CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 33205/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso per regolamento di competenza iscritto al n.05037/2024 R.G., proposto da [OSCURATO:PERSONA]; rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (pec dichiarata: [OSCURATO:EMAIL] ), in virtù di procura su foglio separato allegato al ricorso; –ricorrente – nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] d’Anversa, in persona del Sindaco in carica, Ge.Te.T s.p.a.; –intimati – avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA], e messa in data 27 febbraio 2024,nel procedimento iscritto al n. 2824/2022 R.G. E. ;udìta la relazione sulla causa svolta nella camera di consiglio del 15 novembre 2024dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del P ubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] ore [OSCURATO:PERSONA] , che ha chiesto l a declaratoria di inammissibilità del ricorso per regolamento di competenza. Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA] ha intrapreso,in danno del Comune di Gricignano (suo debitore in forza di titolo esecutivo rappresentato da sentenza di condanna risarcitoria), espropriazione presso il terzo Ge.Te.T s.p.a. (società concessionaria del servizio di tesoreria e di riscossione dei tributi dell’ente territoriale ) per ottenere l’assegnazione delle somme da esso trattenuteo dovute al debitore, sino a concorrenza dell’importo di Euro 1.034,02, corrispondenteall’ammontare del proprio credito; citato il debitore a comparire dinanzi al Tribunale di NapoliNord e il terzo a rendere la dichiarazione di cui all’art.547 cod . proc. civ., in mancanza, il giudice adìto ha fissato l’udienza del 17 gennaio 2024 , all’esito della quale, con ordinanza emessa il successivo 27 febbraio 2024, ha declinato la propriacompetenza territoriale in favore di que l l a del Tribunale di Napoli , fissando il termine di novanta giorni per la riassunzione; avverso questa ordinanza [OSCURATO:PERSONA] ha propostoricorso per regolamento di competenza, sulla base di un unico,articolato motivo, illustrato da memoria; non svolgonoattività difensiva in questa sede l’ente e la società intimati; il Procuratore Generale ha depositato conclusioni scritte con le quali hachiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso. Considerato che:non è necessario procedere all’illustrazione dell’articolato motivo di ricorso, il quale non può essere delibato nel merito, ma deve essere dichiarato inammissibile, in conformità a quanto esattamente osservato dal Procuratore Generale; costituisce ius receptum, nella giurisprudenza di questa Corte, il principio secondo il quale i provvedimenti del giudice dell’esecuzione non possono essere direttamente impugnati con regolamento di competenza, neppure nell’ipotesi (quale quella integratasi nel caso in esame) in cui contengano una statuizione – negativa o affermativa – della competenza del giudice medesimo; questi provvedimenti, infatti, sono impugnabili dalle parti esclusivamente con l’opposizione di cui all’art. 617 cod. proc. civ., sicché il controllo della competenza sull’esecuzione si estrinseca, non già direttamente sul provvedimento del giudice dell’esecuzione negativo della propria competenza o affermativo della stessa, bensì attraverso l’impugnazione, con il regolamento di competenza, della sentenza di accoglimento o di rigetto della opposizione agli atti esecutivi; questa sentenza, benché non impugnabile (art.618, ultimo comma, cod. proc. civ.), è comunque soggetta a regolamento di competenza ai sensi degli artt. 42 ss. cod. proc. civ. (art.187 disp. att. cod. proc. civ.; cfr. Cass. 04/04/2001, n. 4989; Cass. 30/08/2004, n.17444; Cass.26/07/2011, n. 16292; Cass. 11/10/2016, n. 20486; Cass.13/09/2017, n. 21185; Cass.03/12/2021, n. 38368; Cass.31/08/2023, n. 25475; Cass. 12/04/2024, 10037; Cass. 10/07/2024, n. 18899; Cass. 12/11/2024, n. 29201); pertanto, nel caso di specie, per contestare la statuizione sulla competenza contenuta nell’ordinanza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], il creditore pignorante avrebbe dovuto impugnarla con opposizione agli atti esecutivi ed avrebbe poi potuto gravare con regolamento di competenza l’eventuale sentenza di rigetto dell’opposizione; il ricorso proposto da[OSCURATO:PERSONA] va, in definitiva, dichiarato inammissibile; non vi è luogo a provvedere sulle spese del regolamento, avuto riguardoalla circostanza che le parti vittoriose, rimaste intimate, no n hanno svolto difese in questa sede; ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, al competente ufficio di merito, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bisdel citato art. 13, ove dovuto (Cass., Sez. Un., 20/02/2020, n.4315). [OSCURATO:PERSONA] dichiara inammissibile il ricorso; ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, al competente ufficio di merito, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, n