CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 19 dicembre 2022
Cassazione n. 01751/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/02/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; Inati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché replica una censura - inerente il profilo soggettivo sotteso alla applicabilità dell'aggravante dell'ingente quantità ex art 80 comma 2 TUS- giiata e disattesa con argomentazione puntuale e lineare dal giudice di merito sulla base di un ;.- giomento infere.nziaie che non merita critiche ( pagina 3, dal secondo capoverso) -::evato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. n . P.Q.M. il ricorso e condanna a ricorrente ai pagamento delle spese e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. deciso il 19 dicembre 2022. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] 7*- -edet„t-o P3ternò R