CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 49189/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/03/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso attraverso cui si deduce violazione di legge in ordine alla fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 è riproduttivo di identica censura adeguatamente confutata dalla Corte territoriale che ha dato conto delle ragioni che hanno portato ad escludere l'ipotesi lieve in ragione del ritenuto determinante fattore ponderale (circa 369 grammi di sostanza stupefacente) oltre che del dato qualitativo dello stesso che presentava una percentuale di principio attivo tra il 17,8 ed il 28,3 di THC, tanto da essere sufficiente per la predisposizione di ben 3.320 dosi; detti elementi, unitamente a quanto dichiarato dall'acquirente di cui al capo B), che riferiva di due acquisti mensili nel corso del 2021 per un controvalore di euro 40 o 50 a cessione, spiega la valutazione della Corte territoriale che ha fatto riferimento ad una crescita di livello da parte del ricorrente che si collocava in una fascia intermedia del traffico di stupefacenti non conferente rispetto all'ipotesi di cui al comma 5 dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990; osservato che manifestamente infondato e riproduttivo di analoga censura risulta il motivo con cui si rivolgono critiche alla motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio per il delitto di cui all'art. 648 cod. pen. seppure quanto ad ipotesi attenuata di cui al secondo comma, avendo la decisione dato conto del valore comunque significativo dei notebook di provenienza illecita; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deci