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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 31 luglio 2023

Cassazione n. 19766/2024

Testo disponibile della fonte

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seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 14173/2023 R.G. proposto da Agenzia delle Entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; –ricorrente – [OSCURATO:PERSONA], rappresentat o e difes o dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato presso il suo studio in Molfetta, via Roma n. 95, come da procura speciale in calce al controricorso; –controricorrente – e nei confronti di A.S.D. [OSCURATO:PERSONA] eSavi Luciano -intimati - avverso la sentenza della Corte di Giustizia tributariadi secondo grado della Puglian. 3512/02/2022 , depositata il 21 .12 .2022 .

Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] nella camera di consiglio del14 maggio 2024 .

Oggetto: Tributi [OSCURATO:PERSONA] -Con la sentenza in epigrafe indicata la Corte di Giustizia tributaria di secondo grado del la Puglia rigettava l’appello proposto da ll’Agenzia delle entratecontro la sentenza della CTP di Bari che aveva accolto il ricorso propost o da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ( in qualità, rispettivamente, di legale rappresentante e ex legale rappresentante della estinta ASDAtletico Ruvo) avverso l’ avvis o di accertamento, con il quale erano state recuperate IRES, IRAP edIVA, per l’anno 2012, a seguito del disconoscimento dei benefici previsti dalla l. n. 398 del 1991, essendo stato accertato che il Savi aveva assunto, mentre era legale rappresentante dell’ASD, la stessa carica in altre associazioni sportive; -dalla sentenza impugnata si evince , per quanto qui rileva, che : - l'art. 90, comma 18 - bis della l. n. 289 del 2002 stabilisce il divieto per gli amministratori delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche "di ricoprire la medesima carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima federazione sportiva o disciplina associata se riconosciute dal CONI ovvero nell’ambito della medesima disciplina facente capo ad un ente di promozione sportiva"; - secondo l’interpretazione letterale della norma, quindi, il divieto è previsto in due ipotesi: 1) per società o associazioni sportive nell'ambito della stessa disciplina sportiva se riconosciuta dal CONI; ovvero 2) per associazioni sportive dilettantistiche operanti nell'ambito di stessa disciplina “facente capo ad un ente di promozione sportiva"; - poiché si trattava di associazioni sportive dilettantistiche operanti nell'ambito del gioco calcio, ma affiliate a più enti diversi, il divieto non operava, atteso che il divieto è previsto solo nell'ipotesi in cui vi era "un" unico ente di promozione sportiva;- rimaneva assorbito, invece, l’esame del secondo motivo di appello , con il quale l’Agenzia aveva censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui aveva escluso la responsabilità del Colasuonno; -l ’Agenzia delle entrate impugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato adue motivi; -[OSCURATO:PERSONA] resisteva con controricorso, illustrato con memoria, mentre l’ASD e il Savi rimanevano intimati. [OSCURATO:PERSONA] -Preliminarmente va ritenuto ammissibile il controricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA]; -come risulta dalla allegata documentazione, infatti, il controricorso è stato depositatouna prima volta in via telematica in data 31.07.2023 (consegnato alle ore 19:46:07 del 31.07.2023 ) e, quindi , entro il termine di decadenza di cui all’art. 370 cod. proc. civ., come riformulato a seguito del d.lgs. n. 149 del 2022 e succ. modif., atteso che il ricorso per cassazione è stato notificato al procuratore costituito dei contribuenti in data 21.06.2023; -detto deposito, tuttavia, è stato rifiutato in data 1.08.2023, in quanto era stato riscontrato un “errore fatale” durante la validazione per “Documento XML non valido; Contenuto non valido trovato per l’elemento ‘Provvedimento’… Il provvedimento impugnato indicato nel dati atto non corrisponde con quello presente nel ricorso 13173/2023.

Atti rifiutati il 01/08/2023.

Errore fatale durante la validazione XML”, sebbene, secondo la prospettazione del controricorrente, gli estremi del provvedimento impugnato (la sentenza della Corte di Giustizia tributaria di secondo grado della Puglia n. 3512/02/2022) fossero corretti; -il difensore del Colasuonno ha, quindi, effettuato un ulteriore deposito lo stesso giorno1.08.2023, che è stato accettato in data 2.08.2023;-come ha già precisato questa Corte, in tema di deposito telematico di un atto processuale, la presenza, all’esito dei controlli della cancelleria, di un “errore fatale” che, non imputandosi necessariamente a colpa del mittente, esprime soltanto l’impossibilità del sistema di caricare l’atto nel fascicolo telematico, impedendo al cancelliere l’accettazione del deposito, oltre a consentirne l’eventuale rinnovazione con rimessione in termini, non determina effetti invalidanti, quando vi sia il pieno raggiungimento dello scopo, ai sensi dell’art. 156, 3° co., cod. proc. civ. (cfr. Cass. 5.1.2023, n. 238); - è stato altresì precisato, che “in caso di deposito che generi unicamente le prime due PEC, la parte potrà ritenere di aver rispettato eventuali termini di legge per il deposito medesimo, ma è solo con le due PEC successive che potrà invece ritenere che il deposito sia definitivamente efficace e rituale, mentre in assenza delle PEC successive alla seconda –ed a maggior ragione nel caso in cui la terza o la quarta PEC diano esito non favorevole -la parte non potrà ritenersi per ciò solo decaduta dal deposito, ma –stante il mancato perfezionarsi del medesimo – avrà l’onere di attivarsi quanto più tempestivamente possibile (considerata la possibilità di una sfasatura temporale nella generazione della terza e quarta PEC) per rimediare a tale mancato perfezionamento, procedendo ad un nuovo deposito (da ritenersi nei termini, stante il primo tentativo, e quindi dovendosi considerare il nuovo deposito come continuazione della precedente attività: Cass. Sez. 1 - Ordinanza n. 6743 del 10/03/2021) oppure alla temp estiva formulazione di una richiesta di rimessione in termini”(Cass. n. 1348 del 12/01/2024); - nella specie, il controricorso è stato depositato in via telematica tempestivamente nella data del 31.07.2023, ma poi èstato rifiutato in data 1.08.2023per un “errore fatale”; il controricorrente ha, tuttavia, provveduto ad effettuare immediatamente, lo stesso giorno 1.08.2023, un nuovo deposito dell’atto che è stato accettatoin data 2.08.2023; – la mancata accettazione dell’atto non ha determinato l’inammissibilità del controricorso, per tardività, in quanto lo stesso è stato depositato tempestivamente, ma non si è perfezionato per un problema tecnico, avendo poi il controricorrente immediatamente riattivato una nuova procedura di deposito, che si è conclusa positivamente; -ciò premesso, c on il primo motivo di ricorso , la ricorrent e deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 90 della l. n. 289 del 2002 e della legge n. 398 del 1991, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per avere la CTR interpretato erroneamente il comma 18-bis dell’art. 90 della l. n. 289 del 2002, laddove ha considerato il termine “un ente” come un riferimento numerico, aggiungendovi del tutto illegittimamente il termine “unico”, mentre il termine “un” ha un senso solo se si intende come articolo indeterminativo;nella specie, la ASD [OSCURATO:PERSONA] era affiliata alla FIGC, riconosciuta dal CONI, mentre le altre due associazioni sportive in cui il Savi era legale rappresentante erano affiliate entrambe all’Ente di promozione sportiva C.S.A.In., pure riconosciuto dal CONI, ed esercitavano tutte la medesima disciplina sportiva del gioco del calcio; -con il secondo motivo, denuncia la violazione degli artt. 132, comma 4, cod. proc. civ.e 36, comma 4, del d.lgs. n. 546 del 1992, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ.,per avere la CTR ritenuto, con una motivazione contraddittoria e meramente apparente, erroneamente assorbito il secondo motivo di appello, relativo alla responsabilità del Colasuonno e del Savi ai sensi dell’art. 38 cod. civ.; - il primo motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza e di specificità;- la ricorrente non ha riportato nel testo del ricorso per cassazione il contenuto dell’avviso di accertamento e deglialtri documenti sui quali l’atto impositivo si fondava, al fine di comprendere chiaramente i presupposti del disconoscimento dell’agevolazione e le ragioni della ripresa, con particolare riferimento alle cariche ricoperte dal Savi presso le altre associazioni e al l’attività esercitata da dette associazioni; -il secondo motivo è inammissibile per carenza di interesse, avendo il giudice di appello confermato l’accoglimento del motivo di ricorso , riguardante l’illegittimo disconoscimento dei benefici di cui alla l. n. 398 del 1991, escludendo così il recupero delle imposte nei confronti dell’ASD; -in conclusione, il ricorso va rigettato e la parte ricorrente deve essere condannata al pagamento, in favore del controricorrente costituito [OSCURATO:PERSONA], delle spese relative al presente giudizio di legittimità, che si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna l’Agenzia delle entrate al pagamento, in favore del controricorrente [OSCURATO:PERSONA] , delle spese di lite del presente giudizio, che si liquidano in complessivi € 7.500,00 per compenso professionale ed euro 200,00 per esborsi, oltre al 15

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 14173/2023 R.G. proposto da Agenzia delle Entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; –ricorrente – [OSCURATO:PERSONA], rappresentat o e difes o dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato presso il suo studio in Molfetta, via Roma n. 95, come da procura speciale in calce al controricorso; –controricorrente – e nei confronti di A.S.D. [OSCURATO:PERSONA] eSavi Luciano -intimati - avverso la sentenza della Corte di Giustizia tributariadi secondo grado della Puglian. 3512/02/2022 , depositata il 21 .12 .2022 . Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] nella camera di consiglio del14 maggio 2024 . Oggetto: Tributi [OSCURATO:PERSONA] -Con la sentenza in epigrafe indicata la Corte di Giustizia tributaria di secondo grado del la Puglia rigettava l’appello proposto da ll’Agenzia delle entratecontro la sentenza della CTP di Bari che aveva accolto il ricorso propost o da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ( in qualità, rispettivamente, di legale rappresentante e ex legale rappresentante della estinta ASDAtletico Ruvo) avverso l’ avvis o di accertamento, con il quale erano state recuperate IRES, IRAP edIVA, per l’anno 2012, a seguito del disconoscimento dei benefici previsti dalla l. n. 398 del 1991, essendo stato accertato che il Savi aveva assunto, mentre era legale rappresentante dell’ASD, la stessa carica in altre associazioni sportive; -dalla sentenza impugnata si evince , per quanto qui rileva, che : - l'art. 90, comma 18 - bis della l. n. 289 del 2002 stabilisce il divieto per gli amministratori delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche "di ricoprire la medesima carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima federazione sportiva o disciplina associata se riconosciute dal CONI ovvero nell’ambito della medesima disciplina facente capo ad un ente di promozione sportiva"; - secondo l’interpretazione letterale della norma, quindi, il divieto è previsto in due ipotesi: 1) per società o associazioni sportive nell'ambito della stessa disciplina sportiva se riconosciuta dal CONI; ovvero 2) per associazioni sportive dilettantistiche operanti nell'ambito di stessa disciplina “facente capo ad un ente di promozione sportiva"; - poiché si trattava di associazioni sportive dilettantistiche operanti nell'ambito del gioco calcio, ma affiliate a più enti diversi, il divieto non operava, atteso che il divieto è previsto solo nell'ipotesi in cui vi era "un" unico ente di promozione sportiva;- rimaneva assorbito, invece, l’esame del secondo motivo di appello , con il quale l’Agenzia aveva censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui aveva escluso la responsabilità del Colasuonno; -l ’Agenzia delle entrate impugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato adue motivi; -[OSCURATO:PERSONA] resisteva con controricorso, illustrato con memoria, mentre l’ASD e il Savi rimanevano intimati. [OSCURATO:PERSONA] -Preliminarmente va ritenuto ammissibile il controricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA]; -come risulta dalla allegata documentazione, infatti, il controricorso è stato depositatouna prima volta in via telematica in data 31.07.2023 (consegnato alle ore 19:46:07 del 31.07.2023 ) e, quindi , entro il termine di decadenza di cui all’art. 370 cod. proc. civ., come riformulato a seguito del d.lgs. n. 149 del 2022 e succ. modif., atteso che il ricorso per cassazione è stato notificato al procuratore costituito dei contribuenti in data 21.06.2023; -detto deposito, tuttavia, è stato rifiutato in data 1.08.2023, in quanto era stato riscontrato un “errore fatale” durante la validazione per “Documento XML non valido; Contenuto non valido trovato per l’elemento ‘Provvedimento’… Il provvedimento impugnato indicato nel dati atto non corrisponde con quello presente nel ricorso 13173/2023. Atti rifiutati il 01/08/2023. Errore fatale durante la validazione XML”, sebbene, secondo la prospettazione del controricorrente, gli estremi del provvedimento impugnato (la sentenza della Corte di Giustizia tributaria di secondo grado della Puglia n. 3512/02/2022) fossero corretti; -il difensore del Colasuonno ha, quindi, effettuato un ulteriore deposito lo stesso giorno1.08.2023, che è stato accettato in data 2.08.2023;-come ha già precisato questa Corte, in tema di deposito telematico di un atto processuale, la presenza, all’esito dei controlli della cancelleria, di un “errore fatale” che, non imputandosi necessariamente a colpa del mittente, esprime soltanto l’impossibilità del sistema di caricare l’atto nel fascicolo telematico, impedendo al cancelliere l’accettazione del deposito, oltre a consentirne l’eventuale rinnovazione con rimessione in termini, non determina effetti invalidanti, quando vi sia il pieno raggiungimento dello scopo, ai sensi dell’art. 156, 3° co., cod. proc. civ. (cfr. Cass. 5.1.2023, n. 238); - è stato altresì precisato, che “in caso di deposito che generi unicamente le prime due PEC, la parte potrà ritenere di aver rispettato eventuali termini di legge per il deposito medesimo, ma è solo con le due PEC successive che potrà invece ritenere che il deposito sia definitivamente efficace e rituale, mentre in assenza delle PEC successive alla seconda –ed a maggior ragione nel caso in cui la terza o la quarta PEC diano esito non favorevole -la parte non potrà ritenersi per ciò solo decaduta dal deposito, ma –stante il mancato perfezionarsi del medesimo – avrà l’onere di attivarsi quanto più tempestivamente possibile (considerata la possibilità di una sfasatura temporale nella generazione della terza e quarta PEC) per rimediare a tale mancato perfezionamento, procedendo ad un nuovo deposito (da ritenersi nei termini, stante il primo tentativo, e quindi dovendosi considerare il nuovo deposito come continuazione della precedente attività: Cass. Sez. 1 - Ordinanza n. 6743 del 10/03/2021) oppure alla temp estiva formulazione di una richiesta di rimessione in termini”(Cass. n. 1348 del 12/01/2024); - nella specie, il controricorso è stato depositato in via telematica tempestivamente nella data del 31.07.2023, ma poi èstato rifiutato in data 1.08.2023per un “errore fatale”; il controricorrente ha, tuttavia, provveduto ad effettuare immediatamente, lo stesso giorno 1.08.2023, un nuovo deposito dell’atto che è stato accettatoin data 2.08.2023; – la mancata accettazione dell’atto non ha determinato l’inammissibilità del controricorso, per tardività, in quanto lo stesso è stato depositato tempestivamente, ma non si è perfezionato per un problema tecnico, avendo poi il controricorrente immediatamente riattivato una nuova procedura di deposito, che si è conclusa positivamente; -ciò premesso, c on il primo motivo di ricorso , la ricorrent e deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 90 della l. n. 289 del 2002 e della legge n. 398 del 1991, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per avere la CTR interpretato erroneamente il comma 18-bis dell’art. 90 della l. n. 289 del 2002, laddove ha considerato il termine “un ente” come un riferimento numerico, aggiungendovi del tutto illegittimamente il termine “unico”, mentre il termine “un” ha un senso solo se si intende come articolo indeterminativo;nella specie, la ASD [OSCURATO:PERSONA] era affiliata alla FIGC, riconosciuta dal CONI, mentre le altre due associazioni sportive in cui il Savi era legale rappresentante erano affiliate entrambe all’Ente di promozione sportiva C.S.A.In., pure riconosciuto dal CONI, ed esercitavano tutte la medesima disciplina sportiva del gioco del calcio; -con il secondo motivo, denuncia la violazione degli artt. 132, comma 4, cod. proc. civ.e 36, comma 4, del d.lgs. n. 546 del 1992, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ.,per avere la CTR ritenuto, con una motivazione contraddittoria e meramente apparente, erroneamente assorbito il secondo motivo di appello, relativo alla responsabilità del Colasuonno e del Savi ai sensi dell’art. 38 cod. civ.; - il primo motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza e di specificità;- la ricorrente non ha riportato nel testo del ricorso per cassazione il contenuto dell’avviso di accertamento e deglialtri documenti sui quali l’atto impositivo si fondava, al fine di comprendere chiaramente i presupposti del disconoscimento dell’agevolazione e le ragioni della ripresa, con particolare riferimento alle cariche ricoperte dal Savi presso le altre associazioni e al l’attività esercitata da dette associazioni; -il secondo motivo è inammissibile per carenza di interesse, avendo il giudice di appello confermato l’accoglimento del motivo di ricorso , riguardante l’illegittimo disconoscimento dei benefici di cui alla l. n. 398 del 1991, escludendo così il recupero delle imposte nei confronti dell’ASD; -in conclusione, il ricorso va rigettato e la parte ricorrente deve essere condannata al pagamento, in favore del controricorrente costituito [OSCURATO:PERSONA], delle spese relative al presente giudizio di legittimità, che si liquidano come in dispositivo. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso; condanna l’Agenzia delle entrate al pagamento, in favore del controricorrente [OSCURATO:PERSONA] , delle spese di lite del presente giudizio, che si liquidano in complessivi € 7.500,00 per compenso professionale ed euro 200,00 per esborsi, oltre al 15
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