CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 marzo 2026
Cassazione n. 11633/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZASul ricorso proposto da:[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte d'appello di Cataniadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOConsiderato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso l’ordinanza inpreambolo, con la quale la Corte di appello di Catania, in funzione di giudice dell’esecuzione,ha parzialmente rigettato la sua istanza, intesa al riconoscimento della continuazione, aisensi dell’art. 671 cod. proc. pen., in relazione a reati separatamente giudicati in sede dicognizione;rilevato che con il primo motivo deduce che il giudice a quo avrebbe disattesol’uniforme giurisprudenza di legittimità, richiamata copiosamente nel ricorso, in materia dicriteri identificativi dell’unicità di disegno criminoso, attribuendo alla distanza temporale tra ifatti di cui alle sentenze sub 1) con quelli, ritenuti invece unificati per continuazione, di cuialle sentenze sub 2) e 3)valore ostativo assoluto;ritenuto detto motivo manifestamente infondato, oltre che aspecifico, poichéil giudice dell’esecuzione ha evidenziato, in maniera esente da illogicità e incongruenze, glielementi decisivi per escludere l’unicità di disegno criminoso e, segnatamente, la distanzatemporale tra la condotta di partecipazione all’associazionecriminosa di cui alla sentenzasub 1) (quasi un ventennio), la diversità di correi, a dimostrazione dell’esistenza di unprogramma delinquenziale a carattere indeterminato, nonché temporalmente indefinito,ritenuto incompatibile con un’unica, antecedente, risoluzione criminosa;ritenuto che tale motivazione si appalesa perfettamente in linea con la giurisprudenzadella Corte secondo cui «caso di reati commessi a distanzatemporale l'uno dell'altro, si devepresumere, salvo prova contraria, che la commissione d'ulteriori fatti, anche analoghi permodalità e nomen juris, non poteva essere progettata specificamente al momento dicommissione del fatto originario, e deve quindi negarsi la sussistenza della continuazione»(Cass. Sez. 4, n. 34756 del 17/052012, Madonia, Rv. 253664; Sez. 1, 3747 del 16/01/2009,[OSCURATO:PERSONA]. 242537);richiamato altresì, con specifico riferimento alla continuazione trareatoassociativoereatifine, il principio secondo cui essa sussiste esclusivamente qualora questi ultimi sianostati programmati nelle loro linee essenziali sin dal momento della costituzione del sodaliziocriminoso (fra molte, Sez. 1 n.23818 del 22/06/2020, Toscano, Rv. 279430), ciò che nonricorre nel caso in scrutinio, per le ragioni appena richiamate;quanto al secondo motivo, il Giudice dell’esecuzione – nel ritenere la congruità degliaumenti così come parametrati dal giudice di merito per i reati posti in continuazione di cuialle sentenze sub 2) e 3) – si è mosso nell’alveo dei principi espressi dalla giurisprudenza dilegittimità secondo cui il giudice dell'esecuzione, ove debba procedere alla rideterminazionedella pena per la continuazione tra reati separatamente giudicati, deve individuare quello piùgrave - cioè, ai sensi dell'art. 187 disp. att. cod. proc. pen., quello per il quale è stata inflittala pena più grave - e solo successivamente, sulla pena come determinata per quest'ultimodal giudice della cognizione, operare autonomi aumenti per i reati satellite, compresi quellieventualmente già riuniti in continuazione con il reato posto a base del nuovo computo (Sez.1, n. 21424 del 19/03/2019, Scanferla, Rv. 275845; Sez. 5, n. 8436 del 27/09/2013, dep.2014, Romano, Rv. 259030).Si è inoltre specificato che, nello svolgimento di taleoperazione, il giudice, titolare del potere discrezionale esercitabile secondo i parametri fissatidagli artt. 132 e 133 cod. pen., è tenuto a motivare, non solo in ordine all'individuazione dellapena base, ma anche in ordine all'entità dei singoli aumenti per i reati satellite, ai sensidell'art. 81, secondo comma, cod. pen., così da rendere concretamente possibile uncontrollo effettivo del percorso logico e giuridico seguito nella determinazione della pena,non essendo all'uopo sufficiente il semplice rispetto del limite legale del triplo della penabase (Sez. U. n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269; Sez. 1, n. 800 del 07/10/2020,dep. 2021, Bruzzaniti, Rv. 280216). Inoltre, si è chiarito che quando, operata la scelta dellapena base nel rispetto dell'art. 187 disp. att. cod. proc. pen., il giudice intenda confermarel'entità degli aumenti quantificati in sede cognizione per i reati già considerati satellite rispettoa quello più grave, in relazione a cui è stata individuata la pena base (conferma in sérispettosa del limite affermato da Sez. U, n. 6296 del 24/11/2016, dep. 2017, Nocerino, Rv.268735 - 01), può farlo motivando sul punto anche con il richiamo delle ragioni che avevanofondato la medesima dosimetria in sede di cognizione; ciò che è avvenuto nel caso inesame;rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, conconseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e – per i profilidi colpa connessi all’irritualità dell’impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) – di unasomma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto allequestioni dedotte, in euro tremila;[OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggiNumero di raccolta generale 11633/2026Roma, lì, 26/03/2026REPUBBLICA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta daGIUSEPPE [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Ord. n. sez. 3260/2026PAOLA [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA]EVA [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - R.G.N. 36816/2025GIOVANBATTISTA [OSCURATO:PERSONA] MONACOha pronunciato la seguenteORDINANZASul ricorso proposto da:[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte d'appello di Cataniadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOConsiderato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso l’ordinanza inpreambolo, con la quale la Corte di appello di Catania, in funzione di giudice dell’esecuzione,ha parzialmente rigettato la sua istanza, intesa al riconoscimento della continuazione, aisensi dell’art. 671 cod. proc. pen., in relazione a reati separatamente giudicati in sede dicognizione;rilevato che con il primo motivo deduce che il giudice a quo avrebbe disattesol’uniforme giurisprudenza di legittimità, richiamata copiosamente nel ricorso, in materia dicriteri identificativi dell’unicità di disegno criminoso, attribuendo alla distanza temporale tra ifatti di cui alle sentenze sub 1) con quelli, ritenuti invece unificati per continuazione, di cuialle sentenze sub 2) e 3)valore ostativo assoluto;ritenuto detto motivo manifestamente infondato, oltre che aspecifico, poichéil giudice dell’esecuzione ha evidenziato, in maniera esente da illogicità e incongruenze, glielementi decisivi per escludere l’unicità di disegno criminoso e, segnatamente, la distanzatemporale tra la condotta di partecipazione all’associazionecriminosa di cui alla sentenzasub 1) (quasi un ventennio), la diversità di correi, a dimostrazione dell’esistenza di unprogramma delinquenziale a carattere indeterminato, nonché temporalmente indefinito,ritenuto incompatibile con un’unica, antecedente, risoluzione criminosa;ritenuto che tale motivazione si appalesa perfettamente in linea con la giurisprudenzadella Corte secondo cui «caso di reati commessi a distanzatemporale l'uno dell'altro, si devepresumere, salvo prova contraria, che la commissione d'ulteriori fatti, anche analoghi permodalità e nomen juris, non poteva essere progettata specificamente al momento dicommissione del fatto originario, e deve quindi negarsi la sussistenza della continuazione»(Cass. Sez. 4, n. 34756 del 17/052012, Madonia, Rv. 253664; Sez. 1, 3747 del 16/01/2009,[OSCURATO:PERSONA]. 242537);richiamato altresì, con specifico riferimento alla continuazione trareatoassociativoereatifine, il principio secondo cui essa sussiste esclusivamente qualora questi ultimi sianostati programmati nelle loro linee essenziali sin dal momento della costituzione del sodaliziocriminoso (fra molte, Sez. 1 n.23818 del 22/06/2020, Toscano, Rv. 279430), ciò che nonricorre nel caso in scrutinio, per le ragioni appena richiamate;quanto al secondo motivo, il Giudice dell’esecuzione – nel ritenere la congruità degliaumenti così come parametrati dal giudice di merito per i reati posti in continuazione di cuialle sentenze sub 2) e 3) – si è mosso nell’alveo dei principi espressi dalla giurisprudenza dilegittimità secondo cui il giudice dell'esecuzione, ove debba procedere alla rideterminazionedella pena per la continuazione tra reati separatamente giudicati, deve individuare quello piùgrave - cioè, ai sensi dell'art. 187 disp. att. cod. proc. pen., quello per il quale è stata inflittala pena più grave - e solo successivamente, sulla pena come determinata per quest'ultimodal giudice della cognizione, operare autonomi aumenti per i reati satellite, compresi quellieventualmente già riuniti in continuazione con il reato posto a base del nuovo computo (Sez.1, n. 21424 del 19/03/2019, Scanferla, Rv. 275845; Sez. 5, n. 8436 del 27/09/2013, dep.2014, Romano, Rv. 259030).Si è inoltre specificato che, nello svolgimento di taleoperazione, il giudice, titolare del potere discrezionale esercitabile secondo i parametri fissatidagli artt. 132 e 133 cod. pen., è tenuto a motivare, non solo in ordine all'individuazione dellapena base, ma anche in ordine all'entità dei singoli aumenti per i reati satellite, ai sensidell'art. 81, secondo comma, cod. pen., così da rendere concretamente possibile uncontrollo effettivo del percorso logico e giuridico seguito nella determinazione della pena,non essendo all'uopo sufficiente il semplice rispetto del limite legale del triplo della penabase (Sez. U. n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269; Sez. 1, n. 800 del 07/10/2020,dep. 2021, Bruzzaniti, Rv. 280216). Inoltre, si è chiarito che quando, operata la scelta dellapena base nel rispetto dell'art. 187 disp. att. cod. proc. pen., il giudice intenda confermarel'entità degli aumenti quantificati in sede cognizione per i reati già considerati satellite rispettoa quello più grave, in relazione a cui è stata individuata la pena base (conferma in sérispettosa del limite affermato da Sez. U, n. 6296 del 24/11/2016, dep. 2017, Nocerino, Rv.268735 - 01), può farlo motivando sul punto anche con il richiamo delle ragioni che avevanofondato la medesima dosimetria in sede di cognizione; ciò che è avvenuto nel caso inesame;rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, conconseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e – per i profilidi colpa connessi all’irritualità dell’impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) – di unasomma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto allequestioni dedotte, in euro tremila; P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 26/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteEVA [OSCURATO:PERSONA].Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 26/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteEVA [OSCURATO:PERSONA]