CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 20 ottobre 2011
Cassazione n. 19210/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritt o a l n. 6847 / 20 1 7 R.G. propost o da : Agenzia delle Entrate , in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difes a ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato , presso i cui uffici è domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi n. 12; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), in proprio e quale legale rappresentante dell’A.S.D. Associazione di [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] 1, [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] r.g. n. 6847/2017a.c.23/ 5 /202 4 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentati e difesi, in virtù di procura speciale in calce al controricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], presso il cui studio in Roma alla via Germanico n. 12 sono elettivamente domiciliati; –controricorrenti – Avverso la sentenza della C OMM.TRIB.REG. LAZIO – ROMA , n. 5177/38/16, depositatain data 12/9/20 16; Udita la relazione della causa svolta dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] camera di consiglio del 23 maggio 2024 ; Rilevato che: Con verbale di constatazione redatto in data 20/10/2011 nei confronti della A.S.D. di [OSCURATO:PERSONA] ed Ecologistica “Sunrise 1” (d’ora in poi, anche “l’associazione”), l’ufficio riscontrò l’assoluta carenza dei requisiti formali e sostanziali richiesti dalla normativa fiscale per poter usufruire delle agevolazioni di cui ai commi 1, 3 e 8 dell’art. 148 Tuir e dell’art. 4, comma 4, secondo periodo, del d.P.R. n. 633 del 1972. In particolare, per l’anno 2007 fu rilevata la carenza del riconoscimento del CONI e della corretta denominazione, nonché l’assenza dei requisiti sostanziali richiesti dalle norme fiscali in materia associativa. Pertanto, riqualificata l’associazione come società di fatto intercorsa tra coloro che ne avevano la gestione, l’ufficio emise nei confronti dell’associazione e dei signori [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (d’ora in poi, anche “i contribuenti” ) l’avviso di accertamento n. TK7043003950/2012, accertando: un maggior reddito Ires per euro 129.872; un maggior valore della produzione netta rispetto a quanto dichiarato ai fini Irap per euro 177.433; omessa fatturazione e registrazione di operazi oni imponibili e omessa r.g. n. 6847/2017a.c.23/ 5 /202 4 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] dichiarazione di operazioni imponibili per euro 178.733; inosservanza degli obblighi relativi alla contabilità; redditi di lavoro dipendente non corrisposti e non certificati per euro 47.561, con irrogazione della sanzione amministrativa. Il ricorso di primo grado fu accolto dalla C.T.P. di Roma, che si espresse soltanto sulla questione della mancata iscrizione al CONI per l’anno 2007e ritenne che l’affiliazione, nel medesimo anno, da parte dell’ente di promozione sportiva CSAIN valesse come riconoscimento definitivo al registro CONI fino al 31/12/2010. La C.T.R., su impugnazione dell’ufficio, confermò la sentenza di primo grado. Avverso la sentenza d’appello, l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso affidato ad un unico complesso motivo. Resistono con controricorso i contribuenti, che hanno anche depositato unamemoria difensiva ex art. 380 bis.1. c.p.c. Considerato che: In primo luogo, contrariamente a quanto dedotto dai contribuenti con il controricorso, il ricorso per cassazione è valido è ammissibile. Nell’ultimo giorno utile (la spedizione a mezzo posta è stata fatta il 13/3/2017, lunedì), considerando il termine lungo (semestrale) per la proposizione del ricorso per cassazione(la sentenza di appello era stata depositata il 12/9/2016), il ricorso è stato notificato a [OSCURATO:PERSONA], in proprio e nella qualità di legale rappresentante dell’associazione; la notificazione si è perfezionata nei suoi confronti il 14/3/2017. Tale notificazione è sì nulla, in quanto notificata alla parte personalmente invece che ai difensori domiciliatari costituiti nel giudizio di appello (Antonio e [OSCURATO:PERSONA]), ma la stessa Agenzia delle Entrate ha provveduto spontaneamente a sanare la nullità r.g. n. 6847/2017a.c.23/ 5 /202 4 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] rinnovando la notificazione del ricorso a tutte le parti presso almeno uno dei difensori costituiti ([OSCURATO:PERSONA])in data 16/3/2017. Tuzioristicamente (ma non necessariamente: Sez. 1, Ordinanza n. 20626 del 31/08/2017, Rv. 645842 -01), il ricorso è stato poi notificato presso entrambi i difensori costituiti in appello in data 4/4/2017. E’ appena il caso di rilevare, inoltre, che, in materia di cause inscindibili (come è quella che riguarda la ripresa d’imposta nei confronti di una società commerciale di persone, quale l’odierna associazione nella prospettazione dell’ufficio), ai fini della tempestività del ricorso basta che la notificazione di quest’ultimo sia tempestiva nei confronti di una sola delle controparti, salva poi la necessità di integrazione nei confronti degli altri soggetti, come è avvenuto nel caso di specie su spontaneo impulso dell’ufficio. 1.Con l’unico motivo di ricorso, rubricato “ Nullità per violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato di cui all’art.112 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c. (limitatamente alla parte riferita ai rilievi n. 2, 5, 7 e 8)”, l’Agenzia delle Entrate censura la sentenza impugnataper essersi pronunciata solo su uno dei motivi della ripresa a tassazione, omettendo di pronunciarsi sul difetto dei requisiti sostanziali e sul mancato impiego della denominazione “A.D.S.” previsto a pena di decadenza. La C.T.R., inoltre, avrebbe omesso di pronunciarsi sulle considerazioni dell’ufficio relative alla carenza di uneffettivo carattere democratico della vita associativa. La C.T.R., invece, si sarebbe pronunciata esclusivamente in ordine al tema della iscrizione al CONI, ossia in ordine ad un requisito di carattere formale, tacendo sulle altre questioni ritualmente devolute con l’appello. 1.1. Il motivo è fondato. Gli stessi controricorrenti riferiscono, nel controricorso, che l’avviso di accertamento impugnato in prime cure fondava la ripresa a tassazione r.g. n. 6847/2017a.c.23/ 5 /202 4 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] per cui è causa su una serie di elementi formali e sostanziali , analiticamente riportati a pag. 4 del ricorso per cassazione, che a sua volta richiama l’atto di appello. Ciononostante, la sentenza d’appello, sulla scia di quella di primo grado,si è limitata ad esaminare il profilo della mancata iscrizione al CONI per l’anno 2007, ritenendo che quell’iscrizione potesse essere surrogata dall’affiliazione, nel medesimo anno, dell’associazione controricorrenteall’ente di promozione sportiva CSAIN. Risulta, pertanto, evidente la violazione dell’art. 112 c.p.c., correttamente denunciata dinanzi a questa S.C. 2.Ne consegue che la sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio della causa alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio che, in diversa composizione, provvederà a decidere anche su tutte lealtre questioni a suo tempo ritualmente devolute al giudice di appello dall’Agenzia delle Entrate. La C.G.T. regolerà anche le spese del presente giudizio. P.Q.M. Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa per nuovo esame alla C.G.T. di secondo grado del Lazio che, in diversa composizione, pronuncerà anche su tutte le altre questionia suo tempo devolute con l’appellodall’Agenzia delle Entrate (