CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 gennaio 2023
Cassazione n. 27631/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/01/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo, che ha confermato la condanna riportata in primo grado in ordine al reato di cui all'art. 624, 625, primo comma, n. 2 e 7, e cod. pen.; considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si contesta l'affermazione di responsabilità dell'odierno ricorrente, non è deducibile in sede di legittimità perché, oltre ad essere generico e meramente reiterativo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte territoriale, senza confrontarsi con l'apparato argomentativo della sentenza impugnata, è pure costituito da doglianze di mero fatto, volte ad ottenere una rilettura del materiale probatorio avulsa dalla individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali; ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con cui ci si duole dell'addebito dell'aggravante della violenza sulle cose, non è deducibile in sede di legittimità in quanto generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente Corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; peraltro, per giurisprudenza consolidata, "in tema di furto di energia elettrica, è configurabile l'aggravante di cui all'art. 625, comma primo, n. 2 cod. pen. quando la sottrazione dell'energia avviene mediante l'allacciamento diretto alla rete di distribuzione, in quanto tale attività comporta il necessario danneggiamento, seppure marginale, per distacco dei fili conduttori'. (Sez. 4, n. 23660 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], Rv. 256190 - 01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25 gennaio 2023 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]