nel suo insieme (cfr.: Cass. n. 10927/2024).D’altronde, anche ove si riqualificasse la censura della parte ondeinquadrarla nel disposto dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., il motivorisulterebbe infondato, non avendo i ricorrenti indicato il "come" e il"quando" tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le partiNumero registro generale 25979/2024Numero sezionale 1923/2026Numero di raccolta generale 26045/2026Data pubblicazione 01/10/2026e la sua "decisività", fermo restando che l'omesso esame di elementiistruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fattodecisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunquepreso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia datoconto di tutte le risultanze probatorie (cfr.: Cass., Sez. Un., n. 8053/2014;Cass., Sez. Un., n. 8054/2014; Cass. n. 25216/2014; Cass. n.9253/2017; Cass. n. 27415/2018; Cass. n. 17005/2024).Inoltre, per potersi configurare il vizio di omesso esame di un fattodecisivo, è necessario un rapporto di causalità fra la circostanza che siassume trascurata e la soluzione giuridica data alla controversia, tale dafar ritenere che quella circostanza, se fosse stata considerata, avrebbeportato ad una diversa soluzione della vertenza. Pertanto, il mancatoesame di elementi probatori, contrastanti con quelli posti a fondamentodella pronunzia, costituisce vizio di omesso esame di un punto decisivosolo se le risultanze processuali non esaminate siano tali da invalidare,con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l'efficacia probatoriadelle altre risultanze sulle quali il convincimento è fondato, onde la "ratiodecidendi" venga a trovarsi priva di base (cfr.: Cass. n. 9368/2006; insenso conforme, si vedano, tra le altre: Cass. n. 14973/2006; Cass. n.24092/2013; Cass. n. 25608/2013; Cass. n. 21223/2018).Tale rapporto di causalità non risulta dimostrato, avuto riguardo alleindicazioni contenute nella sentenza impugnata in ordine al fatto che ilpercorso alternativo richiesto non sarebbe ugualmente agevole alproprietario del fondo dominante.4. Alla luce di quanto precede, il ricorso va rigettato.Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.Poiché il ricorso è deciso in conformità alla proposta formulata ai sensidell’art. 380-bis c.p.c., vanno applicati – come previsto dal terzo comma,ultima parte, dello stesso art. 380-bis c.p.c. – il terzo e il quarto commadell’art. 96 c.p.c., con conseguente condanna dei ricorrenti, in solido traNumero registro generale 25979/2024Numero sezionale 1923/2026Numero di raccolta generale 26045/2026Data pubblicazione 01/10/2026loro, a pagare, in favore di controparte, una somma equitativamentedeterminata come da dispositivo, nonché, in favore della cassa delleammende, una somma di denaro non inferiore ad euro 500,00 e nonsuperiore a euro 5.000,00 (cfr.: Cass., Sez. Un., n. 27433/2023; Cass.,Sez. Un., n. 28540/2023; Cass. n. 11346/2024).Sussistono i presupposti processuali, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/02, inserito dall’art. 1, comma 17, legge n. 228/12,per il versamento da parte dei ricorrenti dell’ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti, in solido tra loro, arifondere alla controricorrente le spese processuali del giudizio dilegittimità, che liquida in complessivi euro 200,00 per spese ed euro4.500,00 per compensi, oltre 15% per rimborso delle spese forfettarie edaccessori di legge, se ed in quanto dovuti.Condanna i ricorrenti, in solido tra loro, al pagamento della somma di euro3.000,00 in favore di parte controricorrente, ex art. 96, terzo comma,c.p.c., e dell’ulteriore somma di euro 2.000,00, in favore della cassa delleammende, ex art. 96, quarto comma, c.p.c.Sussistono i presupposti processuali, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/02, inserito dall’art. 1, comma 17, legge n. 228/12,per il versamento da parte dei ricorrenti dell’ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda SezioneCivile della Corte di cassazione, in data 23 settembre 2026.Il PresidenteGiuseppe Grasso