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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 25425/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] (CUI 056BZK4) avverso la sentenza del Giudice per l'udienza preliminare presso il Tribunale di Lodi del 20/10/2022 r dato avviso alle parti; ( udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO

1. [OSCURATO:PERSONA] per l'udienza preliminare presso il Tribunale di Lodi, con sentenza del 20/10/2022, applicava ex art. 444 cod. proc. pen. a [OSCURATO:PERSONA] la pena di mesi due di reclusione ed eurp 2.000 di multa per il reato di cui agli articoli 110-81 cod. pen., 73, commi 1 e 6, d.P.R. n. 309/1990, quale aumento in continuazione con la sentenza emessa dal Tribunale di Lodi il 09/04/2019, irr. 19/09/2019.

2. Avverso tale sentenza ricorre, tramite il difensore di fiducia, ai sensi dell'articolo 606, comma 1, lettera b) cod. proc. pen., sostenendo la erronea qualificazione giuridica del fatto.

3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano perché la proposta censura esula da quelle che, a seguito delle modifiche apportate al codice di rito dalla legge n. 103 del 2017, entrata in vigore il 3 agosto 2017, possono essere proposte, con il ricorso per cassazione avverso la sentenza di applicazione pena su richiesta delle parti.

Il ricorso, invero, è ammesso ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen. solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, alla erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza, nessuno dei quali dedotto dal ricorrente (v.

Sez. 6, ord. N. 2193 del 16/11/2020, Ierna, n.m.).

Al di fuori dei predetti casi, la Corte di Cassazione dichiara, pertanto, la inammissibilità del ricorso con procedura semplificata e non partecipata in base al combinato disposto dello stesso art. 448, comma 2-bis e dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen. sec. parte, previsione che si colloca in rapporto di specialità rispetto a quella di cui alla prima parte dell'art. 610, comma 5-bis che dispone, invece, la trattazione in forma partecipata (artt. 610, comma 1 e 611 cod. proc. pen.) dei ricorsi che investono la motivazione del provvedimento impugnato.

Non risulta, nel caso di specie, con carattere di manifesta evidenza e con indiscussa immediatezza, che la mancata sussunzione del fatto nella fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, DPR 309/1990, in relazione al numero delle cessioni poste in essere, sia palesemente eccentrica (Sez. 6, n. 15009 del 27/11/2012, dep. 2013, Bisignani, Rv. 254865) ovvero frutto di un errore manifesto (Sez. 3, n. 34902 del 24/06/2015, Brughitta e altro, Rv. 264153), parametri che, elaborati prima della riforma operata con la legge n. 103 del 2017, consentivano il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento e che conservano efficacia anche nel vigente quadro normativo onde attribuire rilevanza alla erronea qualificazione giuridica del fatto, quale vizio denunciabile in Cassazione (cfr. Sez. 6, Ordinanza n. 2721 del 08/01/2018, Bouaroua, Rv. 272026).

In ordine alla qualificazione giuridica del fatto, poi, la Corte (Sez. 4, n. 13749 del 23/03/2022, Rv. 283023 - 01) ritiene che in caso di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., l'erronea qualificazione giuridica del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, configurabile quando tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, sicché è inammissibile l'impugnazione che denunci, in modo aspecifico e non autosufficiente, sia una violazione di legge non immediatamente evincibile dal tenore dei capi di imputazione e dalla motivazione della sentenza (Sez. 2, n. 14377 del 31/03/2021, Rv. 281116 - 01), sia la denuncia di errori valutativi in diritto che non risultino evidenti dal testo del provvedimento impugnato (Sez. 3, n. 23150 del 17/04/2019, Rv. 275971 - 02), circostanza non ricorrente nel caso di specie.

4. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.

Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 28 aprile 202

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] (CUI 056BZK4) avverso la sentenza del Giudice per l'udienza preliminare presso il Tribunale di Lodi del 20/10/2022 r dato avviso alle parti; ( udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. [OSCURATO:PERSONA] per l'udienza preliminare presso il Tribunale di Lodi, con sentenza del 20/10/2022, applicava ex art. 444 cod. proc. pen. a [OSCURATO:PERSONA] la pena di mesi due di reclusione ed eurp 2.000 di multa per il reato di cui agli articoli 110-81 cod. pen., 73, commi 1 e 6, d.P.R. n. 309/1990, quale aumento in continuazione con la sentenza emessa dal Tribunale di Lodi il 09/04/2019, irr. 19/09/2019. 2. Avverso tale sentenza ricorre, tramite il difensore di fiducia, ai sensi dell'articolo 606, comma 1, lettera b) cod. proc. pen., sostenendo la erronea qualificazione giuridica del fatto. 3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano perché la proposta censura esula da quelle che, a seguito delle modifiche apportate al codice di rito dalla legge n. 103 del 2017, entrata in vigore il 3 agosto 2017, possono essere proposte, con il ricorso per cassazione avverso la sentenza di applicazione pena su richiesta delle parti. Il ricorso, invero, è ammesso ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen. solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, alla erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza, nessuno dei quali dedotto dal ricorrente (v. Sez. 6, ord. N. 2193 del 16/11/2020, Ierna, n.m.). Al di fuori dei predetti casi, la Corte di Cassazione dichiara, pertanto, la inammissibilità del ricorso con procedura semplificata e non partecipata in base al combinato disposto dello stesso art. 448, comma 2-bis e dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen. sec. parte, previsione che si colloca in rapporto di specialità rispetto a quella di cui alla prima parte dell'art. 610, comma 5-bis che dispone, invece, la trattazione in forma partecipata (artt. 610, comma 1 e 611 cod. proc. pen.) dei ricorsi che investono la motivazione del provvedimento impugnato. Non risulta, nel caso di specie, con carattere di manifesta evidenza e con indiscussa immediatezza, che la mancata sussunzione del fatto nella fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, DPR 309/1990, in relazione al numero delle cessioni poste in essere, sia palesemente eccentrica (Sez. 6, n. 15009 del 27/11/2012, dep. 2013, Bisignani, Rv. 254865) ovvero frutto di un errore manifesto (Sez. 3, n. 34902 del 24/06/2015, Brughitta e altro, Rv. 264153), parametri che, elaborati prima della riforma operata con la legge n. 103 del 2017, consentivano il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento e che conservano efficacia anche nel vigente quadro normativo onde attribuire rilevanza alla erronea qualificazione giuridica del fatto, quale vizio denunciabile in Cassazione (cfr. Sez. 6, Ordinanza n. 2721 del 08/01/2018, Bouaroua, Rv. 272026). In ordine alla qualificazione giuridica del fatto, poi, la Corte (Sez. 4, n. 13749 del 23/03/2022, Rv. 283023 - 01) ritiene che in caso di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., l'erronea qualificazione giuridica del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, configurabile quando tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, sicché è inammissibile l'impugnazione che denunci, in modo aspecifico e non autosufficiente, sia una violazione di legge non immediatamente evincibile dal tenore dei capi di imputazione e dalla motivazione della sentenza (Sez. 2, n. 14377 del 31/03/2021, Rv. 281116 - 01), sia la denuncia di errori valutativi in diritto che non risultino evidenti dal testo del provvedimento impugnato (Sez. 3, n. 23150 del 17/04/2019, Rv. 275971 - 02), circostanza non ricorrente nel caso di specie. 4. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 28 aprile 202
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